Trib. Vicenza, sentenza 21/11/2024, n. 1939
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 1059/2012 R.G.
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Picardi Presidente
Dott.ssa Vittoria Cuogo Giudice relatore
Dott. Ludovico Rossi Giudice all'esito della Camera di Consiglio del 14.11.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 1059/2012 R.G. promossa da:
MO TA (c.f. [...]), con gli avv.ti Andrea Bordignon e Simone Baggio attore, contro
MO AT (c.f. [...]),
GO RI (c.f. [...]), entrambi con gli avv.ti Giambattista Rando e Francesca Rando
MO IA (c.f. [...]),
VA VA (c.f. [...]), entrambi con l'avv.to Maria VA Dalla Palma convenuti,
In punto: azione di riduzione per lesione di legittima
Udienza di p.c.: 6.6.2024
Conclusioni RO IT:
pagina 1 di 11 “Ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione reietta siccome inammissibili ed infondate, e ribadita ogni più ampia riserva d'appello avverso la sentenza non definitiva n. 2256/19 pubblicata in data 05.11.2019, con particolare riferimento alle domande proposte in via principale.
Nel merito: 1) accertarsi che, constatata l'enorme differenza tra il prezzo pattuito e il valore del bene compravenduto, la vendita in questione configura una donazione indiretta (negotium mixtum cum donatione) avendo le parti voluto conseguire, con il contratto in questione (vendita), il fine indiretto di porre in essere una liberalità (donazione) a favore dell'acquirente/donatario RO AT per la parte in cui il prezzo non ha coperto il valore di mercato del bene;
conseguentemente ridursi la predetta donazione ex art. 809 c.c. in favore dell'attrice, legittimaria del de cuius, al fine della reintegrazione della quota di riserva alla medesima spettante da determinarsi, nel suo ammontare, mediante c.t.u.
2) accertarsi che, constatata l'enorme differenza tra il prezzo pattuito e il valore del bene compravenduto, la vendita in questione configura una donazione indiretta (negotium mixtum cum donatione) avendo le parti voluto conseguire, con il contratto in questione (vendita), il fine indiretto di porre in essere una liberalità (donazione) a favore dell'acquirente/donatario RO AN per la parte in cui il prezzo non ha coperto il valore di mercato del bene;
conseguentemente ridursi la predetta donazione ex art. 809 c.c. in favore dell'attrice, legittimaria del de cuius, al fine della reintegrazione della quota di riserva alla medesima spettante da determinarsi, nel suo ammontare, mediante c.t.u.;
3) previa riunione fittizia del relictum e del donatum e ricostruzione dell'asse ereditario del sig. RO NO accertarsi e dichiararsi che le disposizioni testamentarie in favore esclusivo dei figli RO
AT e RO AN e le donazioni dirette concluse con atto notarile pubblico del 07/12/2001 unitamente alle dissimulate donazioni, o donazioni indirette, di cui agli atti pubblici di compravendita conclusi alle date 20/07/1992 e 30/07/1986 sono lesive della quota di riserva spettante alla sig.ra RO IT;
per l'effetto dichiararsi l'inefficacia relativa delle disposizioni testamentarie e delle predette donazioni dirette del 07/12/2001 e delle dissimulate donazioni, o donazioni indirette, di cui agli atti pubblici di compravendita conclusi alle date 20/07/1992 e 30/07/1986 nei confronti dell'odierna attrice e nei limiti in cui le stesse ledono la quota di riserva alla medesima spettante;
disporsi la riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie, delle donazioni dirette del
07/12/2001, delle dissimulate donazioni, o donazioni indirette, di cui agli atti pubblici di compravendita simulata conclusi alle date 20/07/1992 e 30/07/1986 a reintegra della quota di riserva ereditaria spettante alla sig.ra RO IT quale legittimaria del padre sig. RO NO e condannarsi i sig.ri RO AT, RO AN, GO AR, AL VA, in solido tra loro, a corrispondere a favore dell'attrice la somma capitale, necessaria alla predetta reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4) condannarsi il sig. RO AT al pagamento di una somma di denaro a favore della sorella RO IT, equitativamente determinata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, u.c., c.p.c. oltre al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio secondo la previsione dell'art. 8, comma V, del D. Lgs. n. 28/2010. In via istruttoria: revocarsi l'ordinanza 07/04/2014, depositata il 08/04/2014 e, per l'effetto, ammettersi la prova per testi capitolata con la memoria istruttoria a prova diretta depositata in data 11/06/2013;
revocarsi l'ordinanza 26/07/2017 e, per l'effetto, previa rimessione della causa in istruttoria, disporsi consulenza tecnica d'ufficio, chiesta in atto di citazione e con la memoria istruttoria a prova diretta depositata in data 11/06/2013.Disporsi in ogni caso la convocazione del
CTU a chiarimenti o supplemento di CTU sulle osservazioni rese da ultimo a verbale di udienza del
07/06/2021, chiedendo che sia accertato anche il costo di costruzione dei fabbricati oggetto di compravendita.
pagina 2 di 11 In ogni caso: con vittoria delle spese e competenze di lite.”
Conclusioni RO AT e GO AR:
“1) Nel merito, previo accertamento declaratorio dei motivi tutti dedotti, rigettarsi tutte le domande proposte sub 1), sub 2), sub 3) e sub 4) dall'attrice, perché infondate, strumentali ed assolutamente indimostrate;
2) Effettuarsi la ricostruzione fittizia dell'asse ereditario, con esclusione dei beni fatti oggetto di vendita a favore del convenuto RO AT e del fratello RO AN, ed in ogni caso con esclusione del fabbricato insistente sul terreno di cui al fg. 19, mapp. 394 in Comune di Breganze Via
Capitello, costruito esclusivamente dai coniugi RO – GO con proprie risorse;
escludersi che l'atto di compravendita del 1992 possa costituire donazione indiretta né parziale. 3) Rigettarsi in particolare la domanda sub 4), sia perché non corrisponde a verità che RO AT non si sia presentato avanti al Mediatore alla udienza fissata per la prima volta dallo stesso, avendo ritenuto sufficiente essersi presentato alla sola prima convocazione;
4) Fermo restando quanto stabilito con la sentenza n. 520/2023, dare atto che il sig. RO AT all'udienza del giorno 27.04.2023 si è dichiarato disposto, unitamente al fratello RO AN, a corrispondere alla sorella RO IT la somma di € 28.074,39 e quindi disporsi la reintegra della legittima a favore della attrice per € 28.074,39 in denaro a carico di RO AT e RO AN per il 50% ciascuno;
5) Accertarsi e dichiararsi che la casa di abitazione edificata sul terreno oggetto dell'acquisto del 1992 da parte di AT RO e della moglie, è stata progettata e costruita a spese esclusive dei due coniugi AT RO e GO AR, con esclusione di ogni partecipazione da parte del padre, che si è limitato a vendere il terreno al prezzo indicato nell'atto e che la domanda di licenza edilizia è stata simulatamente e volutamente fatta a nome del padre, solo per beneficiare delle agevolazioni speciali per i coltivatori diretti, dichiarando la simulazione dell'atto nella parte in cui risulta che il de cuius ha ceduto anche i fabbricati;
6) Spese e competenze di causa rifuse in ogni caso, comprese le spese generali con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori ex art. 93 CPC. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e si chiede che venga disposto il rinnovo della CTU per i motivi dedotti e per calcolare il valore del fabbricato costruito da AT RO e GO AR sul terreno di via Capitello a Breganze al 1992.”
Conclusioni RO AN e AL VA:
“1) Disporsi la reintegra della quota di legittima dell'attrice nella misura accertata dalla sentenza non definitiva n. 520/2023 del 09/03/2023 mediante corresponsione a favore della stessa attrice da parte dei convenuti della somma di denaro di Euro 28.074,39 (da ripartirsi tra tutti i convenuti del presente giudizio in proporzione a quanto dagli stessi rispettivamente ricevuto in eccedenza) così come già offerto all'attrice all'udienza del 27/04/2023, ovvero, in subordine, mediante conferimento di porzione di terreno/i (da individuarsi tra quelli donati con atto Notaio Lorettu del 07/12/2001) con estensione e valore idonei a reintegrare la quota di legittima lesa, previa CTU da disporsi sul quesito così come formulato dal Collegio con ordinanza in Camera di Consiglio del 09/03/2023. 2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
pagina 3 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato RO IT conveniva in giudizio i fratelli RO
AT e RO AN, unitamente ai rispettivi coniugi GO AR e AL VA – tutti costituitisi in giudizio con comparse tempestivamente depositate – al fine di sentir accogliere le conclusioni come sopra riportate rispetto alla successione di NO RO apertasi in data 9.2.2002.
Rappresentava di essere erede totalmente pretermessa e chiedeva la reintegrazione della propria quota di legittima, contestualmente indicando come soggette a collazione le donazioni disposte dal
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 1059/2012 R.G.
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Picardi Presidente
Dott.ssa Vittoria Cuogo Giudice relatore
Dott. Ludovico Rossi Giudice all'esito della Camera di Consiglio del 14.11.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 1059/2012 R.G. promossa da:
MO TA (c.f. [...]), con gli avv.ti Andrea Bordignon e Simone Baggio attore, contro
MO AT (c.f. [...]),
GO RI (c.f. [...]), entrambi con gli avv.ti Giambattista Rando e Francesca Rando
MO IA (c.f. [...]),
VA VA (c.f. [...]), entrambi con l'avv.to Maria VA Dalla Palma convenuti,
In punto: azione di riduzione per lesione di legittima
Udienza di p.c.: 6.6.2024
Conclusioni RO IT:
pagina 1 di 11 “Ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione reietta siccome inammissibili ed infondate, e ribadita ogni più ampia riserva d'appello avverso la sentenza non definitiva n. 2256/19 pubblicata in data 05.11.2019, con particolare riferimento alle domande proposte in via principale.
Nel merito: 1) accertarsi che, constatata l'enorme differenza tra il prezzo pattuito e il valore del bene compravenduto, la vendita in questione configura una donazione indiretta (negotium mixtum cum donatione) avendo le parti voluto conseguire, con il contratto in questione (vendita), il fine indiretto di porre in essere una liberalità (donazione) a favore dell'acquirente/donatario RO AT per la parte in cui il prezzo non ha coperto il valore di mercato del bene;
conseguentemente ridursi la predetta donazione ex art. 809 c.c. in favore dell'attrice, legittimaria del de cuius, al fine della reintegrazione della quota di riserva alla medesima spettante da determinarsi, nel suo ammontare, mediante c.t.u.
2) accertarsi che, constatata l'enorme differenza tra il prezzo pattuito e il valore del bene compravenduto, la vendita in questione configura una donazione indiretta (negotium mixtum cum donatione) avendo le parti voluto conseguire, con il contratto in questione (vendita), il fine indiretto di porre in essere una liberalità (donazione) a favore dell'acquirente/donatario RO AN per la parte in cui il prezzo non ha coperto il valore di mercato del bene;
conseguentemente ridursi la predetta donazione ex art. 809 c.c. in favore dell'attrice, legittimaria del de cuius, al fine della reintegrazione della quota di riserva alla medesima spettante da determinarsi, nel suo ammontare, mediante c.t.u.;
3) previa riunione fittizia del relictum e del donatum e ricostruzione dell'asse ereditario del sig. RO NO accertarsi e dichiararsi che le disposizioni testamentarie in favore esclusivo dei figli RO
AT e RO AN e le donazioni dirette concluse con atto notarile pubblico del 07/12/2001 unitamente alle dissimulate donazioni, o donazioni indirette, di cui agli atti pubblici di compravendita conclusi alle date 20/07/1992 e 30/07/1986 sono lesive della quota di riserva spettante alla sig.ra RO IT;
per l'effetto dichiararsi l'inefficacia relativa delle disposizioni testamentarie e delle predette donazioni dirette del 07/12/2001 e delle dissimulate donazioni, o donazioni indirette, di cui agli atti pubblici di compravendita conclusi alle date 20/07/1992 e 30/07/1986 nei confronti dell'odierna attrice e nei limiti in cui le stesse ledono la quota di riserva alla medesima spettante;
disporsi la riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie, delle donazioni dirette del
07/12/2001, delle dissimulate donazioni, o donazioni indirette, di cui agli atti pubblici di compravendita simulata conclusi alle date 20/07/1992 e 30/07/1986 a reintegra della quota di riserva ereditaria spettante alla sig.ra RO IT quale legittimaria del padre sig. RO NO e condannarsi i sig.ri RO AT, RO AN, GO AR, AL VA, in solido tra loro, a corrispondere a favore dell'attrice la somma capitale, necessaria alla predetta reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4) condannarsi il sig. RO AT al pagamento di una somma di denaro a favore della sorella RO IT, equitativamente determinata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, u.c., c.p.c. oltre al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio secondo la previsione dell'art. 8, comma V, del D. Lgs. n. 28/2010. In via istruttoria: revocarsi l'ordinanza 07/04/2014, depositata il 08/04/2014 e, per l'effetto, ammettersi la prova per testi capitolata con la memoria istruttoria a prova diretta depositata in data 11/06/2013;
revocarsi l'ordinanza 26/07/2017 e, per l'effetto, previa rimessione della causa in istruttoria, disporsi consulenza tecnica d'ufficio, chiesta in atto di citazione e con la memoria istruttoria a prova diretta depositata in data 11/06/2013.Disporsi in ogni caso la convocazione del
CTU a chiarimenti o supplemento di CTU sulle osservazioni rese da ultimo a verbale di udienza del
07/06/2021, chiedendo che sia accertato anche il costo di costruzione dei fabbricati oggetto di compravendita.
pagina 2 di 11 In ogni caso: con vittoria delle spese e competenze di lite.”
Conclusioni RO AT e GO AR:
“1) Nel merito, previo accertamento declaratorio dei motivi tutti dedotti, rigettarsi tutte le domande proposte sub 1), sub 2), sub 3) e sub 4) dall'attrice, perché infondate, strumentali ed assolutamente indimostrate;
2) Effettuarsi la ricostruzione fittizia dell'asse ereditario, con esclusione dei beni fatti oggetto di vendita a favore del convenuto RO AT e del fratello RO AN, ed in ogni caso con esclusione del fabbricato insistente sul terreno di cui al fg. 19, mapp. 394 in Comune di Breganze Via
Capitello, costruito esclusivamente dai coniugi RO – GO con proprie risorse;
escludersi che l'atto di compravendita del 1992 possa costituire donazione indiretta né parziale. 3) Rigettarsi in particolare la domanda sub 4), sia perché non corrisponde a verità che RO AT non si sia presentato avanti al Mediatore alla udienza fissata per la prima volta dallo stesso, avendo ritenuto sufficiente essersi presentato alla sola prima convocazione;
4) Fermo restando quanto stabilito con la sentenza n. 520/2023, dare atto che il sig. RO AT all'udienza del giorno 27.04.2023 si è dichiarato disposto, unitamente al fratello RO AN, a corrispondere alla sorella RO IT la somma di € 28.074,39 e quindi disporsi la reintegra della legittima a favore della attrice per € 28.074,39 in denaro a carico di RO AT e RO AN per il 50% ciascuno;
5) Accertarsi e dichiararsi che la casa di abitazione edificata sul terreno oggetto dell'acquisto del 1992 da parte di AT RO e della moglie, è stata progettata e costruita a spese esclusive dei due coniugi AT RO e GO AR, con esclusione di ogni partecipazione da parte del padre, che si è limitato a vendere il terreno al prezzo indicato nell'atto e che la domanda di licenza edilizia è stata simulatamente e volutamente fatta a nome del padre, solo per beneficiare delle agevolazioni speciali per i coltivatori diretti, dichiarando la simulazione dell'atto nella parte in cui risulta che il de cuius ha ceduto anche i fabbricati;
6) Spese e competenze di causa rifuse in ogni caso, comprese le spese generali con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori ex art. 93 CPC. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e si chiede che venga disposto il rinnovo della CTU per i motivi dedotti e per calcolare il valore del fabbricato costruito da AT RO e GO AR sul terreno di via Capitello a Breganze al 1992.”
Conclusioni RO AN e AL VA:
“1) Disporsi la reintegra della quota di legittima dell'attrice nella misura accertata dalla sentenza non definitiva n. 520/2023 del 09/03/2023 mediante corresponsione a favore della stessa attrice da parte dei convenuti della somma di denaro di Euro 28.074,39 (da ripartirsi tra tutti i convenuti del presente giudizio in proporzione a quanto dagli stessi rispettivamente ricevuto in eccedenza) così come già offerto all'attrice all'udienza del 27/04/2023, ovvero, in subordine, mediante conferimento di porzione di terreno/i (da individuarsi tra quelli donati con atto Notaio Lorettu del 07/12/2001) con estensione e valore idonei a reintegrare la quota di legittima lesa, previa CTU da disporsi sul quesito così come formulato dal Collegio con ordinanza in Camera di Consiglio del 09/03/2023. 2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
pagina 3 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato RO IT conveniva in giudizio i fratelli RO
AT e RO AN, unitamente ai rispettivi coniugi GO AR e AL VA – tutti costituitisi in giudizio con comparse tempestivamente depositate – al fine di sentir accogliere le conclusioni come sopra riportate rispetto alla successione di NO RO apertasi in data 9.2.2002.
Rappresentava di essere erede totalmente pretermessa e chiedeva la reintegrazione della propria quota di legittima, contestualmente indicando come soggette a collazione le donazioni disposte dal
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