Trib. Ragusa, sentenza 03/02/2025, n. 109

TRIB Ragusa
Sentenza
3 febbraio 2025
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TRIB Ragusa
Sentenza
3 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ragusa, sentenza 03/02/2025, n. 109
Giurisdizione : Trib. Ragusa
Numero : 109
Data del deposito : 3 febbraio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro

Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente

SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2456/2024 R.G. promossa da
ZZ LA, con il patrocinio dell'avv. Carmelo Blanco
contro MIUR, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dai funzionari dott.ssa
Daniela Mercante e dott. Dario Carlo Roberto Giunta
Motivi della decisione
Con ricorso cautelare e di merito, LI LA ha dedotto: di avere presentato domanda di conferma/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, per il triennio
2024/2027, per i profili di Assistente Amministrativo, Collaboratore
Scolastico ed Operatore Scolastico;
di avere fatto valere i servizi prestati negli a.a.s.s. 2022/2023 e 2023/2024 come ausiliario Asacom, alle dipendenze di diverse cooperative ma tutti all'interno di vari istituti
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scolastici della provincia di Ragusa ed in forza di precisa convenzione con l'Ufficio Scolastico Provinciale;
che non le è stato attribuito alcun punteggio per detti servizi, in quanto non resi alle dipendenze di una P.A.;
che l'operato dell'Amministrazione scolastica è illegittimo, essendo i servizi in questione sussumibili sotto la voce residuale “altro servizio
prevista dalle tabelle allegate al D.M. 89/2024;
che, infatti, il concetto di
“servizio” va inteso in senso ampio, ricomprendente qualsiasi tipo di servizio reso all'interno di scuole pubbliche, a fortiori ove - come in specie
- finanziato con denaro pubblico ed organizzato dalle stesse scuole utilizzatrici.
Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto riconoscersi il punteggio aggiuntivo per i servizi indicati in domanda ed il conseguente riposizionamento in graduatoria.
L'Amministrazione scolastica ha chiesto rigettarsi il ricorso, difendendo la correttezza del proprio operato.
***
Ancorché la domanda cautelare sia stata rigettata per difetto di periculum,
il ricorso è fondato e va accolto nel merito.
Invero, il punto B.8 della tabella A/1 allegata al D.M. 89/2024 (all. 2), nel disciplinare i titoli validi per l'inclusione nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di Assistente Amministrativo, considera servizio valutabile ogni “altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7.1 (ovvero scuole dell'infanzia statali, delle
Regioni Sicilia e val D'Aosta, delle Province autonome di Trento e
Bolzano, scuole primarie statali, scuole di istruzione secondaria o artistica statali, istituzioni convittuali, istituzioni scolastiche e culturali italiane
2
all'estero), ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S.,
e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente”, riconoscendo punti 1,20 per ogni anno di servizio e punti 0,10 per ogni mese o frazione superiore a 15
giorni.
La disposizione prevede,
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