Trib. Bari, sentenza 05/08/2024, n. 3589
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Testo completo
R.G. N. 4093/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott.ssa Laura Vincenza
Amato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 4093/2015, avente ad oggetto “Vendita di cose immobili”, vertente tra
CA RI ER, CA RA, CA EL E CA
FR, elettivamente domiciliati in Monopoli (BA) alla Piazza Vittorio Emanuele n. 43, presso lo studio dell'avv. Giampietro Risimini, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione del 10.03.2015,
- ATTORI - contro
SO IT, in proprio e quale titolare della omonima impresa edile, con domicilio eletto in
Bari alla via Principe Amedeo n. 7, presso lo studio dell'avv. Carlo Colucci, dal quale è rappresentato
e difeso, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data
30.12.2015
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'esito delle note scritte depositate dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del
15.12.2023, celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, la causa è stata trattenuta per la decisione da questo Giudice, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 10.03.2015, ritualmente notificato in data 12.03.2015,
CA RI ER, CA NC, CA IC e CA CE convenivano dinanzi all'intestato Tribunale SO TO, in proprio e quale titolare della omonima impresa edile, al fine di sentire: “
1. Accertare e dichiarare che il contratto preliminare di permuta del 10.9.2005, stipulato inter partes, deve intendersi risoluto di diritto per effetto della diffida ad adempiere comunicata al convenuto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., in data 27.01.2015;
2. In subordine
e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare il grave inadempimento contrattuale del sig. SO TO, titolare dell'omonima ditta e dichiarare, con effetto costitutivo, la risoluzione del contratto preliminare di permuta del 10.9.2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c.;
3. In entrambe le ipotesi e per effetto della risoluzione contrattuale, conclamare il diritto degli attori a ritenere la somma corrisposta a titolo di caparra confirmatoria di euro 200.000,00;
4. In ogni caso condannare il convenuto al pagamento della penale prevista contrattualmente o, in subordine, al pagamento della stessa penale decurtata dell'importo della caparra confirmatoria, già incassata dagli attori”;
con condanna del convenuto alle spese del giudizio.
Esponevano gli attori che in data 10.09.2005 avevano stipulato con il convenuto un contratto preliminare di permuta, avente ad oggetto un comprensorio di terreni di proprietà dei germani
CA, in agro di Monopoli (BA), Contrada Belvedere, di circa 13 ettari, 46 are e 63 centiare, identificati nel C.T. di detto Comune come segue: Partita 41026, Fg. 18, P.lle 41, 42, 43, 44, 45, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 57, subordinando l'efficacia del predetto contratto al mutamento della destinazione
d'uso, anche parziale, dei suoli, come stabilito all'art. 9 del relativo contratto, rubricato “clausola sospensiva”: “Il presente preliminare è espressamente subordinato alla condizione sospensiva che il terreno oggetto della presente scrittura assuma, in seguito ad eventuale variante al vigente P.R.G. approvata dagli Organi competenti, Comunali e Regionali, i caratteri della edificabilità su tutto o su parte dello stesso entro il termine di anni sei (6) dalla data odierna (…)”.
In data 22.10.2010, con deliberazione del Consiglio Comunale, pubblicata sul BURP in data
4.11.2010, veniva approvato in via definitiva il nuovo Piano Urbanistico Generale, nel cui ambito una parte dei terreni oggetto di permuta, nello specifico le particelle 48 e 51 del fg. 18 per una superficie di circa 15.000 mq, assumeva la destinazione residenziale, determinando così il verificarsi della condizione sospensiva e la efficacia del preliminare di vendita.
SO TO non provvedeva,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott.ssa Laura Vincenza
Amato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 4093/2015, avente ad oggetto “Vendita di cose immobili”, vertente tra
CA RI ER, CA RA, CA EL E CA
FR, elettivamente domiciliati in Monopoli (BA) alla Piazza Vittorio Emanuele n. 43, presso lo studio dell'avv. Giampietro Risimini, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione del 10.03.2015,
- ATTORI - contro
SO IT, in proprio e quale titolare della omonima impresa edile, con domicilio eletto in
Bari alla via Principe Amedeo n. 7, presso lo studio dell'avv. Carlo Colucci, dal quale è rappresentato
e difeso, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data
30.12.2015
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'esito delle note scritte depositate dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del
15.12.2023, celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, la causa è stata trattenuta per la decisione da questo Giudice, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 10.03.2015, ritualmente notificato in data 12.03.2015,
CA RI ER, CA NC, CA IC e CA CE convenivano dinanzi all'intestato Tribunale SO TO, in proprio e quale titolare della omonima impresa edile, al fine di sentire: “
1. Accertare e dichiarare che il contratto preliminare di permuta del 10.9.2005, stipulato inter partes, deve intendersi risoluto di diritto per effetto della diffida ad adempiere comunicata al convenuto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., in data 27.01.2015;
2. In subordine
e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare il grave inadempimento contrattuale del sig. SO TO, titolare dell'omonima ditta e dichiarare, con effetto costitutivo, la risoluzione del contratto preliminare di permuta del 10.9.2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c.;
3. In entrambe le ipotesi e per effetto della risoluzione contrattuale, conclamare il diritto degli attori a ritenere la somma corrisposta a titolo di caparra confirmatoria di euro 200.000,00;
4. In ogni caso condannare il convenuto al pagamento della penale prevista contrattualmente o, in subordine, al pagamento della stessa penale decurtata dell'importo della caparra confirmatoria, già incassata dagli attori”;
con condanna del convenuto alle spese del giudizio.
Esponevano gli attori che in data 10.09.2005 avevano stipulato con il convenuto un contratto preliminare di permuta, avente ad oggetto un comprensorio di terreni di proprietà dei germani
CA, in agro di Monopoli (BA), Contrada Belvedere, di circa 13 ettari, 46 are e 63 centiare, identificati nel C.T. di detto Comune come segue: Partita 41026, Fg. 18, P.lle 41, 42, 43, 44, 45, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 57, subordinando l'efficacia del predetto contratto al mutamento della destinazione
d'uso, anche parziale, dei suoli, come stabilito all'art. 9 del relativo contratto, rubricato “clausola sospensiva”: “Il presente preliminare è espressamente subordinato alla condizione sospensiva che il terreno oggetto della presente scrittura assuma, in seguito ad eventuale variante al vigente P.R.G. approvata dagli Organi competenti, Comunali e Regionali, i caratteri della edificabilità su tutto o su parte dello stesso entro il termine di anni sei (6) dalla data odierna (…)”.
In data 22.10.2010, con deliberazione del Consiglio Comunale, pubblicata sul BURP in data
4.11.2010, veniva approvato in via definitiva il nuovo Piano Urbanistico Generale, nel cui ambito una parte dei terreni oggetto di permuta, nello specifico le particelle 48 e 51 del fg. 18 per una superficie di circa 15.000 mq, assumeva la destinazione residenziale, determinando così il verificarsi della condizione sospensiva e la efficacia del preliminare di vendita.
SO TO non provvedeva,
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