Trib. Lecco, sentenza 10/07/2024, n. 531
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei Signori
- dott. Mirco LOMBARDI PRESIDENTE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
- dott.ssa Marta PAGANINI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 28 settembre 2023 ed iscritta al
n. 1733 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2023 da:
- (C.F.: ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Luca Perego del Foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in
Lecco, Corso Matteotti n. 5/B, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- (C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. Marta Luraghi e dall'Avv. Sara Chiorazzo, entrambe del foro di Como, ed elettivamente
domiciliato presso lo studio delle stesse sito in Nibionno, Via Parini n. 7, giusta procura agli atti
telematici
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione giudiziale.
All'udienza del 2 luglio 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti concordi
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: “Voglia Ill.mo Tribunale adito:
“1. pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2. disporre:
- che potrà vedere la IA a settimane alterne dalle ore 17.00/17.30 del sabato sino alle ore 20.00 della CP_1
domenica con trasporto a suo carico. Inoltre, a partire da martedì 9 luglio 2024, potrà vedere la IA ogni CP_1
martedì prelevandola alle 18.30 presso la casa della madre ovvero presso l'asilo nido, tenendola nella notte e riportandola
alla casa della madre o presso i nonni materni alle 19.00 del mercoledì.
- che, in relazione alle ferie estive, ciascuno dei genitori potrà tenere la IA per due settimane anche non consecutive da
concordare entro il 30.3 di ciascun anno. Per l'anno in corso, la IA starà con il padre dal 13.8 al 18.8 e con la madre
dal 18.8 al 1.9. Per le vacanze natalizie, starà con un genitore dal 23.12 al 30.12 e con l'altro dal 31.12 al 6.1. Per il
Natale 2024, il primo periodo starà con il padre. Per le vacanze pasquali, le parti alternano il giorno di Pasqua e il Lunedì
dell'Angelo.
3. disporre che contribuisca al mantenimento della IA sino a luglio 2025 con euro 200,00 mensili, da CP_1
corrispondersi entro il 20 di ogni mese alla si.GR , oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in Pt_1
uso presso il Tribunale di Lecco e con assegno unico percepito totalmente dalla IG.ra . A partire dalla mensilità da Pt_1
agosto 2025, l'assegno di mantenimento sarà innalzato ad euro 300,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT da agosto 2026 e
fermo l'assegno unico a favore della IG.ra e il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Pt_1
tribunale di Lecco.
4. Dare atto che le parti concordano di collaborare nella compilazione dei dati per l'ISEE e di non pubblicare sui social
foto della IA. Infine dare atto che le parti concordano affinché, solo in casi di eccezionale e motivata necessità, la IA
possa essere prelevata dall'asilo nido dalla IG.ra . Persona_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 28 settembre 2023 coniugata Parte_1
con a seguito di matrimonio concordatario celebrato il 31.12.2019 in Dolzago, ha CP_1
chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. La ricorrente, precisando
preliminarmente che dal matrimonio è nata la IA (in data 26.10.2022), ha esposto di aver Per_2
conosciuto il coniuge a 19 anni, quando seguivano una scuola di massaggiatori ayurvedici. Da quel
pagina 2 di 9
momento iniziavano a frequentarsi, condividendo il percorso di studi e la passione per i viaggi. Nel
2017 acquistavano un appartamento all'asta ed iniziavano ad abitarvi nel 2018. È proprio in questo
periodo, caratterizzato da felicità e spensieratezza, che i coniugi decidevano di contrarre matrimonio.
La ricorrente ha tuttavia esposto che il loro rapporto incominciava ad incrinarsi durante la
propria GRvidanza e poi in particolare dopo la nascita della IA a causa dei comportamenti del Per_2
marito, sempre più “distaccato”, tanto nei confronti della moglie quanto nei confronti della IA. Il rapporto entrava definitivamente in crisi nel maggio 2023, quando, al desiderio della di avere Pt_1
un nuovo figlio, il manifestava di non sentirsi più a suo agio accanto alla moglie e di non CP_1
tollerare più la vita coniugale, decidendo peraltro di aprirsi un conto corrente a sé esclusivamente
intestato. Nonostante i tentativi di riavvicinamento della ricorrente, il non si distoglieva dalla CP_1
sua posizione e, al contrario, iniziava a tenere dei comportamenti verbalmente aggressivi nei confronti
della moglie, destabilizzando in tal modo anche il benessere della IA.
Sotto l'aspetto economico, la ricorrente ha esposto di lavorare come responsabile presso un
reparto estetico a Bulciago, percependo uno stipendio mensile pari a 1.287,00 euro per 12 mensilità. Il
marito lavora presso il centro estetico Just You di Lecco, percependo un reddito di almeno 1.900,00
euro mensili.
Alla luce di quanto esposto, la ha concluso per la separazione personale, chiedendo in Pt_1
via preliminare una C.T.U. genitoriale sull'intero nucleo familiare al fine di tutelare l'interesse
preminente della IA minore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei Signori
- dott. Mirco LOMBARDI PRESIDENTE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
- dott.ssa Marta PAGANINI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 28 settembre 2023 ed iscritta al
n. 1733 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2023 da:
- (C.F.: ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Luca Perego del Foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in
Lecco, Corso Matteotti n. 5/B, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- (C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. Marta Luraghi e dall'Avv. Sara Chiorazzo, entrambe del foro di Como, ed elettivamente
domiciliato presso lo studio delle stesse sito in Nibionno, Via Parini n. 7, giusta procura agli atti
telematici
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione giudiziale.
All'udienza del 2 luglio 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti concordi
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: “Voglia Ill.mo Tribunale adito:
“1. pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2. disporre:
- che potrà vedere la IA a settimane alterne dalle ore 17.00/17.30 del sabato sino alle ore 20.00 della CP_1
domenica con trasporto a suo carico. Inoltre, a partire da martedì 9 luglio 2024, potrà vedere la IA ogni CP_1
martedì prelevandola alle 18.30 presso la casa della madre ovvero presso l'asilo nido, tenendola nella notte e riportandola
alla casa della madre o presso i nonni materni alle 19.00 del mercoledì.
- che, in relazione alle ferie estive, ciascuno dei genitori potrà tenere la IA per due settimane anche non consecutive da
concordare entro il 30.3 di ciascun anno. Per l'anno in corso, la IA starà con il padre dal 13.8 al 18.8 e con la madre
dal 18.8 al 1.9. Per le vacanze natalizie, starà con un genitore dal 23.12 al 30.12 e con l'altro dal 31.12 al 6.1. Per il
Natale 2024, il primo periodo starà con il padre. Per le vacanze pasquali, le parti alternano il giorno di Pasqua e il Lunedì
dell'Angelo.
3. disporre che contribuisca al mantenimento della IA sino a luglio 2025 con euro 200,00 mensili, da CP_1
corrispondersi entro il 20 di ogni mese alla si.GR , oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in Pt_1
uso presso il Tribunale di Lecco e con assegno unico percepito totalmente dalla IG.ra . A partire dalla mensilità da Pt_1
agosto 2025, l'assegno di mantenimento sarà innalzato ad euro 300,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT da agosto 2026 e
fermo l'assegno unico a favore della IG.ra e il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Pt_1
tribunale di Lecco.
4. Dare atto che le parti concordano di collaborare nella compilazione dei dati per l'ISEE e di non pubblicare sui social
foto della IA. Infine dare atto che le parti concordano affinché, solo in casi di eccezionale e motivata necessità, la IA
possa essere prelevata dall'asilo nido dalla IG.ra . Persona_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 28 settembre 2023 coniugata Parte_1
con a seguito di matrimonio concordatario celebrato il 31.12.2019 in Dolzago, ha CP_1
chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. La ricorrente, precisando
preliminarmente che dal matrimonio è nata la IA (in data 26.10.2022), ha esposto di aver Per_2
conosciuto il coniuge a 19 anni, quando seguivano una scuola di massaggiatori ayurvedici. Da quel
pagina 2 di 9
momento iniziavano a frequentarsi, condividendo il percorso di studi e la passione per i viaggi. Nel
2017 acquistavano un appartamento all'asta ed iniziavano ad abitarvi nel 2018. È proprio in questo
periodo, caratterizzato da felicità e spensieratezza, che i coniugi decidevano di contrarre matrimonio.
La ricorrente ha tuttavia esposto che il loro rapporto incominciava ad incrinarsi durante la
propria GRvidanza e poi in particolare dopo la nascita della IA a causa dei comportamenti del Per_2
marito, sempre più “distaccato”, tanto nei confronti della moglie quanto nei confronti della IA. Il rapporto entrava definitivamente in crisi nel maggio 2023, quando, al desiderio della di avere Pt_1
un nuovo figlio, il manifestava di non sentirsi più a suo agio accanto alla moglie e di non CP_1
tollerare più la vita coniugale, decidendo peraltro di aprirsi un conto corrente a sé esclusivamente
intestato. Nonostante i tentativi di riavvicinamento della ricorrente, il non si distoglieva dalla CP_1
sua posizione e, al contrario, iniziava a tenere dei comportamenti verbalmente aggressivi nei confronti
della moglie, destabilizzando in tal modo anche il benessere della IA.
Sotto l'aspetto economico, la ricorrente ha esposto di lavorare come responsabile presso un
reparto estetico a Bulciago, percependo uno stipendio mensile pari a 1.287,00 euro per 12 mensilità. Il
marito lavora presso il centro estetico Just You di Lecco, percependo un reddito di almeno 1.900,00
euro mensili.
Alla luce di quanto esposto, la ha concluso per la separazione personale, chiedendo in Pt_1
via preliminare una C.T.U. genitoriale sull'intero nucleo familiare al fine di tutelare l'interesse
preminente della IA minore
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