Trib. Ragusa, sentenza 13/09/2024, n. 1425
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 2958/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile riunito in camera di consiglio, nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. M P Presidente
dott.ssa S L Giudice
dott.ssa E A F Giudice Relatore
nella causa iscritta al n. 2958/2023 R.G.,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
PREMESSO che:
con ricorso ritualmente notificato, ha domandato al Tribunale Parte_1
l'autorizzazione al trasferimento da a Castelfranco Emilia (BO) dei minori CP_1 Per_1
e , nati dalla relazione con con conseguente rimodulazione Per_2 Persona_3
del diritto di visita del padre;
costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'avverso Persona_3
ricorso, anzi domandando il collocamento di entrambi i minori presso di sé;
RILEVATO che:
con decreto n. 12160/2021, reso nel procedimento iscritto al n. 190/2021 V.G., Questo
Tribunale ha affidato il minore a entrambi i genitori, collocandolo presso la madre e Per_1
con diritto del padre di vederlo e averlo con sé nei termini ivi indicati;
con sentenza n. 948/2022, resa nel procedimento iscritto al n. 645/2021 R.G., Questo
Tribunale, previa dichiarazione giudiziale della paternità, ha affidato il minore a Per_2
entrambi i genitori, collocandolo presso la madre e con diritto del padre di vederlo e averlo
con sé nei termini ivi indicati;
il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati inviati gli atti, nulla ha opposto;
LETTI gli artt. 316, 317 bis e 337 ter c.c.;
CONSIDERATO:
che, in casi come quello di specie, il giudice “deve esclusivamente valutare se sia più funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo una quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario o non collocatario” (cfr. Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, n.5604);
che il “diritto del genitore di determinarsi liberamente in ordine al luogo di ubicazione
della propria sede domiciliare e familiare, garantito dalla normativa costituzionale e sovranazionale anche per il fatto che vi è connesso l'interesse del minore alla tendenziale
non ingerenza di terzi e di alcuna istituzione circa le determinazioni afferenti alla vita familiare, non è suscettibile di essere compresso se non quando se ne ponga l'assoluta necessità ai fini della tutela del superiore interesse del minore e, cioè, quando il mutamento
della residenza e della collocazione del minore stesso siano concretamente e comprovatamente incompatibili con esigenze fondamentali e personali di quest'ultimo e,
segnatamente, con l'interesse alla conservazione di un equilibrato e proficuo rapporto anche con il genitore che non ne sia prevalente collocatario. L'indicato principio risulta dal
coordinamento di disposizioni che, sul piano sistematico, assurgono a fondamentali presidi dei diritti di libertà personale e dell'interesse all'autodeterminazione nell'organizzazione
della vita privata e familiare. Si tratta, peraltro, di tutele alla cui piena fruizione da parte del
genitore ha interesse anche
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile riunito in camera di consiglio, nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. M P Presidente
dott.ssa S L Giudice
dott.ssa E A F Giudice Relatore
nella causa iscritta al n. 2958/2023 R.G.,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
PREMESSO che:
con ricorso ritualmente notificato, ha domandato al Tribunale Parte_1
l'autorizzazione al trasferimento da a Castelfranco Emilia (BO) dei minori CP_1 Per_1
e , nati dalla relazione con con conseguente rimodulazione Per_2 Persona_3
del diritto di visita del padre;
costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'avverso Persona_3
ricorso, anzi domandando il collocamento di entrambi i minori presso di sé;
RILEVATO che:
con decreto n. 12160/2021, reso nel procedimento iscritto al n. 190/2021 V.G., Questo
Tribunale ha affidato il minore a entrambi i genitori, collocandolo presso la madre e Per_1
con diritto del padre di vederlo e averlo con sé nei termini ivi indicati;
con sentenza n. 948/2022, resa nel procedimento iscritto al n. 645/2021 R.G., Questo
Tribunale, previa dichiarazione giudiziale della paternità, ha affidato il minore a Per_2
entrambi i genitori, collocandolo presso la madre e con diritto del padre di vederlo e averlo
con sé nei termini ivi indicati;
il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati inviati gli atti, nulla ha opposto;
LETTI gli artt. 316, 317 bis e 337 ter c.c.;
CONSIDERATO:
che, in casi come quello di specie, il giudice “deve esclusivamente valutare se sia più funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo una quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario o non collocatario” (cfr. Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, n.5604);
che il “diritto del genitore di determinarsi liberamente in ordine al luogo di ubicazione
della propria sede domiciliare e familiare, garantito dalla normativa costituzionale e sovranazionale anche per il fatto che vi è connesso l'interesse del minore alla tendenziale
non ingerenza di terzi e di alcuna istituzione circa le determinazioni afferenti alla vita familiare, non è suscettibile di essere compresso se non quando se ne ponga l'assoluta necessità ai fini della tutela del superiore interesse del minore e, cioè, quando il mutamento
della residenza e della collocazione del minore stesso siano concretamente e comprovatamente incompatibili con esigenze fondamentali e personali di quest'ultimo e,
segnatamente, con l'interesse alla conservazione di un equilibrato e proficuo rapporto anche con il genitore che non ne sia prevalente collocatario. L'indicato principio risulta dal
coordinamento di disposizioni che, sul piano sistematico, assurgono a fondamentali presidi dei diritti di libertà personale e dell'interesse all'autodeterminazione nell'organizzazione
della vita privata e familiare. Si tratta, peraltro, di tutele alla cui piena fruizione da parte del
genitore ha interesse anche
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi