Trib. Potenza, sentenza 11/02/2025, n. 266

TRIB Potenza
Sentenza
11 febbraio 2025
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11 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Potenza, sentenza 11/02/2025, n. 266
Giurisdizione : Trib. Potenza
Numero : 266
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo

N. 1928/2015 R.Gen.Aff.Cont.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1928/2015 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 24/06/2022 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 16 Gennaio 2025.
TRA
IA (Associazione Italiana assistenza Spastici) LF, c.f.:85001110767, in persona del legale rappresentante p-t, corrente in LF alla C. da Sant'Abruzzese snc, elett.te dom.ta in LF al Largo G.B. Araneo n.45 presso lo studio dell'Avv. Gaetano ARANEO, c.f.: RNA GNN 57C27 F14P, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione
- OPPONENTE- E SOCIETA' COOP. “L'ORIZZONTE”, in persona del legale rappresentante p-t, p,iva 00849930763, corrente in LF Via S. Croce n.65 elett.te dom.ta in
LF alla Via Moro n.15 presso e nello studio legale degli Avv.ti Giuseppe VASCA cod. Fisc. [...], e Vincenzo CASORELLI, cod. fisc. [...], che la rappresentano sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in atti.
OPPOSTA- Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo. Pagamento somme. Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 25.10.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione tempestivamente notificato l'IA ( Associazione Italiana Assistenza Spastici) di LF, in persona del legale rappresentante pro tempore, si opponeva al decreto ingiuntivo n. 418/2015, emesso dal Tribunale di Potenza il 19.05.2015 e tempestivamente notificato, con cui parte opposta otteneva l'ingiunzione di pagamento per la somma di euro 39.309,60 quale saldo avere riferito alle fatture richiamate nel Ricorso per decreto ingiuntivo del 27.04.2015 oltre gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto e


spese legali della fase monitoria liquidate in € 260,00 per esborsi, €540,00 per onorario, oltre IVA, CPA e altri accessori di legge se dovuti.
Nello specifico le fatture prodotte nel procedimento monitorio si riferivano a n. 2 contratti di appalto uno del 03.01.2005 e l'altro del 08.02.2005, stipulati tra le parti in causa e relativi ai servizi di pulizia degli ambienti del Centro di Riabilitazione “Ferdinando Bagnale” di LF (contratto di appalto del 03.01.2005) e dell'ambulatorio sito in Lavello alla Via Giacinto Albini (contratto di appalto del 08.02.2005) affidati dall'IA alla Cooperativa
“L'ORIZZONTE. Parte opponente, richiamati i due contratti di appalto, nonché la contabilità in atti riteneva non dovuta la somma ingiunta, poiché in realtà, a suo dire, già corrisposta. Invero, precisava che, a seguito di una verifica contabile, era emerso che, a partire da gennaio 2010 la Cooperativa opposta aveva maggiorato arbitrariamente del 10% il costo del servizio reso e, a partire da gennaio 2012, aveva computato anche l'aumento ISTAT non previsto. Pertanto, secondo la prospettazione di parte opponente, poiché nel corso degni anni dal 2010 al 2014 aveva corrisposto per ciascuna fattura emessa la maggiorazione del 10% ovvero l'aumento ISTAT in definitiva risultava aver corrisposto nel corso di tali anni somme maggiori a quelle pattuite, ragione per cui l'odierna avversa pretesa, a suo dire, sarebbe inammissibile ed infondata in quanto il saldo contabile dare/avere derivante dal rapporto inter partes evidenzierebbe un credito di parte opposta di soli €.6.077,52 esclusi gli interessi monitori, derivante dalla compensazione dei rispettivi crediti.
Chiedeva, per tali ragioni, la revoca del Decreto Ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta del 20.10.2015 la Società Cooperativa “L'Orizzonte”, la quale insisteva nella propria pretesa creditoria. In particolare, l'opposta osservava che la contestazione mossa dall'IA riguarderebbe esclusivamente la maggiorazione del 10% e non le prestazioni rese effettivamente dalla Cooperativa né la loro corretta esecuzione e che la contestazione circa la somma ingiunta, in particolare quella relativa alla maggiorazione del 10%, sarebbe stata fatta solo in data 13.05.2015 (dopo 6 anni!) e solo dopo il sollecito di pagamento del 18.03.2015. Precisava dunque che, dalla documentazione in atti risulterebbe che: 1) i contratti di appalto richiamati sarebbero divenuti inefficaci a far data dal 30.12.2015; 2) la maggiorazione del 10% sarebbe stata applicata dall'odierna opposta per più di sei anni e precisamente dal 2009 al 2015; 3) le fatture inviate dalla Cooperativa L'Orizzonte per i servizi di pulizia e sanificazione, pagate solo in parte seppur contabilizzate dall'IA di LF, non sarebbero state mai contestate. Per tali osservazioni e per quanto sarebbe emerso in corso di causa, in particolare dalle prove testimoniali e dagli interrogatori formali insisteva per il rigetto dell'avversa opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In subordine, ove le doglianze di parte opponente fossero ritenute fondate, chiedeva la condanna della stessa al pagamento della somma
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data dalla differenza tra euro 8.537,94 (importo così riconosciuto dalla opponente con la comunicazione del 13.05.2015) e la somma di euro 6.077,52 offerta banco iudicis ed accettata oltre agli interessi maturati su detta differenza a partire dal 06.07.2016 nonché al pagamento della somma pari a € 600,00 di cui alla fattura n.4 del 10.02.2015 così per un totale di €.3.156,42.
Alla udienza del 06.07.2016, parte opponente, richiamate le proprie difese, offriva, banco iudicis la somma di €.6.077,52 che parte opposta accettava quale acconto sulla maggiore pretesa di €.39.909,60
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