Trib. Catanzaro, sentenza 10/10/2024, n. 1938

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catanzaro, sentenza 10/10/2024, n. 1938
Giurisdizione : Trib. Catanzaro
Numero : 1938
Data del deposito : 10 ottobre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente
Dott.ssa Song Damiani Giudice
Dott.ssa Carmen Ranieli Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 999/2018 R.G.
TRA
OR NI (c.f. [...]), elettivamente domiciliato in Cosenza, Viale G.
Mancini, n. 132, presso lo studio dell'Avv. Ugo Luciano Celestino, che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione
- ATTORE -
E
IL MERCATISSIMO S.R.L. (c.f. 01230930784), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetto Carratelli ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via
Schipani, n. 110, presso lo studio dell'Avv. Mariagemma Talerico, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA –

Oggetto: impugnazione di delibera assembleare di riduzione e contestuale aumento di capitale sociale.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 6 giugno 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, OL RO ha promosso il presente giudizio al fine di far dichiarare la nullità/annullabilità della deliberazione di riduzione e contestuale aumento di capitale sociale adottata nell'assemblea del 15.12.2017 dalla maggioranza dei soci della società
“Il Mercatissimo S.r.l.” con il voto contrario del medesimo. L'attore ha dedotto, quali motivi di impugnazione:
a) la violazione dell'art. 2482 bis c.c., per equiparabilità al vizio di omessa predisposizione della
relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società” della mancanza di sottoscrizione della relazione stessa da parte di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione
(non essendo all'uopo sufficiente quella del solo Presidente);

b) l'abuso di maggioranza in danno del socio ricorrente, in quanto le perdite costituenti presupposto della disposta riduzione del capitale deriverebbero dalla fraudolenta eliminazione di voci dell'attivo dello stato patrimoniale della società, al fine di costringere il socio di minoranza ad operare nuovi conferimenti ovvero di estrometterlo dalla compagine societaria.
Si è costituita la società convenuta, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione alla luce della manifestazione di volontà espressa dall'istante con la dichiarazione del 11.01.2018
(antecedente alla proposizione della domanda giudiziale), con cui lo stesso ha inteso sottoscrivere
l'aumento di capitale deliberato in proporzione alla propria quota. Nel merito, la società ha contestato la fondatezza dei motivi di impugnazione, sia in fatto che in diritto.
Con ordinanza del 31.05.2018, il Giudice istruttore ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione della deliberazione assembleare impugnata, ritenendola carente dei presupposti del periculum in mora e del fumus boni iuris (con particolare riferimento all'insussistenza di quest'ultimo alla luce della sommaria cognitio che caratterizza la fase cautelare).
Istruita la causa mediante c.t.u. a firma del dott. William Brogneri, la causa è infine pervenuta in decisione.
2. Ciò premesso, bisogna soffermarsi sull'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta di difetto di legittimazione o comunque di interesse ad impugnare, già rigettata all'esito del procedimento cautelare ma non rinunciata da quest'ultima nell'ambito del procedimento principale.
Ebbene, secondo la tesi della società “Il Mercatissimo S.r.l.”, la sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte del socio dissenziente, avvenuta nel termine all'uopo concesso, avrebbe implicitamente importato acquiescenza al deliberato, facendo venir meno la legittimazione o comunque l'interesse ad impugnare.
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Il Collegio ritiene che non sussistano valide ragioni per discostarsi dalla motivazione riportata nell'ordinanza cautelare del 31.05.2018.
E difatti, sebbene OL RO abbia effettivamente sottoscritto l'aumento di capitale senza alcuna riserva del diritto di impugnativa nei confronti della deliberazione ritenuta invalida, appare condivisibile ritenere che in tale condotta dell'attore non possa ravvisarsi una volontà inequivoca di acquiescenza tacita al deliberato, in mancanza di una rinuncia espressa a far valere l'invalidità.
Invero, anche alla luce dell'esistenza di orientamenti ondivaghi nella giurisprudenza di merito sulla necessità o meno di conservazione della qualità di socio ai fini dell'impugnazione della delibera, non può escludersi che il socio si determini a sottoscrivere l'aumento di capitale solo per non perdere la legittimazione all'impugnazione.
Pertanto, l'eccezione preliminare deve essere rigettata.
3. Passando al merito della domanda, questa deve ritenersi fondata, nei termini che seguono.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 2482-bis c.c., si osserva che questa, sebbene proposta nell'atto di citazione, non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, e dunque deve intendersi rinunciata.
In ogni caso, questa sarebbe stata destinata al rigetto, per i motivi già enunciati nell'ordinanza del
31.05.2018: ovvero, poiché la relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società è stata predisposta e approvata da tutti gli amministratori nel C.d.A. del 15.11.2017, come risulta dal relativo verbale del consiglio di amministrazione allegato da parte convenuta.
4. Quanto all'ulteriore motivo di impugnazione (invalidità della delibera per abuso di maggioranza in danno del socio di minoranza), questo è da ritenersi fondato alla luce dell'attività istruttoria svolta.
Premesso che nell'ordinamento societario non esiste una norma che identifichi espressamente una fattispecie di abuso nelle deliberazioni assembleari, da tempo, tuttavia, si ritiene che la fattispecie in argomento trovi fondamento nel vincolo derivante dalla causa del contratto sociale: i principi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c., che devono informare l'opera dei soci nell'esecuzione del contratto sociale, costituiscono il fondamento per riconoscere la figura dell'abuso di potere quale elemento invalidante le deliberazioni assembleari finalizzate esclusivamente a favorire la maggioranza a danno della minoranza. Nel diritto societario, quindi, la figura dell'abuso di potere - quale species della figura generale dell'abuso del diritto - rappresenta un limite al principio maggioritario, in quanto l'attuazione della regola di maggioranza nell'ambito
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del procedimento deliberativo, secondo il canone della buona fede in senso oggettivo, impone al socio di esercitare liberamente il diritto di voto - per il perseguimento del proprio interesse - con il limite dell'altrui potenziale
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