Trib. Roma, sentenza 11/06/2024, n. 6865
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A M L M , all'udienza del 11 giugno 2024 all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 12145 /2021
promossa da:
, Parte_1
con l'avv.MOSHI NYRANNE e l'avv ASSAEL IVAN e l'avv PALMIERI DANIELA
RICORRENTE
contro
(già Controparte_1 [...]
) Controparte_2
Con gli avv .ti RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, FRANCESCO BARTOLOTTA ,
MARIA CARMELA LAMPARIELLO e FEDERICA PATERNO'
resistenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato e regolarmente notificato premesso che ha Parte_2 prestato attività lavorativa in favore di in forza di sei contratti a tempo CP_3 determinato nel periodo dal 5.6.2004 al 21.12.2007 con assunzione a tempo indeterminato in data 1. Aprile 2008;
che dal 16 novembre 2009 si è fusa CP_3 per incorporazione con che contemporaneamente trasferiva un ramo CP_1 Contr d'azienda coincidente con le attività di ad ;
che dal 16 Org_1
novembre 2009 proseguiva alle dipendenze di senza soluzione di Org_1 continuità ai sensi dell'art 2112 c.c.;
che con sentenza del tribunale di Roma n 4860/2011 in accoglimento del ricorso proposto dalla lavoratrice veniva accertata “ la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 5.6.2004 con fino al 16.11.2009 nonché tra il ricorrente e CP_1 Org_1
( da quest'ultima data in poi) con condanna di a ricostruirne la
[...] Org_1 carrier nel V livello del CCNL di settore, trascorsi 18 mesi dalla data di instaurazione del rapporto, nel IV livello decorsi 24 mesi e nel III livello decorsi 36 mesi ;
che tale sentenza veniva confermata in appello e in cassazione con sentenza, rispettivamente
n 1139/2012 e N. 30686/2018;
che le società convenute né attuale datore CP_4 di lavoro in amministrazione straordinaria non hanno provveduto all'adeguamento contrattuale. Previe argomentazioni su diritto alla ricostruzione della carriera e sui conseguenti effetti concludeva chiedendo al tribunale adito di accogliere le sgeuenti conclusioni “ “ condannare e a pagare la somma di euro CP_1 Org_1
10.791,95 a titolo di differenze retributive per la ricostruzione della carriera precedente al dicembre 2009 …accertare e dichiarare la responsabilità solidale ex art 2112 c.c. delle convenute e per l'effetto condannarle al pagamento delle differenze retributive;
condannare a pagare la somma di euro Controparte_2
17.238,98 a titolo di ricostruzione della carriera per il periodo successivo al novembre 2009 con vittoria di spese e competenze con distrazione.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le seguenti argomentazioni.
Va premesso - in punto di ordine logico di trattazione delle questioni poste dalle parti
- che la controversia può essere decisa facendo applicazione del principio processuale della ragione più liquida, in base al quale "la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (Tribunale Roma sez. 6^ 28 giugno 2017 n. 13588;
Tribunale Roma sez. 8^ 03 giugno 2017 n. 11238), cioè, in particolare, "senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo
l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c." (Tribunale Reggio Emilia 29 novembre 2012 n.
2039).
La giurisprudenza ha difatti chiarito che "secondo il principio della c.d. "ragione più liquida", il giudice,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A M L M , all'udienza del 11 giugno 2024 all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 12145 /2021
promossa da:
, Parte_1
con l'avv.MOSHI NYRANNE e l'avv ASSAEL IVAN e l'avv PALMIERI DANIELA
RICORRENTE
contro
(già Controparte_1 [...]
) Controparte_2
Con gli avv .ti RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, FRANCESCO BARTOLOTTA ,
MARIA CARMELA LAMPARIELLO e FEDERICA PATERNO'
resistenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato e regolarmente notificato premesso che ha Parte_2 prestato attività lavorativa in favore di in forza di sei contratti a tempo CP_3 determinato nel periodo dal 5.6.2004 al 21.12.2007 con assunzione a tempo indeterminato in data 1. Aprile 2008;
che dal 16 novembre 2009 si è fusa CP_3 per incorporazione con che contemporaneamente trasferiva un ramo CP_1 Contr d'azienda coincidente con le attività di ad ;
che dal 16 Org_1
novembre 2009 proseguiva alle dipendenze di senza soluzione di Org_1 continuità ai sensi dell'art 2112 c.c.;
che con sentenza del tribunale di Roma n 4860/2011 in accoglimento del ricorso proposto dalla lavoratrice veniva accertata “ la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 5.6.2004 con fino al 16.11.2009 nonché tra il ricorrente e CP_1 Org_1
( da quest'ultima data in poi) con condanna di a ricostruirne la
[...] Org_1 carrier nel V livello del CCNL di settore, trascorsi 18 mesi dalla data di instaurazione del rapporto, nel IV livello decorsi 24 mesi e nel III livello decorsi 36 mesi ;
che tale sentenza veniva confermata in appello e in cassazione con sentenza, rispettivamente
n 1139/2012 e N. 30686/2018;
che le società convenute né attuale datore CP_4 di lavoro in amministrazione straordinaria non hanno provveduto all'adeguamento contrattuale. Previe argomentazioni su diritto alla ricostruzione della carriera e sui conseguenti effetti concludeva chiedendo al tribunale adito di accogliere le sgeuenti conclusioni “ “ condannare e a pagare la somma di euro CP_1 Org_1
10.791,95 a titolo di differenze retributive per la ricostruzione della carriera precedente al dicembre 2009 …accertare e dichiarare la responsabilità solidale ex art 2112 c.c. delle convenute e per l'effetto condannarle al pagamento delle differenze retributive;
condannare a pagare la somma di euro Controparte_2
17.238,98 a titolo di ricostruzione della carriera per il periodo successivo al novembre 2009 con vittoria di spese e competenze con distrazione.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le seguenti argomentazioni.
Va premesso - in punto di ordine logico di trattazione delle questioni poste dalle parti
- che la controversia può essere decisa facendo applicazione del principio processuale della ragione più liquida, in base al quale "la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (Tribunale Roma sez. 6^ 28 giugno 2017 n. 13588;
Tribunale Roma sez. 8^ 03 giugno 2017 n. 11238), cioè, in particolare, "senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo
l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c." (Tribunale Reggio Emilia 29 novembre 2012 n.
2039).
La giurisprudenza ha difatti chiarito che "secondo il principio della c.d. "ragione più liquida", il giudice,
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