Trib. Treviso, sentenza 04/11/2024, n. 1862
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
nr. 1847/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa D R Presidente dott.ssa S M Giudice dott.ssa C B Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1847/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 18/04/2024 da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. ZANIOL GIANMARCO e l'Avv. TASCA YLENIA
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ) CP_1 C.F._2
Con l'avv. SIMIONI ANASTASIA
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 29.10.2024, sulle seguenti conclusioni:
Per le parti: “chiedono che il procedimento in epigrafe venga definito alle condizioni riportate nel verbale congiunto del
15.10.2024 che qui si intendono integralmente riportate, rinunciando reciprocamente alle rispettive domande formulate nei rispettivi atti introduttivi ed alle spese, da ritenersi compensate”
Per il Pubblico Ministero: “visto”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
− Con il ricorso riportato in epigrafe, agiva nei confronti di , con Parte_1 CP_1 cui allegava di aver contratto matrimonio l'1.10.2008 (atto trascritto al n. 7, Parte I, Serie -, Anno 2008,
Comune di Asolo), relazione da cui nascevano i figli (il 16.11.2008), ed (il 19.8.2011). Per_1 Per_2
Chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con la resistente, con affido condiviso dei minori, collocamento prevalente degli stessi presso la madre, assegnazione alla stessa della casa familiare, regolamentazione del proprio diritto di visita e con statuizione a proprio carico dell'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario dei minori con versamento dell'importo di €
400,00 (€ 200,00 a figlio), con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Treviso.
− Si costituiva il 17.5.2024 contestando quanto allegato da parte ricorrente, aderendo CP_1 alla domanda di scioglimento del matrimonio e di affido condiviso dei minori, con collocamento prevalente presso di sé e assegnazione della casa familiare, chiedendo la statuizione a carico del ricorrente dell'obbligo di versamento, dell'importo di € 900,00 (€ 450,00 a figlio), con rivalutazione annuale ISTAT, quale contributo al mantenimento ordinario dei figli, oltre al 60 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Treviso. Chiedeva inoltre la statuizione a carico della controparte dell'obbligo di versamento dell'importo di € 350,00 mensili quale contributo al canone di locazione. Assegno unico al 100 % a proprio favore.
− Dopo lo scambio delle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., le parti comparivano
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