Trib. Torino, sentenza 06/11/2024, n. 5575
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 17728/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott.Alberto Tetamo Presidente Relatore dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17728/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCA TRIPODI ed elettivamente Parte_1 domiciliata in TORINO, CORSO MONCALIERI 17 come da procura in atti.
-ricorrente- contro rappresentato e difeso dall'avv. SALVATORE MORRONE ed elettivamente Controparte_1 domiciliato in TORINO, VIA CIBRARIO 38 come da procura in atti.
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
- emettere sentenza immediata sullo status dei coniugi e autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
- assegnare la casa coniugale sita in Rivoli, via Pietro Rolle, 21/01 con l'intero arredo ivi contenuto, alla signora Parte_1
- in via principale, disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione e residenza prevalente presso la madre;
- in via subordinata, e cioè nel caso in cui il Tribunale ritenesse lo ritenesse di maggior tutela per il minore, disporre l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, con esercizio disgiunto della responsabilità Per_1 genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione;
- disporre che il padre possa vedere il figlio e tenerlo con sé secondo accordo tra i coniugi e nel Per_1 rispetto dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
- disporre a carico del padre, signor il versamento di un contributo al mantenimento in Controparte_1 favore del figlio non inferiore ad euro 200,00 mensili oltre il 50% delle spese scolastiche, sportive, ricreative e mediche non coperte dal SSN, comprese quelle dentistiche, purché necessarie, concordate e comunque documentate in conformità alle linee guida del Protocollo del Tribunale di Torino ;
- disporre che l'assegno unico verrà percepito dalla signora in misura pari al 100%;
Parte_1
- disporre, ove ritenuto opportuno e comunque nel suo interesse, l'ascolto del minore , di anni 15. Per_1
pagina 1 di 4
In ogni caso Con vittoria di spese ed onorari di giudizio,