Trib. Roma, sentenza 27/09/2024, n. 9390
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato dr.ssa M T C, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 23207 del registro generale dell'anno 2023 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Parte_1
RICORRENTE CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 li Avv.ti R D L T, F T, G D F, V M e F P come in atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 11.7.2023 e ritualmente notificato, Parte_1
ha convenuto in giudizio la società ras
[...] Controparte_1
i conclusioni:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, in accoglimento della domanda proposta, contrariis reiectis;
1- accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente a vedersi calcolata l'anzianità di servizio, ai fini della decorrenza degli scatti di anzianità, a far tempo dalla data di assunzione, ovvero dal 21/09/2004;
2- accertare e dichiarare il conseguente diritto a percepire il 1° scatto d'anzianità con decorrenza dal 01/10/2007, il 2° con decorrenza 01/10/2010, il 3° con decorrenza 01/10/2013, il 4° con decorrenza 01/10/2016, il 5° con decorrenza dal 01/10/2019, il 6° con decorrenza dal 01/10/2022 e gli ulteriori e successivi con cadenza triennale; 3- per gli effetti, condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in rrente ed ai titoli innanzi menzionati, dell'importo di € 4.971,84, o della somma diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, se del caso equitativamente determinando, nonché al rimborso del contributo unificato, pari a € 49,00;
4- condannare, in ogni caso, la parte convenuta a risarcire il maggior danno conseguente alla svalutazione monetaria ed a corrispondere quanto dovuto a titolo di interessi legali, sulle somme via via rivalutate, dalle singole scadenze al saldo, anche in relazione agli importi corrisposti tardivamente, a norma di quanto previsto dagli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. attuaz. c.p.c;con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi a favore dell'avv. Gabriele Salvago, quale difensore antistatario, ex art. 93 c.p.c.;6- dichiarare l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 431 c.p.c.”. A sostegno della domanda, ha dedotto: di essere stato assunto alle dipendenze della convenuta in data 21.9.2024 mediante contratto di apprendistato della durata di 48 mesi, con inquadramento iniziale nel 6° livello di cui al c.c.n.l. per le aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, per l'acquisizione del 3° livello finale ed orario di lavoro a tempo pieno pari a 40 ore;che dal mese di settembre 2006 gli è stato attribuito l'inquadramento nel 5° livello di cui al c.c.n.l. di categoria, dal marzo 2008 nel 3° livello;che la Società convenuta ha considerato l'anzianità utile ai fini della decorrenza degli incrementi automatici d'anzianità (cd. “scatti”) previsti dall'art. 192 del c.c.n.l. di categoria solo a partire dal 1.1.2008 coincidente con la data di attribuzione della qualifica di
“apprendista qualificato” rispetto a quella precedente di “apprendista”, con conseguente riconoscimento del primo scatto d'anzianità con decorrenza dal 1°/1/2011, del secondo scatto d'anzianità dal 1°/1/2014, del terzo scatto d'anzianità dal 1°/1/2017, del quarto scatto d'anzianità dal 1°/1/2020 e del quinto dal 1°/1/2023;che la data di decorrenza del sesto scatto è indicata nei prospetti paga, secondo cadenza temporale osservata dalla convenuta, nel 1°/1/2026;che la società, con comunicazione del 13/7/2022 rivolta “a tutti i collaboratori assunti contratto di apprendistato” ha inteso corrispondere a questi ultimi “a) a decorrere dal cedolino di luglio 2022 lo scatto di anzianità al tempo non riconosciuto ed un superminimo assorbibile di € 20,00 (venti/00) lordi mensili;b) nel solo cedolino di luglio 2022 un importo una tantum di € 700,00 (settecento/00) lordi come differenze retributive”, con la precisazione secondo cui “Gli importi sopra descritti saranno riproporzionati per i collaboratori part time secondo l'attuale parametro orario”;che, a seguito della sottoscrizione del protocollo straordinario di settore sottoscritto in data 12 dicembre 2022 tra l'organizzazione datoriale Controparte_3
e le associazioni sindacali dei lavoratori
[...] CP_4 CP_5
con decorrenza dal 1°/4/2023 “verrà 0 CP_6
2 mensili al IV livello, riparametrata sugli altri livelli di inquadramento, da intendersi quale incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri incrementi contrattuali”;che, secondo quanto ipotizzato, la Società, con il pagamento delle somme sopra indicate, ha inteso corrispondere la differenza maturata a titolo di scatti di anzianità non correttamente computati dai lavoratori assunti tramite contratto di apprendistato nei limiti degli importi non soggetti a prescrizione, intendendo per tali quelli maturati nel quinquennio a ritroso dal mese di luglio 2022;che tali arretrati sono corrisposti in maniera inadeguata e solo parziale;che l'anzianità di servizio della parte ricorrente, ai fini della decorrenza degli scatti d'anzianità e degli incrementi economici correlati, avrebbe dovuto essere calcolata con decorrenza dalla data effettiva di assunzione (21/09/2004);che, pertanto, il primo scatto d'anzianità doveva essere attribuito il 1°/10/2007, il secondo il 1°/10/2010, il terzo il 1°/10/2013, il quarto il 1°/10/2016, il quinto il 1°/10/2019, il sesto il 1°/10/2022 ed i successivi a maturare con cadenza triennale con decorrenza da tale ultima data;che l'omesso pagamento degli scatti ha originato, a ricaduta, una determinazione in difetto della tredicesima e quattordicesima mensilità, dei compensi per festività, della maggiorazione per il lavoro svolto in coincidenza con la domenica e nei giorni festivi e della maggiorazione per il lavoro straordinario, trattandosi di voci retributive parametrate alla retribuzione di fatto comprensiva degli scatti di anzianità;che nessuno dei crediti azionati può ritenersi soggetto a prescrizione;che le somme erogate dalla società in forza del comunicato del 13.7.22 (ad esclusione del superminimo assorbibile di € 20,00 lordi mensili, detratto dal conteggio allegato al ricorso e su cui il ricorrente si è riservato di dedurre a seguito dei chiarimenti forniti dalla società in ordine alla causale di tale elargizione) hanno solo parzialmente compensato tali differenze retributive, restando il ricorrente creditore della residua somma di € 4.971,84.
La società convenuta ha chiesto di “respingere il ricorso promosso dal Sig. Parte_1 contro con Socio Unico, ed assolvere la convenuta da ogni do Controparte_1 esso c ogni ulteriore, necessario, consequenziale provvedimento di giustizia;condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente procedimento”, contestando i conteggi (in quanto “in tale conteggio, non risulta indicato come tale importo è stato calcolato e viene, altresì, indicato come voce “totale” un importo che non corrisponde, in realtà, a quanto effettivamente percepito dal Ricorrente e risultante dalle stesse buste paga (quelle prodotte) da controparte”) ed evidenziando: di aver corrisposto al ricorrente, nel corso del rapporto, svariati emolumenti e trattamenti di miglior favore (quali, a titolo esemplificativo, maggiorazioni domenicali al 90% anziché 30% previsto dal CCNL), premi etc., non considerati nei conteggi del ricorrente relativi alle competenze percepite;che, dal 2004 ad oggi, il ricorrente ha percepito, solo a titolo di premi, importi notevolmente superiori
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alle pretese differenze retributive rivendicate in ricorso;che le parti hanno espressamente concordato in contratto che, in riferimento alla retribuzione, «l'importo risultante in eccedenza sul minimo contrattuale Le viene attribuito a titolo di differenza assorbibile sui futuri aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva, nazionale ed aziendale»;che tutto quanto percepito in eccedenza rispetto alla paga base prevista dal CCNL dovrà essere dedotto in compensazione, dalle eventuali differenze retributive;che la Società non ha in alcun modo riconosciuto la non correttezza del suo comportamento con il comunicato di luglio 2022, ovvero a seguito della sottoscrizione del protocollo straordinario di settore sottoscritto in data 12 dicembre 2022;che, al contrario, nel mese di luglio 2022, pur senza alcun riconoscimento, ha proposto al Sig. a decorrere dal cedolino di luglio 2022, il Parte_1 riconoscimento de di anzianità al tempo non riconosciuto e il riconoscimento di un superminimo assorbibile del valore di 20 euro lordi mensili, nonché il pagamento di un importo una tantum di 700 euro lordi a titolo di differenze retributive;che, a far data dal mese di aprile 2023, è stato altresì corrisposto l'ulteriore importo di 30 euro lordi mensili “quale incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri incrementi contrattuali”;che il ha accettato tale soluzione e tali pagamenti senza riserva alcuna, Parte_1 accettando, anche ai sensi dell'art. 1333 c.c., la proposta della Società per la definizione della vicenda e nulla può ulteriormente rivendicare in questa sede;che il CCNL di settore non prevede la corresponsione degli aumenti retributivi per scatti di anzianità nel corso del periodo di apprendistato, anzi il contratto collettivo contiene una interpretazione autentica delle parti proprio sulla disciplina degli scatti di anzianità (art. 112), secondo cui: «il sistema contrattuale non ha, comunque, inteso determinare una coincidenza tra maturazione dell'anzianità di servizio e maturazione degli scatti, e ciò anche in momenti non iniziali del rapporto di lavoro, come è dimostrato dalla apposizione di un limite al numero degli scatti stessi, numero variato nel tempo ma pur sempre sussistente”; che, non essendovi alcun atto interruttivo della prescrizione antecedente al deposito del ricorso, tutti gli eventuali crediti retributivi vantati in domanda, e relativi al periodo antecedente al quinquennio decorrente dalla data di deposito del ricorso, devono ritenersi prescritti.
La causa, istruita con l'esame della documentazione prodotta dalle parti, è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 26.9.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte (regolarmente eseguito da entrambe le parti, che nulla hanno osservato in ordine a tale modalità di trattazione) e decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è fondato e va accolto, per le motivazioni già espresse dal Tribunale di Roma in fattispecie identica alla presente (sentenza n. 4165 del 9.4.2024
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prodotta da parte ricorrente) che in questa sede si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c.: Il CCNL di settore stipulato il 18.7.2008 prevedeva: “Art. 190 (Decorrenza anzianità di servizio) L'anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore è entrato a far parte della azienda, quali che siano le mansioni ad esso affidate. Sono fatti salvi criteri diversi di decorrenza dell'anzianità espressamente previsti per singoli istituti contrattuali, ai fini della maturazione dei relativi diritti. Art. 192 (Scatti di anzianità) Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso commerciale facente capo alla stessa società) il personale ha diritto a dieci scatti triennali. Ai fini della maturazione degli scatti, l'anzianità di servizio decorre: a) dalla data di assunzione per tutto il personale assunto a partire dalla data di entrata in vigore del C.C.N.L. 28 marzo 1987;b) dalla data di entrata in vigore del C.C.N.L. 28 marzo 1987 per tutto il personale assunto antecedentemente e che a tale data non abbia ancora raggiunto il 21° anno di età;c) dal 21° anno di età per tutto il personale assunto antecedentemente alla data di entrata in vigore del C.C.N.L. 28 marzo 1987 e che a tale data abbia già compiuto il 21° anno di età (..)”. La nota a verbale, citata dalla difesa della società convenuta, testualmente stabiliva: “Le parti confermano che l'importo degli scatti maturati a tutto il 1° luglio 1973 rimane congelato in cifra e deve essere erogato senza rivalutazione in occasione dei nuovi scatti e fermo restando il numero massimo degli scatti indicati al 1° comma del presente articolo. Interpretazione autentica delle parti sulla disciplina degli scatti di anzianità. La decorrenza convenzionale degli aumenti periodici di anzianità (denominati, successivamente, scatti di anzianità), a partire dal compimento del 21° anno di età trova la sua origine nel primo accordo normativo post-corporativo settore commercio del 10 agosto 1946. La decorrenza di cui sopra, deve considerarsi svincolata da qualunque riferimento alla maggiore età del prestatore d'opera, in quanto diretta, al momento della sua introduzione, a concretizzare un sistema di incremento automatico della retribuzione, finalizzato a consolidare il rapporto tra impresa e lavoratore. Detto sistema, quindi, si è posto, fin dall'origine, come supplementare rispetto al naturale rapporto di scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione;si tratta, in sostanza, di un sistema meramente convenzionale - dove tra l'altro la prima (eventuale) differenza retributiva viene a riscontrarsi tra i lavoratori ventiquattrenni - che, in modo parimenti convenzionale, le parti hanno inteso disciplinare nei suoi aspetti oggettivi (ad esempio: valore degli scatti, anche differenziati per livelli, periodicità triennale, ecc.) e soggettivi allo scopo principale di conseguire la suddetta finalità generale contenendo, nel contempo, l'onere economico.
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Si deve, infine, sottolineare che il sistema contrattuale non ha, comunque, inteso determinare una coincidenza tra maturazione dell'anzianità di servizio e maturazione degli scatti, e ciò anche in momenti non iniziali del rapporto di lavoro, come è dimostrato dalla apposizione di un limite al numero degli scatti stessi, numero variato nel tempo ma pur sempre sussistente. Nel quadro convenzionale sopra evidenziato, si inserisce pure l'esplicita previsione della possibilità di introdurre deroghe espressamente previste per singoli istituti contrattuali al principio della decorrenza dell'anzianità dal giorno dell'assunzione (art. 75, C.C.N.L. 18 marzo 1983). Per tutto quanto sopra indicato, le parti riconfermano in particolare la natura convenzionale del riferimento al 21° anno di età, che deve intendersi, pertanto, sin dall'origine, in nessun modo collegabile al concetto del compimento della maggiore età”. Da tali disposizioni contrattuali si evince che l'anzianità di servizio decorre solitamente dalla data di assunzione, fatte salve deroghe previste per alcuni istituti contrattuali, come quella prevista in tema di scatti di anzianità per il personale assunto prima dell'entrata in vigore del CCNL del 28.3.1987 (art 192 comma 1 lett. C), non riguardante il caso di specie. In assenza di deroghe convenzionali, gli scatti di anzianità si computano dalla data di assunzione per gli assunti dopo l'entrata in vigore del CCNL 28 marzo 1987. Né risultano esservi deroghe per gli assunti con contratto di apprendistato. Tanto più che la Corte di Cassazione ha in proposito chiarito che: “In tema di apprendistato, il principio secondo cui il periodo di formazione e lavoro, in caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, è computato nell'anzianità di servizio, non è derogabile dalla contrattazione collettiva, in quanto l'equiparazione tra periodo di formazione e lavoro e periodo di lavoro ordinario è posta dalla legge in termini generali ed assoluti, sicché i contratti collettivi che prevedano l'istituto degli scatti di anzianità non possono escludere dal computo il pregresso periodo di formazione e lavoro” (Cass. Ord. 36380/22). La società convenuta, con il comunicato del 13.7.22 , avente ad oggetto “scatti di anzianità periodo di apprendistato”, ha inteso rivedere la precedente decisione di non riconoscere il periodo formativo durante l'apprendistato utile ai fini della maturazione degli scatti di anzianità ed ha pertanto riconosciuto, ai dipendenti interessati, da luglio 2022 un superminimo assorbibile di € 20,00 lordi mensili per lo scatto non riconosciuto e un importo una tantum di € 700,00 lordi per le differenze retributive, specificando che si tratta di importi da riparametrare per i dipendenti con orario a tempo parziale. Tale riconoscimento, operato dalla società, non contiene alcuna richiesta di rinuncia alla controparte. Sicché l'accettazione di tali somme da parte del ricorrente non può comportare rinuncia alle ulteriori somme rivendicate nel
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presente giudizio, sia per gli scatti di anzianità non correttamente computati sin dalla data di assunzione sia per le differenze retributive sugli istituti contrattuali quali lavoro domenicale, festivo e supplementare, mensilità aggiuntive. L'eccezione di prescrizione è infondata, posto che per credito rivendicato a decorrere dal 1.10.2020, primo triennio dalla data di assunzione, non decorre la prescrizione in corso di rapporto di lavoro, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, secondo cui: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. 26246/2022). In ordine al quantum, la contestazione del conteggio è generica e infondata. Infatti, per il periodo compreso sino al settembre 2011, in mancanza delle buste paga, parte ricorrente ha chiesto il pagamento del corrispettivo degli scatti maturati, senza considerare la loro incidenza sugli altri istituti contrattuali. L'ulteriore deduzione, secondo cui l'importo calcolato come percepito non corrisponde a quello risultante dalle buste paga, è generica, poiché non sono indicati quali importi, tra quelli analiticamente indicati nel conteggio, non troverebbero corrispondenza nelle buste paga. Generica è anche l'eccezione di compensazione con gli emolumenti erogati in misura superiori ai minimi retributivi, non essendo stati, tali maggiori emolumenti, quantificati né individuati con riferimento alle buste paga presenti in atti”.
Va inoltre precisato che il ricorrente, in questa sede, non lamenta di aver ricevuto un trattamento economico complessivo insufficiente o inadeguato ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, o genericamente la violazione di un principio di parità di trattamento, ma denuncia l'inadempimento datoriale all'obbligo di tener conto del periodo di apprendistato nel calcolo degli scatti di anzianità;pertanto, non è pertinente la difesa della convenuta relativa ai trattamenti di miglior favore rispetto al CCNL riconosciuti al ricorrente, posto che si tratta di trattamenti che si presumono dovuti, a meno che non si dimostri siano stati erogati per errore essenziale e riconoscibile (Cass. 4942/2000, 818/2007, 552/2011, 19923/2014, 4/2015).
Si osserva, inoltre, che la previsione del contratto di assunzione in ordine all'assorbibilità dei superminimi non si riferisce agli scatti di anzianità, ma solo ai “futuri aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva” e che, anzi, il
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CCNL esclude espressamente che gli scatti possano essere assorbiti da aumenti di merito.
Precisato che, anche nel caso in esame, la contestazione in ordine ai conteggi è generica e che è infondata l'eccezione di prescrizione, in quanto il credito rivendicato decorre da data successiva a luglio 2007 e pacificamente il rapporto di lavoro è ancora in corso, per le argomentazioni sopra esposte il ricorso va accolto.
Parte ricorrente ha diritto al riconoscimento del primo scatto di anzianità con decorrenza dalla data di assunzione e ai successivi con cadenza triennale. Per l'effetto, la società resistente va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 4.571,84, come da come da conteggio depositato con le note autorizzate del 6.9.2024, che tiene conto del superminimo erogato sino al mese di agosto 2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
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