Trib. Livorno, sentenza 14/11/2024, n. 351
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Testo completo
N. R.G. 3280/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3280/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Eleonora Montagnani
e
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Eleonora Montagnani
RICORRENTI
Con l'intervento del PM sede con ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13/11/2024 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 8/8/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Piombino in data 27/09/1997.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato la volontà di divorziare, come manifestata in ricorso rinunciando alla comparizione personale e attestando altresì che non vi
1
sono possibilità di riconciliazione ed esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di tre anni dalla comparizione delle parti nel procedimento di separazione personale (il
18/10/2021) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3280/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Eleonora Montagnani
e
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Eleonora Montagnani
RICORRENTI
Con l'intervento del PM sede con ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13/11/2024 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 8/8/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Piombino in data 27/09/1997.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato la volontà di divorziare, come manifestata in ricorso rinunciando alla comparizione personale e attestando altresì che non vi
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sono possibilità di riconciliazione ed esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di tre anni dalla comparizione delle parti nel procedimento di separazione personale (il
18/10/2021) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli
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