Trib. Bologna, sentenza 26/07/2024, n. 161

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 26/07/2024, n. 161
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 161
Data del deposito : 26 luglio 2024

Testo completo

N. R.G. 187-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Maurizio ATZORI - Presidente Rel.
Dott. Antonella RIMONDINI - Giudice
Dott.ssa Annelisa SPAGNOLO - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 187 -1/2024 rg. PU da:
AR EL, nata a [...] l'[...], c.f. [...], residente in [...]2
- ricorrente
Con ricorso depositato in data 21 Giugno 2024, AR EL ha presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. di cui al
d.lgs. 14/2019
e ss. modifiche (CCI).
Sussiste ex art. 27 CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo il ricorrente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna
(cfr. art. 27, III comma, lett. b).
In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCI consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza – artt. 26 e ss. CCI).
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Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.
Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCI che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.
Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione “esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).
Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione;
2) inventario dei beni;
3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti
(anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCI) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi;
5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268,
IV comma, lett. b CCI).
A corredo del ricorso introduttivo, sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo ut supra richiamato.
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Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna, Dott.ssa Francesca Minelli, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dalla ricorrente in allegazione alla domanda, oltreché l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice come previsto dall'art. 269, II comma, CCI.
Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che la ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza ex art. 2, I comma, lett. c, CCI). Come dichiarato dall'OCC, l'eccessiva sproporzione esistente tra le capacità reddituali della Ricorrente e le obbligazioni assunte trova conferma nella documentazione prodotta ed appare frutto di un eccessivo ricorso al credito al consumo, a cui la signora AR, in assenza di un'adeguata base reddituale, ha fatto ripetutamente fronte stipulando finanziamenti a copertura di quelli sottoscritti in precedenza per far fronte alle esigenze famigliari che negli anni sono accresciute per il mantenimento dei figli (i figli pare che non abbiano mai contribuito alle spese familiari ancorché erano, almeno dal 2022, dotati di autonomo reddito). (cfr. pag. 5 Relazione OCC)
Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, l'istante non risulta aver mai esercitato alcuna attività d'impresa, non possiede partecipazioni né riveste cariche che comportino responsabilità limitata o illimitata.
La domanda, pertanto, può essere accolta.
La ricorrente – sulla scorta della documentazione in atti – non risulta proprietaria di alcun bene immobile, è residente in [...]2, in un immobile che detiene in locazione, sostenendo un canone mensile di €400,00, come da contratto prodotto (cfr. allegato
14 al Ricorso). Quanto ai beni e gli arredi presenti presso la residenza in risultano in parte impignorabili a norma dell'art. 514 c.p.c. e per la restante parte aventi un valore commerciale minimo. La Ricorrente ha chiesto che non vengano inclusi nella liquidazione tenuto conto che trattasi di beni di scarso valore e necessari per la vita quotidiana. (cfr. pag. 6 Relazione OCC).
L'odierna istante risulta proprietaria dell'autoveicolo a benzina Hyunday, PBT F5P71
M51AZ1, targata EN045GM, immatricolato il 29 agosto 2012, sul quale non risultano iscritti pignoramenti e/o fermi amministrativi. La Ricorrente ha chiesto che il suddetto bene non venga incluso nella liquidazione tenuto conto che trattasi di bene di scarso (cfr. Allegato 7 al
Ricorso) e necessario per eseguire gli spostamenti verso il luogo di lavoro.
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Entrambe le richieste di esclusione possono senz'altro trovare accoglimento sotto
l'ombrello dell'impignorabilità dei ben. In particolare, quanto al veicolo quale strumento indispensabile per l'attività lavorativa, perché l'auto è necessaria per raggiungere il luogo di lavoro. Inoltre, il valore del cespite, tenuto conto della vetustà del mezzo, appare proporzionato al suo utilizzo e l'esclusione non ingiustamente lesiva delle ragioni dei creditori.
La sola fonte di guadagno dell'istante scaturisce unicamente dal reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato presso l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, con la qualifica di operatore tecnico addetto all'assistenza, in forza del quale percepisce uno stipendio netto mensile mediamente pari a circa euro 1.570,00, per n. 13 mensilità, gravato dalle cessioni del quinto di BNL Finance per euro 255,00 (contratto n. 448264), di INPS per euro 128,80 (n.
004202200161881) e del pignoramento per euro 309,00 (assegnazione disposta nella procedura esecutiva mobiliare (R.G.E.M. n. 1444/2023) presso il Tribunale di Bologna).
La ricorrente ha formulato in ricorso la richiesta che vengano dichiarate non opponibili alla procedura le cessioni del quinto dello stipendio attualmente in corso nonché
l'assegnazione disposta nella procedura esecutiva mobiliare (R.G.E.M. n. 1444/2023) ad oggi ancora in corso. Quanto a quest'ultima non potrà proseguire a seguito dell'apertura della
Liquidazione controllata ex art. 150 CCI
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