Trib. Castrovillari, sentenza 11/11/2024, n. 1925

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Castrovillari, sentenza 11/11/2024, n. 1925
Giurisdizione : Trib. Castrovillari
Numero : 1925
Data del deposito : 11 novembre 2024

Testo completo

R.G. n. 1113/2020

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del dott. Raffaele Zibellini, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1113 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA UI RI (CF: [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Fasano. attoreE LINEA VZ S.R.L. (P.IVA: 03726870276), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Zanetti. convenuta
OGGETTO: Risarcimento danni.

CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.7.2024 le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e la causa, con provvedimento del 9.7.2024, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..

FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. LU IM ha convenuto in giudizio la Linea VZ S.r.l. esponendo che: -il giorno 16.11.2018 aveva acquistato
1
una stufa a pellet presso il rivenditore 2ERRE di Raimondi Angelo, sito in San Sosti, Via Piano della Fiera;
-la stufa, denominata “Relax 20” era stata costruita dalla odierna convenuta;
-l'acquisto era stato intestato alla madre dell'attore, sig.ra ER MM, ora deceduta, poiché allora proprietaria dell'abitazione dove era stato installato il bene;
-i lavori di sostituzione del vecchio termocamino con relativo smaltimento, ristrutturazione, posizionamento e montaggio della nuova stufa erano stati affidati alla ditta “Iapichino Mario” di San Sosti;
-con l'intenzione di ottenere il c.d. “Conto termico” previsto dalla legge per il tramite del rivenditore aveva affidato l'incarico all'Ing. Santo Caravetta, il quale aveva provveduto a compilare e spedire al G.S.E. la relativa documentazione;
-sia il citato Ing. Caravetta che il rivenditore avevano fatto riferimento alle direttive della ditta costruttrice per richiedere la documentazione necessaria da inviare al G.S.E.;
-per 3 volte il G.S.E. aveva respinto la richiesta poiché non era stata fornita la certificazione di conformità ambientale (ISO 14001);
-nonostante le diverse telefonate effettuate alla società convenuta e le rassicurazioni ricevute, la Linea VZ S.r.l. non aveva fornito la documentazione richiesta e nel frattempo erano stati inviati all'attore dei documenti diversi dalla certificazione ambientale e relativi ad un modello diverso di stufa;
-trascorsi 90 giorni il G.S.E. aveva rigettato la richiesta definitivamente, per cui non era più stato possibile ricevere la somma di € 1.943,63 quale contributo per la spesa effettuata con l'acquisto della stufa a pellet;
-il costo complessivo sostenuto dall'attore era stato di € 4.296,18 per l'acquisto della stufa, i lavori di ristrutturazione e montaggio e messa in funzione, la sostituzione valvole termostatiche e comandi termostati ai radiatori, l'incarico all'ingegnere per la compilazione e spedizione della documentazione per il G.S.E.;
-oltre a ciò, agli inizi dell'autunno dell'anno 2019, durante la prima accensione della stufa, era stato notato il mancato funzionamento dello scambiatore, che era stato quindi sostituito, con conseguente perdita di denaro e tempo visto il ritardo del tecnico, sig. Vito Currado, impegnato in altri interventi e residente in altra provincia;
-in quella occasione la ditta costruttrice, contattata dal rivenditore, non aveva inviato il ricambio seppure la stufa fosse ancora in garanzia;
-verso la fine del mese di gennaio 2020 la stufa aveva subito l'avaria del motoriduttore e siccome il rivenditore non disponeva del ricambio, si era rivolto nuovamente al tecnico ma alla data di introduzione del giudizio l'intervento non era ancora stato effettuato. Ha quindi dedotto la responsabilità extracontrattuale della convenuta ai sensi dell'art. 2043 c.c. e degli artt. 117 e 120 del D.lgs. n. 206 del 2005, affermando di aver subito un danno per complessivi € 8.000,00 per avere la convenuta venduto un prodotto difettoso mai sostituito, su cui non era stato svolto alcun intervento e per avere altresì omesso di fornire la documentazione al G.S.E. per l'ottenimento dell'incentivo. Sulla base di tali premesse ha concluso chiedendo: “Voglia il Tribunale Ill. Mo adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza
2 1.- Accertare e dichiarare la responsabilità della Ditta Linea VZ SRL, in p. d. l. r. p. t., con sede in Via Abate Tommaso n. 90 30020 Quarto d' Altino Venezia, nella causazione dei danni riportati dall'attore in occasione dell' acquisto del bene non funzionante e della mancata ricezione dell' incentivo previsto dal GSE e, per l'effetto, condannarla al totale risarcimento dei danni materiali e morali subiti dall'istante, quantificati in € 8000,00 , quali danni materiali accertati ( € 4296,18) e quale danno morale conseguente ( o diverso importo che l' Ill. Mo Giudicante
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