Trib. Milano, sentenza 08/05/2024, n. 292
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Seconda Civile riunito in composizione collegiale nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Caterina Macchi Presidente
Dott.ssa Vincenza Agnese Giudice
Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. nel procedimento
R.G. PU n. 530/2024
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice relatore designato;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da KI RL
(cod. fisc. e P. IVA 11301080963 - Numero REA MI – 2593825), con sede legale a MILANO
(MI) VIA PASTRENGO 15 cap 20159, in persona del legale rappresentante pro tempore amministratore unico OU NI NG, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti da considerarsi apposta in calce al ricorso, dagli avvocati LAURA LIMIDO
(C.F. [...]) e DARIO RADICE ([...]) del Foro di
Milano, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale in Milano, Via
Colonnetta 2, ove dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni via PEC: laura.limido@milano.pecavvocati.it;
dario.radice@milano.pecavvocati.it e via Fax
0331.632613, con l'assistenza dell'OCC di Garbagnate Milanese in persona dell'OCC avv.
Laura BONATI;
visto il ricorso depositato per via telematica in data 22.4.2024, con il quale la società ricorrente
KI RL ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;
vista la documentazione prodotta;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:
1
A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano, ovvero ha sede legale e COMI in MILANO (MI) VIA PASTRENGO 15 cap 20159;
B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c), che definisce il sovraindebitamento come lo stato di crisi e di insolvenza “delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale”.
Nel ricorso, la natura giuridica di start up innovativa della ricorrente è stata correttamente documentata come segue: “…Come noto, costituisce una start-up innovativa un'impresa nuova o costituita da non più di 5 anni, con sede legale in
Italia e fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro, avente ad oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad altro valore tecnologico. KI RL è attualmente iscritta al
Registro Imprese nell'apposita sezione speciale, come start-up innovativa e, come detto, ne possiede tutti i requisiti oggettivi sopra citati, essendo stata costituita in data 17.06.2020 con sede legale e unità locali a Milano, allo scopo di sviluppare – mediante un software ad alto valore tecnologico – una piattaforma digitale e un'applicazione integrata per il servizio e-commerce di ristorazione e delivery:
KI RL, inoltre, non è quotata in alcun mercato regolamentato o piattaforma multilaterale di negoziazione, non distribuisce e non ha distribuito utili e non è risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d'azienda. KI RL, possiede, altresì, il requisito alternativo previsto dall'art. 25, 8° co., lett. g) del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, il quale prevede “1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa (…) Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa (…)”, così come riportato nel bilancio d'esercizio 2022 e in nota integrativa (valore della produzione: € 571.190 – costo della produzione: € 659.912 – spese di ricerca e sviluppo: € 105.271 – 15,95%): requisito che, sulla base della situazione patrimoniale ed economica provvisoria, in ogni caso risulterebbe rispettato anche per l'esercizio 2023 (valore della produzione € 208.423 – costo della produzione: €
422.206 – spese di ricerca e sviluppo: € 88.294,33”.
2
Nella relazione dell'OCC è stato poi argomentato quanto segue: “…Sulla sussistenza dei requisiti nel caso concreto si rileva che:
➢ La ricorrente è stata costituita in data 17 giugno 2020 e quindi da meno di cinque anni;
➢ La sede legale e le unità locali si trovano in Italia;
➢ il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività
(2021) non è superiore a 5 milioni di euro. Di seguito è prodotto l'estratto del bilancio di esercizio approvato,
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