Trib. Roma, sentenza 05/01/2024, n. 184

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 05/01/2024, n. 184
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 184
Data del deposito : 5 gennaio 2024

Testo completo

N. R.G. 38704/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RO
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 38704/2020
PROMOSSA DA
TI AN AO, (C.F. SPRGNN88PI2H501A), domiciliato in via G.
B. Tiepolo n. 4;
il quale ha assunto personalmente la propria difesa ex art 86 cpc;

APPELLANTE
CONTRO
RO AP (C.F. 02438750586), domiciliata negli uffici dell'Avvocatura capitolina in Via del Tempio di Giove, n. 21;
rappresentato e difeso dall'avv.
Alessandro Rizzo;

APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/06/2021 (e notificato il 22/07/2021) l'odierno
appellante ha impugnato la sentenza n. 10487/2021 (R.G. 23632/2020) del Giudice di
Pace di Roma, non notificata.
La sentenza impugnata è stata resa nell'ambito del procedimento con cui l'odierna parte appellante ha proposto opposizione avverso la sanzione amministrativa di cui al
verbale di accertamento di violazione n. 00132001807291 elevato dalla polizia
municipale in data 26/01/2020, lamentando: a) l'indeterminatezza del luogo della presunta violazione;
b) il difetto di efficacia temporale della prescrizione;
c) la
violazione dell'art. 79 D.P.R. d) la segnaletica luminosa di “varco non attivo” in luogo di “ztl non attiva” e) l'omissione di atti presupposti all'esercizio del potere sanzionatorio (omessa indicazione dell'ordinanza dirigenziale applicativa della “ztl
Testaccio”;
omessa indicazione dell'autorizzazione del Prefetto all'installazione delle telecamere;
omessa indicazione dell'omologazione degli apparecchi di rilevamento) f)
l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dal comune con consequenziale richiesta di sospensione dell'efficacia del verbale impugnato. Nell'ambito di tale giudizio, così ha concluso l'odierna appellante: “RICORRE all'Ill.mo Giudice di Pace di Roma affinchè, previa sospensione cautelare dell'atto impugnato, anche inaudita
altera parte, ….voglia accertare la nullità ovvero annullare il verbale di accertamento di violazione n. 00132001807291 per i motivi di cui alla narrativa e dichiarare non
dovute le somme richieste. Con vittoria di spese…”.
Con la sentenza n. 10487/2021 il giudice di pace di Roma ha rigettato il citato
ricorso col seguente dispositivo: “Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa dall'Avv. AN AO TI

contro

Roma

Capitale in persona del Sindaco pro tempore, ogni contraria istanza, eccezione,
deduzione disattese, così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) conferma il verbale opposto

n. 132001807291;
3) compensa le spese tra le parti”.

Con l'appello è stata dedotta: a) l'omessa pronuncia in ordine all'individuazione
del luogo della presunta violazione;
b) l'errata applicazione dell'art. 146 co. 1 D.Lgs.
n. 285/1992
in ordine alla inesistenza ovvero inefficacia temporale della prescrizione;

c) l'omessa pronuncia in ordine all'applicazione delle distanze minime di legge di cui
all'art. 79 DPR n. 495/1992;
d) l'errata valutazione in ordine alla segnaletica luminosa di “varco”;
e) l'omessa pronuncia in ordine alla carenza di atti presupposti all'esercizio del potere sanzionatorio. L'appello così si conclude: “ .. RICORRE all'Ill.mo Tribunale
Civile di Roma affinchè, in riforma della sentenza n. 10487 del 04.06.2021 .. voglia
accertare la nullità ovvero annullare il verbale di accertamento di violazione n.
00132001807291elevato da Roma Capitale per i motivi di cui in narrativa e dichiarare non dovute le somme richieste. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio..”
Costituendosi in appello Roma Capitale ha: 1) sollevato in via pregiudiziale
eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto degli artt.
339, comma 3
, e 113, comma 2 cpc, in forza del quale sono inappellabili le sentenze
del giudice di pace pronunciate secondo equità;
2) chiesto nel merito il rigetto
dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Nel fascicolo di Roma Capitale nel procedimento di primo grado sono presenti:

1. verbale prot. 180249/21 di Roma Capitale di notizie al Giudice di Pace relativamente
alla opposizione avverso verbale n. 13200180729;

2. copia immagini rilevate dal sistema “K53700/00-01-02-03 RIFERITE AL VEICOLO TARGATO DY566YZ
validate dall'agente di Polizia Locale di Roma Capitale;

3. immagine dei luoghi prelevate dal sito “google maps”.
Quanto all'eccezione preliminare sollevata da parte appellata -anche a prescindere dal fatto che parte appellata si è costituita in data 07/02/22 e quindi decorso
il termine di dieci giorni per poter sollevare le eccezioni di parte- comunque l'eventuale
inammissibilità dell'appello è rilevabile d'ufficio (cfr. in tema: Cassazione civile sez.
I, 25/09/2017, n.22256
: “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità possono, ai sensi dell'art. 339, comma 3 c.p.c., soltanto formare oggetto di ricorso per
cassazione e sono, pertanto, inappellabili. L'inammissibilità dell'appello, attenendo ai presupposti dell'impugnazione, è rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità”).
A riguardo, deve rammentarsi che nei giudizi di opposizione a
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