Trib. Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 1084
TRIB Napoli
Sentenza
11 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Ida Ponticelli in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 10/03/2025 sostituita dal deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha depositato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 13224/2024 vertente
TRA DI NA RA, [...]elettivamente domiciliato in Roma al Viale Giulio Cesare n. 71 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Bellucci e dell'Avv. Gianni Inchingolo dai quali è rappresentato e difeso, come in atti RICORRENTE E I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione CONCLUSIONI: come in atti e note per la trattazione scritta
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 28/10/2024 parte ricorrente proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-001878242, notificata in data 1 ottobre 2024, con la quale si è ingiunto al signor RA Di NA di pagare, in solido con la società Game & Game Service S.r.l., la somma di € 12.084,34 a titolo di sanzioni amministrative per violazione dell'articolo 2 comma1-bis del D.L. n. 463/1983 in ragione dell'asserito mancato versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2016. Eccepiva la prescrizione quinquennale del presunto credito, non essendo mai stati notificati gli accertamenti prodromici all'adozione delle ingiunzioni impugnate. Deduceva, inoltre, la decadenza dell'Istituto dal potere sanzionatorio per intervenuta decorrenza del termine di cui all'art. 14 L. 689/1981, e che in ogni caso era cessato dalla carica di amministratore della società in data 3 dicembre 2020.
Si costituiva l'INPS, che con varie argomentazioni chiedeva il rigetto del ricorso.
******
In via preliminare, si osserva che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice
ordinario e
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Ida Ponticelli in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 10/03/2025 sostituita dal deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha depositato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 13224/2024 vertente
TRA DI NA RA, [...]elettivamente domiciliato in Roma al Viale Giulio Cesare n. 71 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Bellucci e dell'Avv. Gianni Inchingolo dai quali è rappresentato e difeso, come in atti RICORRENTE E I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione CONCLUSIONI: come in atti e note per la trattazione scritta
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 28/10/2024 parte ricorrente proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-001878242, notificata in data 1 ottobre 2024, con la quale si è ingiunto al signor RA Di NA di pagare, in solido con la società Game & Game Service S.r.l., la somma di € 12.084,34 a titolo di sanzioni amministrative per violazione dell'articolo 2 comma1-bis del D.L. n. 463/1983 in ragione dell'asserito mancato versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2016. Eccepiva la prescrizione quinquennale del presunto credito, non essendo mai stati notificati gli accertamenti prodromici all'adozione delle ingiunzioni impugnate. Deduceva, inoltre, la decadenza dell'Istituto dal potere sanzionatorio per intervenuta decorrenza del termine di cui all'art. 14 L. 689/1981, e che in ogni caso era cessato dalla carica di amministratore della società in data 3 dicembre 2020.
Si costituiva l'INPS, che con varie argomentazioni chiedeva il rigetto del ricorso.
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In via preliminare, si osserva che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice
ordinario e
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