Trib. Cassino, sentenza 02/01/2025, n. 4

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cassino, sentenza 02/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Trib. Cassino
Numero : 4
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino, sez. Lavoro, in persona del dott. Giuditta Di Cristinzi, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per
l'anno 2023 al numero 1818, cui è riunita quella recante in n. 1821/2023, trattata all'udienza cartolare del 18 dicembre 2024, vertente
TRA

OL TE, nato a [...] il [...], residente in [...]17 D843H), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Fiorillo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Formia alla via O. Spaventola n. 49,
RICORRENTE
CONTRO

INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, CF 80078750587, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria A. Tuminelli e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell'Istituto in
Cassino, via Po n. 45,
RESISTENTE

Oggetto: opposizione avverso verbale unico di accertamento e notificazione Conclusioni: per le parti, quelle riportate nei propri scritti difensivi e nei verbali di udienza, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato telematicamente, il sig. FE TE si rivolgeva al Giudice del
Lavoro del Tribunale di Cassino proponendo opposizione avverso il verbale unico di accertamento e notificazione Ispettorato Territoriale - n° 2022010142 del 12/07/2023 – di annullamento dei rapporti di lavoro di FE TE e di FE AR dal giugno 2017 al settembre 2022. In particolare, proponeva impugnazione del predetto verbale relativamente all'annullamento del rapporto di lavoro di FE TE e all'iscrizione
d'ufficio dello stesso in qualità di “titolare” nella Gestione Commercianti con decorrenza giugno 2017. Tanto premesso, chiedeva accertare l'illegittimità del verbale unico di accertamento opposto e, conseguentemente, dichiararne la nullità e l'efficacia.
Si costituiva l'INPS contestando la domanda, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione ad agire di controparte per essere stato elevato il verbale in capo alla società Mamafé srl e chiedendone il rigetto in quanto inammissibile e nullo nonché infondato in fatto e in diritto.
Nel corso del giudizio, al presente procedimento veniva riunito il procedimento RG n.
1821/2023 promosso da Mamafé srl, afferente l'impugnazione del verbale elevato per
l'annullamento dei rapporti di lavoro di FE TE e FE AR.
All'udienza a trattazione scritta del 18 dicembre 2024, il Giudice decideva la causa come da dispositivo in calce.
Il ricorso merita di essere accolto per i motivi in fatto e in diritto che saranno di seguito illustrati.
Il ricorrente eccepiva l'inidoneità del verbale come fonte di prova nonché l'assenza totale di motivazione.
Deduceva di essere stato assunto ogni anno, unitamente al sig. FE AR, solo nel periodo estivo esclusivamente nel fine settimana nel periodo dal 15/07 al 15/08 (giusti modelli UNILAV prodotti di giudizio) e di aver lavorato nel locale con gli altri dipendenti ricevendo direttive dall'amministratore NA TT e percependo
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relativo salario accreditato su conto corrente personale e distinto sia dalla società che dalla sig.ra TT. Sosteneva che in tale verbale i verbalizzanti gli avevano attribuito la qualifica di “titolare” per essere socio al 50% e, quindi, avervi esercitato attività lavorativa in modo prevalente e
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