Trib. Perugia, sentenza 11/03/2024, n. 402

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Perugia, sentenza 11/03/2024, n. 402
Giurisdizione : Trib. Perugia
Numero : 402
Data del deposito : 11 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Sezione Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Teresa Giardino Presidente dott.ssa Stefania Monaldi Giudice dott.ssa Sara Fioroni Giudice relatore ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281-terdecies e 275-bis, ultimo comma,
c.p.c.
, la seguente
SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2701/2023 promossa da:
UR VO, c.f. [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Enrico
Tonelli (c.f. [...]) ed Ernesta Visentini (c.f. [...]), elettivamente domiciliata in Perugia, Corso Vannucci n. 47, presso lo studio del primo difensore;

RICORRENTE
nei confronti di
FC GOLD CAPITAL PARTNERS S.R.L., c.f. e p. iva 03790810547;

RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: impugnazione di delibera assembleare di esclusione del socio da società a responsabilità limitata;

CONCLUSIONI:
per parte ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in pct in data
02.02.2024, ai sensi dell'art. 275-bis, comma 1, c.p.c.: “La ricorrente LA OV si riporta alle conclusioni e richieste già presentate in sede di ricorso introduttivo del giudizio con eccezione delle istanze di natura cautelare ex art. 2378 c.c., già accolte. Con ogni conseguenza di legge, anche in
1 ordine alle spese di lite relative sia alla presente fase di merito sia a quella cautelare della sospensione dell'efficacia della delibera impugnata”, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni eccezione contraria respinta (…) dichiarare illegittima, invalida e inefficace la delibera dell'Assemblea della FC OL Capital Partners s.r.l. dell'8 maggio 2023 con la quale è stata disposta l'esclusione della ricorrente sig.ra LA OV dalla società. Con condanna della società convenuta al pagamento delle spese di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato in data 20.06.2023, e successiva istanza di sospensiva ex art. 2378 c.c. depositata in data 21.06.2023, LA OV ha chiesto la sospensione dell'efficacia della delibera impugnata e, nel merito, l'accertamento dell'illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia della delibera dell'assemblea della società FC OL Capital Partners dell'08.05.2023, con cui è stata disposta l'esclusione della stessa dalla società.
In particolare, a fondamento della domanda ha allegato: che la società FC OL Capital Partners s.r.l. è stata costituita in data 28.04.2021 tra l'odierna ricorrente, sua madre TT LI e i suoi fratelli
SE OV e DA OV, con capitale sociale di € 20.000,00, ripartito in parti uguali tra i quattro soci e, alla data dei fatti per cui è causa, interamente versato;
che, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, la società ha per oggetto l'acquisto, la vendita e la locazione di immobili, la gestione di immobili propri e la realizzazione delle conseguenti opere edificatorie, la prestazione di servizi di carattere amministrativo, finanziario e tecnico nonché il compimento di servizi di elaborazione dati,
l'acquisto e la gestione di marchi e brevetti, l'acquisto e la gestione di opere d'arte, e l'acquisto di crediti con qualunque forma contrattuale ma non nei confronti del pubblico;
che, con delibera del
28.04.2023, l'assemblea della società ha approvato il bilancio relativo all'esercizio al 31.12.2022, chiuso con una perdita complessiva di € 102.595,00, e, in tale sede, LA OV ha dichiarato che non intendeva partecipare al ripianamento delle perdite e alla ricapitalizzazione della società;
che all'assemblea, convocata per lo stesso giorno, alla presenza del notaio, per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2482-ter c.c., al fine di evitare lo scioglimento della società ex art. 2484 n.
4 c.c.
, gli altri soci, titolari ciascuno di un credito da finanziamento erogato alla società di € 34.199,00, si sono determinati a rinunciare a detti crediti, costituendo così una riserva di importo pari a €
102.597,00, da utilizzare per il ripianamento integrale della perdita di bilancio, con la conseguenza che nessuna operazione sul capitale sociale è stata deliberata;
che, in data 08.05.2023, l'assemblea dei soci di FC OL Capital Partners s.r.l. ha deliberato, con il voto favorevole di TT LI, SE
OV e DA OV, l'esclusione del socio LA OV dalla società in asserita applicazione dell'art. 2466 c.c.;
che, in particolare, nella delibera del 08.05.2023 si è ricordato lo scopo per cui FC OL Capital Partners s.r.l. era stata costituita (“compiere e perfezionare alcune operazioni di compravendita indispensabili per supportare il Piano di Ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. della
RA OV OL s.r.l. in liquidazione, omologato dal Tribunale di Perugia nel precorso mese di gennaio 2023”) e che “l'apporto dei soci era fondamentale per conseguire la predetta finalità”, sicché, a fronte dell' “inottemperanza, da parte della stessa LA OV, rispetto agli impegni assunti e formalmente pattuiti, all'obbligo di immettere nelle casse sociali della FC OL Capital Partners specifiche risorse personali, sempre a sostegno del Piano e dell'Accordo ex art. 182 bis L.F.
2 della RA OV OL”, si è ritenuta integrata la causa di esclusione ex lege per mancata esecuzione dei conferimenti ex art. 2466 c.c.;
che la quota, pari al 25% del capitale sociale di FC OL
Capital Partners s.r.l., di cui l'odierna ricorrente è titolare, alla data del 28.04.2023 e, quindi, anche alla data della sua esclusione dalla società (08.05.2023), risulta interamente versata, come attestato dalla società in occasione dell'assemblea del 28.04.2023;
che FC OL Capital Partners s.r.l., a seguito della decisione dei soci TT LI e SE e DA OV di rinunciare a un proprio credito verso la società, non ha fatto ricorso al procedimento di cui all'art. 2482-ter c.c. (riduzione del capitale sociale e contestuale aumento almeno fino al minimo di legge), cosicché la volontà del socio LA
OV di non partecipare al ripianamento delle perdite è stata esaudita dagli altri soci con
l'apporto eseguito mediante rinuncia al credito, con vantaggio rispetto a tutti i soci, evitando la necessità di nuovi conferimenti;
che, pertanto, non è dato comprendere a quale inadempimento all'obbligo del socio di conferire si faccia riferimento nella delibera impugnata;
che, peraltro, nelle società di capitali nessun socio può essere obbligato ad eseguire conferimenti diversi da quelli che si è obbligato a sottoscrivere, in sede di atto costitutivo o di sua modifica, e nessun socio può essere obbligato a conferire;
che, quindi, la causa di esclusione indicata nella delibera impugnata (“stante la mancanza dei versamenti richiesti”) è insussistente;
che, inoltre, non può aversi riguardo neanche alle altre motivazioni che accompagnano la delibera di esclusione, inerenti a un preteso scopo della società di supportare il Piano di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f. presentato dalla società RA OV
OL s.r.l., in quanto l'atto costitutivo di FC OL Capital Partners s.r.l. non contiene alcun minimo riferimento a circostanze, scopi e/o obiettivi quali quelli dichiarati dal Presidente nella delibera del
08.05.2023;
che eventuali intenti personali dei soci devono qualificarsi alla stregua di motivi, inopponibili alla società, inidonei a fondare la deliberazione di esclusione del socio, che, per essere valida, deve essere pressa in conformità della legge o dell'atto costitutivo;
che l'atto costitutivo della società FC OL Capital Partners s.r.l. non prevede cause di esclusione del socio;
che l'art. 2466 c.c., pure richiamato nella delibera di esclusione, disciplina la diversa ipotesi di decadenza del socio moroso mediante lo speciale procedimento ivi previsto, non ricorrente nel caso di specie atteso che LA
OV ha interamente versato il capitale sottoscritto.
Quanto alla domanda svolta in via cautelare, la ricorrente ha evidenziato la sussistenza sia del fumus boni iuris – non essendo imputabile a LA OV alcuna violazione degli obblighi posti a suo carico nei confronti della società, e, tanto meno, dell'obbligo di eseguire i versamenti di capitale sottoscritti, essendo la socia in regola con l'obbligo dei conferimenti, né è alla stessa ascrivibile altra violazione di legge, di atto costitutivo o di pretesi obblighi “formalmente pattuiti”, genericamente richiamati nel verbale della delibera di esclusione, che, anche quand'anche fossero stati sottoscritti e regolarmente assunti, non sarebbero opponibili alla società perché non riportati nell'atto costitutivo -, sia del grave pericolo nel ritardo, poiché la delibera di esclusione compromette definitivamente e irreversibilmente i diritti sociali della ricorrente, la quale sarebbe privata della possibilità di esercitare le prerogative legate allo status di socio fino alla sentenza che decide l'impugnazione proposta. Ha altresì
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