Trib. Roma, sentenza 16/06/2024, n. 7028
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa F R P
All'esito dell'udienza del 11.6.2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 6221 /2024 R.G. promossa da:
e Parte_1 Parte_2 con il patrocinio dell'Avv. VERDUCHI DANIELE e RIOMMI MAURIZIO
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
con il Funzionario delegato
RESISTENTE
OGGETTO: Risarcimento danni abusiva reiterazione contratti a termine
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi depositati rispettivamente il 16.2.2024 ed il 13.3.2021, oggi riuniti, i ricorrenti, insegnanti di religione cattolica, premesso di aver prestato servizio negli aa.ss. indicati in ciascun ricorso, in forza di contratti a termine, senza ancora essere assunti in ruolo;
richiamata la normativa nazionale in materia di contratti a termine stipulati dalle pubbliche amministrazioni;
richiamata altresì la giurisprudenza eurounitaria e quella nazionale;
assumendo la violazione dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165 del 2001 nonché il limite temporale previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 368/2001 e dell'art. 19 del D. Lgs. 81/2015 applicabili ratione temporis;
hanno chiesto la condanna del convenuto al CP_1
risarcimento del danno conseguente all'illegittima apposizione del termine ai contratti, da quantificarsi secondo i parametri indicati dall'art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 in
1
combinato disposto con i criteri indicati dall'art. 8 della L. n. 604 del 15 luglio 1966, in misura anche eccedente le 12 mensilità di retribuzione ed in subordine nella misura massima di 12 mensilità ovvero quella ritenuta di giustizia.
Costituitosi in giudizio il ha contestato l'avversa domanda richiamando la CP_1
giurisprudenza più risalente che sottolinea la specialità del sistema scolastico e
l'inapplicabilità della disciplina generale di cui all'art. 36 D.lvo 165/01;
rilevato inoltre che
i ricorrenti non hanno allegato nè provato il danno asseritamente patito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
1.In merito alla questione della reiterazione dei contratti a termine per gli insegnanti di religione cattolica, la S.C., con la recente pronuncia 18968/2022, dopo aver ricostruito il complesso quadro normativo in merito al reclutamento dei docenti di religione, ha evidenziato come (punto 4.1): “il legislatore (con l'introduzione della la legge n. 186/2003) ha in sostanza inteso conferire al docente di religione uno stato giuridico pari a quello degli insegnanti delle materie curriculari, ribadendo il principio della parità di diritti e di doveri già fissato dalle intese e dall'art. 309 D.lvo 297/94 ma ha mantenuto la specialità della categoria quanto ai titoli ed alle modalità per il reclutamento in ruolo o a termine”.
Prosegue la S.C. ricordando come la questione della reiterazione di tali contratti a termine è stata recentemente oggetto di pronuncia della Corte di Giustizia 13 gennaio 2022,
YT e altri che ha, fra l'altro escluso che, rispetto al tema da affrontare, rivesta importanza la specialità del sistema derivante dal fatto che l'insegnamento della materia è condizionato dal permanere dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano.
Enucleate al punto 6.3 le conclusioni di fondo desumibili dalla citata pronuncia della
Corte di Giustizia, da cui deve muovere il ragionamento, la S.C. evidenzia come
“l'ordinamento interno in effetti già prevede una misura idonea a sopperire alla predetta