Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/03/2024, n. 979
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4277 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. RICCITELLI ANGELO ) presso cui è elettivamente domiciliata C.F._2
RICORRENTE
E
) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli CP_1 C.F._3
avv.ti ORLANDO MARIA ( ) e GRAVANTE RENATO C.F._4
( ) presso cui è elettivamente domiciliato C.F._5
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 12/12/2023 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 18/05/2021, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 16/09/1989, dal quale erano nati due figli Per_1
l'11/08/1986 e l'01/07/1996, affetto da ICS Fragile. Deduceva che i rapporti tra i Persona_2
1
coniugi si erano deteriorati a causa del carattere irascibili e turbolento del marito, essendo, pertanto, venuta meno la comunione materiale e spirituale. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito a carico del marito, disponendo l'affido esclusivo di
a sé con assegnazione della casa familiare e l'obbligo a carico del resistente di versare un Per_2 assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 100% delle spese straordinarie, nonché di un assegno di € 400,00 per sé.
Con comparsa di risposta, depositata in data 26/09/2021, si è costituito il resistente, il quale, contestando le allegazioni di controparte, esponeva che aveva dovuto subire il comportamento altalenante della moglie contro di sé, soprattutto dopo aver bevuto, tanto da dover chiamare il 118 per le cadute e le relative ferite da essa riportate. Riferiva che si era sempre interessato ai figli tanto che dal maggio 2020 aveva sempre accompagnato presso il centro di riabilitazione. Per_2
Deduceva di percepire una pensione di € 1.050,00 al mese e che percepisce un assegno di Per_2 accompagnamento di € 1.100,00 al mese. Pertanto, concludeva per la separazione con addebito alla moglie, l'affido condiviso di e collocamento presso di sé con assegnazione della casa Per_2 familiare, in subordine, l'obbligo a proprio carico di versare un assegno mensile di € 100,00 per la moglie e di € 150,00 per il figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il figlio.
All'esito dell'udienza presidenziale del 27/10/2021, il Presidente delegato, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione e disattendendo le domanda in ordine all'affido, autorizzava
i coniugi a continuare a vivere separati, disponeva la collocazione di presso la madre, con Per_2
relativa assegnazione della casa familiare, poneva a carico del resistente l'obbligo di versare un assegno mensile di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché di un assegno di € 100,00 a titolo di mantenimento della moglie,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4277 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. RICCITELLI ANGELO ) presso cui è elettivamente domiciliata C.F._2
RICORRENTE
E
) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli CP_1 C.F._3
avv.ti ORLANDO MARIA ( ) e GRAVANTE RENATO C.F._4
( ) presso cui è elettivamente domiciliato C.F._5
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 12/12/2023 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 18/05/2021, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 16/09/1989, dal quale erano nati due figli Per_1
l'11/08/1986 e l'01/07/1996, affetto da ICS Fragile. Deduceva che i rapporti tra i Persona_2
1
coniugi si erano deteriorati a causa del carattere irascibili e turbolento del marito, essendo, pertanto, venuta meno la comunione materiale e spirituale. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito a carico del marito, disponendo l'affido esclusivo di
a sé con assegnazione della casa familiare e l'obbligo a carico del resistente di versare un Per_2 assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 100% delle spese straordinarie, nonché di un assegno di € 400,00 per sé.
Con comparsa di risposta, depositata in data 26/09/2021, si è costituito il resistente, il quale, contestando le allegazioni di controparte, esponeva che aveva dovuto subire il comportamento altalenante della moglie contro di sé, soprattutto dopo aver bevuto, tanto da dover chiamare il 118 per le cadute e le relative ferite da essa riportate. Riferiva che si era sempre interessato ai figli tanto che dal maggio 2020 aveva sempre accompagnato presso il centro di riabilitazione. Per_2
Deduceva di percepire una pensione di € 1.050,00 al mese e che percepisce un assegno di Per_2 accompagnamento di € 1.100,00 al mese. Pertanto, concludeva per la separazione con addebito alla moglie, l'affido condiviso di e collocamento presso di sé con assegnazione della casa Per_2 familiare, in subordine, l'obbligo a proprio carico di versare un assegno mensile di € 100,00 per la moglie e di € 150,00 per il figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il figlio.
All'esito dell'udienza presidenziale del 27/10/2021, il Presidente delegato, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione e disattendendo le domanda in ordine all'affido, autorizzava
i coniugi a continuare a vivere separati, disponeva la collocazione di presso la madre, con Per_2
relativa assegnazione della casa familiare, poneva a carico del resistente l'obbligo di versare un assegno mensile di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché di un assegno di € 100,00 a titolo di mantenimento della moglie,
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