Trib. Milano, sentenza 17/07/2024, n. 7130
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Testo completo
N. R.G. 9744/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Angelo Mambriani Presidente
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice relatore
Dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9744 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021
promossa da:
RI CI, ATLAS S.R.L. e ALBATROS S.R.L., elettivamente domiciliati a
Milano, presso lo studio degli avv.ti Massimo Dinoia, Fortunato Taglioretti, Antonio Bolondi e
Raffaele Carbonaro, che li rappresentano e difendono per procura speciale in calce all'atto di citazione;
ATTORI
contro
AVV. BARBARA LODOVICA MANCINI in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.;
pagina 1 di 37 WI GG, EU OW TECHNOLOGY S.R.L. e RACE S.R.L., rappresentati e difesi
dall'avv. Luigi Vismara per procura speciale in calce alla comparsa di conclusionale;
NY GG e RO GG, residenti a [...], rappresentate e difese dall'avv.
Roberto Guida, per procura speciale in calce alla memoria di replica;
ZETA GENERAL OW S.R.L., con sede a Milano, in persona del legale rappresentante UR
ED, elettivamente domiciliata a Milano presso lo studio dell'avv. Anna Verga, che la
rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori RI CI, TL s.r.l. e LB s.r.l.: Voglia il Tribunale,
Quanto alle domande del Sig. CI, della TL e della LB
1) Previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, anche in merito (a) al collegamento negoziale tra
gli atti / accordi / contratti tra le parti di cui è causa (e in particolare della Scrittura Privata, del
Preliminare Simulato e della Cessione), (b) alla truffa contrattuale consumata dai convenuti ai danni
degli attori, (c) alla condotta illecita comunque tenuta dai convenuti nei confronti degli attori, (d) al
dolo determinante del consenso degli attori, col quale hanno agito i convenuti, (e) alla simulazione
assoluta del contratto di compravendita immobiliare stipulato tra la CE e la TL e, in particolare, alla
simulazione assoluta della caparra confirmatoria, (f) all'invalidità / nullità / inefficacia del marchio
“ZE PO Technology”, (g) all'arricchimento senza causa dei convenuti ai danni degli attori, (h) alle
somme versate e agli investimenti effettuati a vario titolo dagli attori a favore dei convenuti,
a) in principalità, accertare e dichiarare l'invalidità / nullità / inefficacia degli atti / accordi / contratti di
cui è causa (e in particolare della Scrittura Privata, del Preliminare Simulato e della Cessione), a causa
pagina 2 di 37
della truffa contrattuale commessa dai convenuti ai danni degli attori, anche ai sensi dell'art. 640 c.p.,
con ogni consequenziale provvedimento;
b) in subordine, accertare e dichiarare l'invalidità / nullità / inefficacia degli atti / accordi / contratti di
cui è causa (e in particolare della Scrittura Privata, del Preliminare Simulato e della Cessione), a causa
della condotta illecita degli attori ai danni dei convenuti, anche ai sensi degli artt. 1175, 1375, 2043 e
2055, con ogni consequenziale provvedimento;
c) in ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'invalidità / nullità / inefficacia degli atti / accordi /
contratti di cui è causa (e in particolare della Scrittura Privata, del Preliminare Simulato e della
Cessione) a vario titolo, anche ai sensi degli artt. 1325, 1346, 1350, 1398, 1414, 1418, 1457 e 2474 c.c.
nonché dell'art. 128-sexies TUB, con ogni consequenziale provvedimento;
d) in ulteriore subordine, annullare gli atti / accordi / contratti di cui è causa (e in particolare la Scrittura
Privata, il Preliminare Simulato e la Cessione) per vizio del consenso degli attori causato dal dolo dei
convenuti, anche ai sensi degli artt. 1427, 1439 e 1429 c.c., con ogni consequenziale provvedimento;
e) in ogni caso, in conseguenze dell'accoglimento, in tutto o in parte, delle domande in via gradata di
cui ai precedenti punti a), b), c) e d), condannare i convenuti, in via solidale tra solo, a pagare agli attori
la somma complessiva di € 518.750, o quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa,
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di restituzione del profitto di reato
ex artt. 185 e 187 c.p. e/o di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. e/o di ripetizione dell'indebito
oggettivo ex art. 2033 c.c. e/o di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., con ogni
consequenziale provvedimento.
2) Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, anche della fase cautelare di primo e
secondo grado.
pagina 3 di 37
Quanto alle domande dei Sig.ri LY, SH e NN GO e delle società ZE PO
GY, ET RA PO e CE:
3) Previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, anche a seguito dell'accoglimento delle
conclusioni di cui al precedente punto 1),
a) respingere la domanda d'accertamento dell'inadempimento degli attori rispetto alla Scrittura Privata
in quanto inammissibile, nulla e infondata in fatto e diritto, nel rito e nel merito, nell'an e nel quantum,
assolvendo gli attori da ogni avversa richiesta, comunque da rigettare;
b) respingere la domanda di condanna degli attori al pagamento della somma di € 506.250,00 in quanto
inammissibile, nulla e infondata in fatto e diritto, nel rito e nel merito, nell'an e nel quantum,
assolvendo gli attori da ogni avversa richiesta, comunque da rigettare;
c) respingere la domanda di condanna degli attori al risarcimento del danno in quanto inammissibile,
nulla e infondata in fatto e diritto, nel rito e nel merito, nell'an e nel quantum, assolvendo gli attori da
ogni avversa richiesta, comunque da rigettare;
d) respingere la domanda di accertamento dell'inadempimento degli attori rispetto al Preliminare
Simulato in quanto inammissibile, nulla e infondata in fatto e diritto, nel rito e nel merito, nell'an e nel
quantum, assolvendo gli attori da ogni avversa richiesta, comunque da rigettare;
e) respingere la domanda di accertamento del diritto della CE di trasferire agli attori l'immobile di cui
al Preliminare Simulato a fronte del pagamento della somma di € 900.000 in quanto inammissibile,
nulla e infondata in fatto e diritto, nel rito e nel merito, nell'an e nel quantum, assolvendo gli attori da
ogni avversa richiesta, comunque da rigettare;
f) respingere la domanda di pronuncia di una sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c. che tenga
luogo del contratto definitivo previsto dal Preliminare Simulato in quanto inammissibile, nulla e
pagina 4 di 37
infondata in fatto e diritto, nel rito e nel merito, nell'an e nel quantum, assolvendo gli attori da ogni
avversa richiesta, comunque da rigettare;
g) respingere la domanda affinché venga ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di
trascrivere la sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c. che tenga luogo del contratto definitivo
previsto dal Preliminare Simulato in quanto inammissibile, nulla e infondata in fatto e diritto, nel rito e
nel merito, nell'an e nel quantum, assolvendo gli attori da ogni avversa richiesta, comunque da
rigettare;
h) respingere la domanda di condanna degli attori al pagamento alla CE della somma di € 900.000
oltre interessi in quanto inammissibile, nulla e infondata in fatto e diritto, nel rito e nell'an e nel
quantum, assolvendo gli attori da ogni avversa richiesta, comunque da rigettare;
i) respingere la domanda di condanna degli attori al pagamento delle spese di lite;
j) respingere l'istanza di esibizione del mandato investigativo, del contratto d'investigazione, della
licenza investigativa, dell'autorizzazione investigativa e degli strumenti utilizzati dall'investigatore;
Quanto alle domande dell'Avv. Mancini:
4) Previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, anche a seguito dell'accoglimento delle
conclusioni di cui al precedente punto 1),
a) respingere la domanda di autorizzazione alla chiamata in causa della Allianz S.p.a. e di differimento
della prima udienza in quanto inammissibile, nulla e infondata in fatto e diritto, nel rito e nel merito,
nell'an e nel quantum, assolvendo gli attori da ogni avversa richiesta, comunque da rigettare;
b) respingere la domanda di condanna degli attori al risarcimento del danno in quanto inammissibile,
nulla e infondata in fatto e diritto, nel rito e nel merito, nell'an e nel quantum, assolvendo gli attori da
ogni avversa richiesta, comunque da rigettare;
pagina 5 di 37
c) respingere la domanda di condanna degli attori al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in
quanto inammissibile, nulla e infondata in fatto e diritto, nel rito e nel merito, nell'an e nel quantum,
assolvendo gli attori da ogni avversa richiesta, comunque da rigettare;
d) respingere la domanda di condanna degli attori al pagamento delle spese di lite;
e) respingere l'istanza di esibizione del mandato investigativo, del contratto d'investigazione, della
licenza investigativa, dell'autorizzazione investigativa e degli strumenti utilizzati dall'investigatore.
Con ogni e più ampia riserva di azione in sede civile, penale e deontologica.
In via istruttoria insiste per l'ammissione di tutte le prove richieste nelle memorie depositate ai sensi
dell'art. 183 comma 6 n. 2,3 c.p.c.
Nell'interesse della convenuta Barbara Lodovica Mancini in proprio: Voglia il Tribunale,
Nel merito: rigettare tutte le domande formulate nei confronti dell'Avv. Barbara Mancini in quanto
infondate sia in fatto che in diritto per tutte le causali esposte negli atti difensivi e per l'effetto
condannare gli attori al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice nella misura che
risulterà in corso di causa, rimettendoci sin d'ora, in quanto occorra, alla valutazione equitativa del
Tribunale.
In via istruttoria: ordinare l'esibizione agli attori dei seguenti documenti:
- del mandato investigativo e del contratto sottoscritto dai reclamanti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Angelo Mambriani Presidente
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice relatore
Dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9744 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021
promossa da:
RI CI, ATLAS S.R.L. e ALBATROS S.R.L., elettivamente domiciliati a
Milano, presso lo studio degli avv.ti Massimo Dinoia, Fortunato Taglioretti, Antonio Bolondi e
Raffaele Carbonaro, che li rappresentano e difendono per procura speciale in calce all'atto di citazione;
ATTORI
contro
AVV. BARBARA LODOVICA MANCINI in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.;
pagina 1 di 37 WI GG, EU OW TECHNOLOGY S.R.L. e RACE S.R.L., rappresentati e difesi
dall'avv. Luigi Vismara per procura speciale in calce alla comparsa di conclusionale;
NY GG e RO GG, residenti a [...], rappresentate e difese dall'avv.
Roberto Guida, per procura speciale in calce alla memoria di replica;
ZETA GENERAL OW S.R.L., con sede a Milano, in persona del legale rappresentante UR
ED, elettivamente domiciliata a Milano presso lo studio dell'avv. Anna Verga, che la
rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori RI CI, TL s.r.l. e LB s.r.l.: Voglia il Tribunale,
Quanto alle domande del Sig. CI, della TL e della LB
1) Previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, anche in merito (a) al collegamento negoziale tra
gli atti / accordi / contratti tra le parti di cui è causa (e in particolare della Scrittura Privata, del
Preliminare Simulato e della Cessione), (b) alla truffa contrattuale consumata dai convenuti ai danni
degli attori, (c) alla condotta illecita comunque tenuta dai convenuti nei confronti degli attori, (d) al
dolo determinante del consenso degli attori, col quale hanno agito i convenuti, (e) alla simulazione
assoluta del contratto di compravendita immobiliare stipulato tra la CE e la TL e, in particolare, alla
simulazione assoluta della caparra confirmatoria, (f) all'invalidità / nullità / inefficacia del marchio
“ZE PO Technology”, (g) all'arricchimento senza causa dei convenuti ai danni degli attori, (h) alle
somme versate e agli investimenti effettuati a vario titolo dagli attori a favore dei convenuti,
a) in principalità, accertare e dichiarare l'invalidità / nullità / inefficacia degli atti / accordi / contratti di
cui è causa (e in particolare della Scrittura Privata, del Preliminare Simulato e della Cessione), a causa
pagina 2 di 37
della truffa contrattuale commessa dai convenuti ai danni degli attori, anche ai sensi dell'art. 640 c.p.,
con ogni consequenziale provvedimento;
b) in subordine, accertare e dichiarare l'invalidità / nullità / inefficacia degli atti / accordi / contratti di
cui è causa (e in particolare della Scrittura Privata, del Preliminare Simulato e della Cessione), a causa
della condotta illecita degli attori ai danni dei convenuti, anche ai sensi degli artt. 1175, 1375, 2043 e
2055, con ogni consequenziale provvedimento;
c) in ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'invalidità / nullità / inefficacia degli atti / accordi /
contratti di cui è causa (e in particolare della Scrittura Privata, del Preliminare Simulato e della
Cessione) a vario titolo, anche ai sensi degli artt. 1325, 1346, 1350, 1398, 1414, 1418, 1457 e 2474 c.c.
nonché dell'art. 128-sexies TUB, con ogni consequenziale provvedimento;
d) in ulteriore subordine, annullare gli atti / accordi / contratti di cui è causa (e in particolare la Scrittura
Privata, il Preliminare Simulato e la Cessione) per vizio del consenso degli attori causato dal dolo dei
convenuti, anche ai sensi degli artt. 1427, 1439 e 1429 c.c., con ogni consequenziale provvedimento;
e) in ogni caso, in conseguenze dell'accoglimento, in tutto o in parte, delle domande in via gradata di
cui ai precedenti punti a), b), c) e d), condannare i convenuti, in via solidale tra solo, a pagare agli attori
la somma complessiva di € 518.750, o quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa,
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di restituzione del profitto di reato
ex artt. 185 e 187 c.p. e/o di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. e/o di ripetizione dell'indebito
oggettivo ex art. 2033 c.c. e/o di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., con ogni
consequenziale provvedimento.
2) Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, anche della fase cautelare di primo e
secondo grado.
pagina 3 di 37
Quanto alle domande dei Sig.ri LY, SH e NN GO e delle società ZE PO
GY, ET RA PO e CE:
3) Previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, anche a seguito dell'accoglimento delle
conclusioni di cui al precedente punto 1),
a) respingere la domanda d'accertamento dell'inadempimento degli attori rispetto alla Scrittura Privata
in quanto inammissibile, nulla e infondata in fatto e diritto, nel rito e nel merito, nell'an e nel quantum,
assolvendo gli attori da ogni avversa richiesta, comunque da rigettare;
b) respingere la domanda di condanna degli attori al pagamento della somma di € 506.250,00 in quanto
inammissibile, nulla e infondata in fatto e diritto, nel rito e nel merito, nell'an e nel quantum,
assolvendo gli attori da ogni avversa richiesta, comunque da rigettare;
c) respingere la domanda di condanna degli attori al risarcimento del danno in quanto inammissibile,
nulla e infondata in fatto e diritto, nel rito e nel merito, nell'an e nel quantum, assolvendo gli attori da
ogni avversa richiesta, comunque da rigettare;
d) respingere la domanda di accertamento dell'inadempimento degli attori rispetto al Preliminare
Simulato in quanto inammissibile, nulla e infondata in fatto e diritto, nel rito e nel merito, nell'an e nel
quantum, assolvendo gli attori da ogni avversa richiesta, comunque da rigettare;
e) respingere la domanda di accertamento del diritto della CE di trasferire agli attori l'immobile di cui
al Preliminare Simulato a fronte del pagamento della somma di € 900.000 in quanto inammissibile,
nulla e infondata in fatto e diritto, nel rito e nel merito, nell'an e nel quantum, assolvendo gli attori da
ogni avversa richiesta, comunque da rigettare;
f) respingere la domanda di pronuncia di una sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c. che tenga
luogo del contratto definitivo previsto dal Preliminare Simulato in quanto inammissibile, nulla e
pagina 4 di 37
infondata in fatto e diritto, nel rito e nel merito, nell'an e nel quantum, assolvendo gli attori da ogni
avversa richiesta, comunque da rigettare;
g) respingere la domanda affinché venga ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di
trascrivere la sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c. che tenga luogo del contratto definitivo
previsto dal Preliminare Simulato in quanto inammissibile, nulla e infondata in fatto e diritto, nel rito e
nel merito, nell'an e nel quantum, assolvendo gli attori da ogni avversa richiesta, comunque da
rigettare;
h) respingere la domanda di condanna degli attori al pagamento alla CE della somma di € 900.000
oltre interessi in quanto inammissibile, nulla e infondata in fatto e diritto, nel rito e nell'an e nel
quantum, assolvendo gli attori da ogni avversa richiesta, comunque da rigettare;
i) respingere la domanda di condanna degli attori al pagamento delle spese di lite;
j) respingere l'istanza di esibizione del mandato investigativo, del contratto d'investigazione, della
licenza investigativa, dell'autorizzazione investigativa e degli strumenti utilizzati dall'investigatore;
Quanto alle domande dell'Avv. Mancini:
4) Previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, anche a seguito dell'accoglimento delle
conclusioni di cui al precedente punto 1),
a) respingere la domanda di autorizzazione alla chiamata in causa della Allianz S.p.a. e di differimento
della prima udienza in quanto inammissibile, nulla e infondata in fatto e diritto, nel rito e nel merito,
nell'an e nel quantum, assolvendo gli attori da ogni avversa richiesta, comunque da rigettare;
b) respingere la domanda di condanna degli attori al risarcimento del danno in quanto inammissibile,
nulla e infondata in fatto e diritto, nel rito e nel merito, nell'an e nel quantum, assolvendo gli attori da
ogni avversa richiesta, comunque da rigettare;
pagina 5 di 37
c) respingere la domanda di condanna degli attori al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in
quanto inammissibile, nulla e infondata in fatto e diritto, nel rito e nel merito, nell'an e nel quantum,
assolvendo gli attori da ogni avversa richiesta, comunque da rigettare;
d) respingere la domanda di condanna degli attori al pagamento delle spese di lite;
e) respingere l'istanza di esibizione del mandato investigativo, del contratto d'investigazione, della
licenza investigativa, dell'autorizzazione investigativa e degli strumenti utilizzati dall'investigatore.
Con ogni e più ampia riserva di azione in sede civile, penale e deontologica.
In via istruttoria insiste per l'ammissione di tutte le prove richieste nelle memorie depositate ai sensi
dell'art. 183 comma 6 n. 2,3 c.p.c.
Nell'interesse della convenuta Barbara Lodovica Mancini in proprio: Voglia il Tribunale,
Nel merito: rigettare tutte le domande formulate nei confronti dell'Avv. Barbara Mancini in quanto
infondate sia in fatto che in diritto per tutte le causali esposte negli atti difensivi e per l'effetto
condannare gli attori al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice nella misura che
risulterà in corso di causa, rimettendoci sin d'ora, in quanto occorra, alla valutazione equitativa del
Tribunale.
In via istruttoria: ordinare l'esibizione agli attori dei seguenti documenti:
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