Trib. Trento, sentenza 11/12/2024, n. 426
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 5019/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione a domanda congiunta instaurato
da
cdf. , nata a [...], il [...], residente a [...]C.F._1
Baselga di Pinè (TN), in via dei Caduti n. 7, cittadinanza italiana, C.F:
, rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Magnotti, C.F: C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trento, via C.F._2
Paradisi 15/2, giusta delega su atto separato e allegato al ricorso
e
c.f. , nato a [...], il [...], residente Controparte_1 C.F._3
a Baselga di Pinè (TN), via dei Caduti n.7, rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Fronza, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trento, via Paradisi n. 15/4, giusta delega su atto separato e allegato al ricorso con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 07 novembre 2024, così come successivamente
confermate all'udienza del 05 dicembre 2024, celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 07 novembre 2024, così come confermate all'udienza del 05 dicembre 2024, celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del
d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto. 2)
Dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio con Parte_1 Controparte_1
rito concordatario contratto in data 26.6.2004, nel Comune di Sover (TN), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sover, al n. 1, parte 2, serie A, dell'anno 2004).
3) Affidare i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
i minori avranno residenza abituale presso la casa familiare di via dei Caduti n. 7 a Baselga di Pinè (TN), con collocamento prevalente con la madre. Le decisioni di maggior interesse per i figli relativi all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. 4)
Assegnare provvisoriamente, in attesa di assumere una decisione definitiva, la casa familiare sita in Baselga di Pinè (TN), via dei Caduti n. 7 a con ogni arredo e Parte_1
pertinenza limitatamente alle porzioni evidenziate in VERDE nella planimetria allegata al presente atto sub doc.
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