Trib. Ragusa, sentenza 13/09/2024, n. 1425

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ragusa, sentenza 13/09/2024, n. 1425
Giurisdizione : Trib. Ragusa
Numero : 1425
Data del deposito : 13 settembre 2024

Testo completo

N. 2958/2023 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile riunito in camera di consiglio, nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. M P Presidente
dott.ssa S L Giudice
dott.ssa E A F Giudice Relatore
nella causa iscritta al n. 2958/2023 R.G.,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
PREMESSO che:
con ricorso ritualmente notificato, ha domandato al Tribunale Parte_1
l'autorizzazione al trasferimento da a Castelfranco Emilia (BO) dei minori CP_1 Per_1
e , nati dalla relazione con con conseguente rimodulazione Per_2 Persona_3
del diritto di visita del padre;
costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'avverso Persona_3
ricorso, anzi domandando il collocamento di entrambi i minori presso di sé;

RILEVATO che:
con decreto n. 12160/2021, reso nel procedimento iscritto al n. 190/2021 V.G., Questo
Tribunale ha affidato il minore a entrambi i genitori, collocandolo presso la madre e Per_1
con diritto del padre di vederlo e averlo con sé nei termini ivi indicati;

con sentenza n. 948/2022, resa nel procedimento iscritto al n. 645/2021 R.G., Questo
Tribunale, previa dichiarazione giudiziale della paternità, ha affidato il minore a Per_2
entrambi i genitori, collocandolo presso la madre e con diritto del padre di vederlo e averlo
con sé nei termini ivi indicati;

il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati inviati gli atti, nulla ha opposto;

LETTI gli artt. 316, 317 bis e 337 ter c.c.;

CONSIDERATO:
che, in casi come quello di specie, il giudice “deve esclusivamente valutare se sia più funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo una quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario o non collocatario” (cfr. Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, n.5604);
che il “diritto del genitore di determinarsi liberamente in ordine al luogo di ubicazione
della propria sede domiciliare e familiare, garantito dalla normativa costituzionale e sovranazionale anche per il fatto che vi è connesso l'interesse del minore alla tendenziale
non ingerenza di terzi e di alcuna istituzione circa le determinazioni afferenti alla vita familiare, non è suscettibile di essere compresso se non quando se ne ponga l'assoluta necessità ai fini della tutela del superiore interesse del minore e, cioè, quando il mutamento
della residenza e della collocazione del minore stesso siano concretamente e comprovatamente incompatibili con esigenze fondamentali e personali di quest'ultimo e,
segnatamente, con l'interesse alla conservazione di un equilibrato e proficuo rapporto anche con il genitore che non ne sia prevalente collocatario. L'indicato principio risulta dal
coordinamento di disposizioni che, sul piano sistematico, assurgono a fondamentali presidi dei diritti di libertà personale e dell'interesse all'autodeterminazione nell'organizzazione
della vita privata e familiare. Si tratta, peraltro, di tutele alla cui piena fruizione da parte del
genitore ha interesse anche
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