Trib. Torino, sentenza 02/08/2024, n. 4421
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Testo completo
N. R.G. 19813 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott.ssa S A Presidente
dott.ssa I M Giudice Rel. Est.
dott.ssa D C Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19813 /2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NARDUCCI CARLA e dell'Avv. EDOARDO ROSSI, elettivamente domiciliato presso i difensori
-ricorrente-
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
-convenuta contumace-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 16.07.2024
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“1) pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie;
2) disporre l'affidamento del figlio in via esclusiva al padre con collocazione prevalente e Per_1
residenza anagrafica del minore presso quest'ultimo, disponendosi che anche le decisioni di
maggior interesse per il figlio vengano assunte dal padre ex art. 337 quater comma 3 c.c.;
3) disporre l'ammonimento del genitore inadempiente sig.ra ex art. 473bis.39 e, se ritenuto di CP_1
giustizia, individuare ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. la somma di denaro dovuta per ogni
inosservanza successiva;
4)disporre a carico della sig.ra a titolo di contributo al mantenimento per , il CP_1 Per_1
versamento di una somma che il Tribunale riterrà di giustizia e comunque di una somma non
inferiore ad € 150,00 mensili, da versarsi entro il giorno cinque, annualmente rivalutabile secondo
gli indici Istat;
5)disporre che ciascun genitore si faccia carico nella misura del 50% ciascuno delle spese
straordinarie come da protocollo del Tribunale di Torino del 15.03.2016.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda proposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1
concordatario in Borgone Susa in data 26.01.2019.
Dal matrimonio è nato un figlio, , in data 16.01.2020. Per_1
Con ricorso depositato in data 10.01.2023 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti. Chiedeva altresì, rilevando
come la madre avesse portato con sé in Albania da 7 mesi per cui era stata attivata la Per_1
procedura per il rientro in Italia, l'affidamento esclusivo rafforza del figlio minore a sé, un
contributo per lo stesso a carico della madre per euro 150 mensili oltre al 50% delle spese extra,
l'ammonimento della madre ex art. 473 bis 39 cpc ed eventualmente individuare ai sensi dell'art.
614 bis c.p.c. la somma di denaro dovuta per ogni inosservanza successiva.
All'udienza ex art. 473 bis 21 cpc il giudice sentiva parte ricorrente ed il difensore. Parte convenuta
non compariva e, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata contumace.
Venivano acquisite relazioni dei servizi sociali.
La causa è stata trattenuta in decisione ex art 473 bis 22 comma 4 cpc a seguito di discussione orale.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana a decidere in ordine alla domanda di separazione, all'affido e al
diritto di visita del minore in forza degli artt. 3 e 9 del Regolamento (CE) n. 2019/1111, relativo
alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in
materia di responsabilità genitoriale, in quanto l'ultima residenza abituale dei coniugi, al momento
dell'introduzione del presente giudizio, si trovava in Italia.
Inoltre, il minore è stato illecitamente trasferito in altro Paese senza il consenso del padre che si è
prontamente attivato per il rimpatrio del figlio. Anche le autorità straniere (Tribunale di Tirana)
hanno disposto il rientro immediato del minore in Italia (doc. 21). Persona_2
Va, invece, riconosciuta l'applicabilità, alla fattispecie in esame, della legge italiana ai sensi dell'art. 8 comma 1, lett. A) del
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott.ssa S A Presidente
dott.ssa I M Giudice Rel. Est.
dott.ssa D C Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19813 /2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NARDUCCI CARLA e dell'Avv. EDOARDO ROSSI, elettivamente domiciliato presso i difensori
-ricorrente-
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
-convenuta contumace-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 16.07.2024
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“1) pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie;
2) disporre l'affidamento del figlio in via esclusiva al padre con collocazione prevalente e Per_1
residenza anagrafica del minore presso quest'ultimo, disponendosi che anche le decisioni di
maggior interesse per il figlio vengano assunte dal padre ex art. 337 quater comma 3 c.c.;
3) disporre l'ammonimento del genitore inadempiente sig.ra ex art. 473bis.39 e, se ritenuto di CP_1
giustizia, individuare ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. la somma di denaro dovuta per ogni
inosservanza successiva;
4)disporre a carico della sig.ra a titolo di contributo al mantenimento per , il CP_1 Per_1
versamento di una somma che il Tribunale riterrà di giustizia e comunque di una somma non
inferiore ad € 150,00 mensili, da versarsi entro il giorno cinque, annualmente rivalutabile secondo
gli indici Istat;
5)disporre che ciascun genitore si faccia carico nella misura del 50% ciascuno delle spese
straordinarie come da protocollo del Tribunale di Torino del 15.03.2016.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda proposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1
concordatario in Borgone Susa in data 26.01.2019.
Dal matrimonio è nato un figlio, , in data 16.01.2020. Per_1
Con ricorso depositato in data 10.01.2023 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti. Chiedeva altresì, rilevando
come la madre avesse portato con sé in Albania da 7 mesi per cui era stata attivata la Per_1
procedura per il rientro in Italia, l'affidamento esclusivo rafforza del figlio minore a sé, un
contributo per lo stesso a carico della madre per euro 150 mensili oltre al 50% delle spese extra,
l'ammonimento della madre ex art. 473 bis 39 cpc ed eventualmente individuare ai sensi dell'art.
614 bis c.p.c. la somma di denaro dovuta per ogni inosservanza successiva.
All'udienza ex art. 473 bis 21 cpc il giudice sentiva parte ricorrente ed il difensore. Parte convenuta
non compariva e, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata contumace.
Venivano acquisite relazioni dei servizi sociali.
La causa è stata trattenuta in decisione ex art 473 bis 22 comma 4 cpc a seguito di discussione orale.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana a decidere in ordine alla domanda di separazione, all'affido e al
diritto di visita del minore in forza degli artt. 3 e 9 del Regolamento (CE) n. 2019/1111, relativo
alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in
materia di responsabilità genitoriale, in quanto l'ultima residenza abituale dei coniugi, al momento
dell'introduzione del presente giudizio, si trovava in Italia.
Inoltre, il minore è stato illecitamente trasferito in altro Paese senza il consenso del padre che si è
prontamente attivato per il rimpatrio del figlio. Anche le autorità straniere (Tribunale di Tirana)
hanno disposto il rientro immediato del minore in Italia (doc. 21). Persona_2
Va, invece, riconosciuta l'applicabilità, alla fattispecie in esame, della legge italiana ai sensi dell'art. 8 comma 1, lett. A) del
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