Trib. Bologna, sentenza 05/01/2024, n. 36
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N. R.G. 1813/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Bologna, composto dai signori Magistrati: dr.ssa S MRI Presidente rel. dr.ssa F N Giudice dr.ssa Arianna D'ADDABBO Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile sopra emarginata posta in deliberazione all'udienza del 12 ottobre 2023 e promossa da: (C.F. , nata a Callao (PERÙ) il 16 Parte_1 C.F._1 maggio 1992, rappresentata e difesa dagli Avv.ti F A e M G ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Bologna, via San Marcellino n.3-2\A;ATTRICE contro (C.F. , nato a Bologna, il 3 novembre 1989; CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
***** CONCLUSIONI L'attore ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente il 10 ottobre 2023:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, nel merito, in via principale,
- confermare l'ordinanza presidenziale 10.05.22, con la quale la minore è stata affidata in via esclusiva alla madre, ex art. 337 quater comma 3, -ossia con il cosiddetto affidamento super esclusivo
o rafforzato- e conseguentemente, come anche indicato dai Servizi Sociali, disporre che le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, educazione e salute potranno essere adottate dalla sola madre in via super esclusiva, tenendo conto dell'interesse e delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni della minore;
pagina 1 di 8 - disporre che il regime di visita padre-figlia, laddove il padre ne faccia richiesta venga ritenuto opportuno, sia regolamentato con le modalità previste nell'ordinanza presidenziale, in modalità protetta e nell'ambito di un percorso di vigilanza e sostegno al padre da parte del Servizio Sociale territorialmente competente, come dallo stesso Servizio Sociale evidenziato;
- disporre, confermandolo, a carico del Sig. il contributo al mantenimento della figlia CP_1 nella misura di euro 250,00 mensili, con adeguamento ISTAT, o di quella che dovesse emergere dall'istruttoria o che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, o della diversa misura che dovesse emergere dall'istruttoria o che il Tribunale riterrà di giustizia;nel merito, solo in via di estremo subordine, disporre, nella sola denegata ed increduta ipotesi che l'Ill.mo Tribunale adito, pur alla luce delle risultanze istruttorie e delle indicazioni del Servizio Sociale, non dovesse ritenere sussistenti i presupposti per l'applicazione del regime di affidamento cosiddetto super esclusivo\rafforzato, come già disposto nell'ordinanza presidenziale, eventualmente sulla base delle risultanze di una eventuale CTU che dovesse ravvisare come necessaria, che la minore venga comunque affidata in via esclusiva alla madre. Con vittoria di spese e compensi, oltre 15% spese generali, CPA 4%”.
Il convenuto ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 5 ottobre 2023:
“Voglia il Tribunale di Bologna:
- individuare e disporre la modalità di affido ritenuta più tutelante per la minore disponendone Per_1 la collocazione presso la residenza materna;
- disporre che il sig. provveda al mantenimento di sino al raggiungimento della sua CP_1 Per_1 indipendenza economica, con una contribuzione indiretta di euro 200,00 mensili, da rivalutarsi Org_ secondo indici mediante bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dalla ricorrente;
- disporre che il sig. provveda al rimborso del 50% delle spese straordinarie riguardanti CP_1 Per_1 in conformità con il Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del
Tribunale di Bologna, da intendersi in questa sede integralmente richiamato;
- disporre che la sig.ra richieda e benefici in via esclusiva degli importi relativi all'Assegno Pt_1
Unico e/o Assegni Familiari;
- disporre che il sig. possa riprendere gradualmente il rapporto con inizialmente con CP_1 Per_1 l'ausilio e sotto la supervisione dei Servizi Sociali competenti, successivamente secondo un calendario di visita suggerito dai medesimi Servizi;
- con vittoria di spese e compenso professionale”.
Il P.M. è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno contratto matrimonio a Castel Parte_1 CP_1
Maggiore (BO) il 19 novembre 2016. Dalla loro unione è nata il 15 dicembre 2014 a Bologna. Per_1
Con decreto n. 122/2020 del 14 gennaio 2020 il Tribunale di Bologna ha omologato il verbale di separazione consensuale sottoscritto dai coniugi il precedente 29 ottobre 2019. In particolare, ha disposto che la figlia fosse affidata ad entrambi i genitori Per_1 in via condivisa con collocamento presso la madre e con conseguente assegnazione della casa coniugale;ha regolamentato il diritto di visita del padre e ha posto in capo al medesimo l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando alla moglie la pagina 2 di 8
somma mensile di 250,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie;inoltre, ha dichiarato i coniugi economicamente autosufficienti. Successivamente alla separazione l'unione non si è ricostituita.
2 Con ricorso depositato il 19 febbraio 2022 ha chiesto Parte_1 che: a) sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti; b) sia disposto in suo favore l'affido in via super esclusiva della minore con collocazione presso di lei;Per_1
c) sia regolamentato il diritto di visita del genitore non allocatario;d) sia posto a carico del signor l'obbligo di corrisponderle, a titolo di contributo per il mantenimento CP_1 della figlia, la somma mensile di 250,00 euro o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il convenuto, pur se regolarmente citato, non si è costituito né è comparso all'udienza presidenziale celebrata il 10 maggio 2022. All'esito di quest'ultima il Presidente delegato ha parzialmente modificato le condizioni di separazione e in particolare:
- ha disposto l'affidamento in via esclusiva di alla madre;Per_1
- ha stabilito che qualora il signor desideri vedere la bambina, gli incontri CP_1 siano organizzati dai servizi sociali inizialmente con modalità protette e con cadenza quindicinale e con facoltà per gli operatori di modificare la forma delle visite, di aumentarne o diminuirne la frequenza o anche si sospenderle, se disturbanti per la minore.
Ha per il resto confermato le condizioni di separazione e ha nominato il Giudice istruttore. Nell'udienza del 20 settembre 2022 i procuratori dell'attrice hanno precisato le conclusioni e hanno contestualmente chiesto la rimessione della causa in istruttoria per la definizione delle ulteriori questioni. Con sentenza pubblicata il 22 settembre 2022 il Tribunale di Bologna ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti e con ordinanza emessa nella stessa data ha rimesso la causa in istruttoria per la decisione sulle domande accessorie. Nella fase di merito si è costituito il signor domandando che: a) sia previsto il CP_1 regime di affidamento più consono all'interesse di b) quest'ultima sia collocata Per_1 presso la madre;c) sia previsto che egli riprenda gradualmente il rapporto con la figlia, inizialmente con l'ausilio e sotto la supervisione dei servizi sociali competenti e successivamente secondo un calendario di visita suggerito dai medesimi servizi;d) sia posto a suo carico un contributo di 200,00 euro per il mantenimento ordinario della bambina, oltre al carico del 50% delle spese straordinarie. Nell'udienza del 12 ottobre 2023 le parti hanno presentato le proprie conclusioni e la Giudice ha rimesso la causa alla decisione del Collegio concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
3. Ciò posto in fatto, possono essere esaminate le questioni sottoposte al vaglio del Collegio. pagina 3 di 8 3a. Va premesso che nulla va disposto sullo scioglimento del matrimonio che è già stato pronunciato con la sentenza non definitiva n. 2367/23, depositata il 22 settembre 2022.
3b. Deve essere accolta la richiesta della signora ordine Parte_2 all'affidamento della figlia minorenne. Invero, è pacifico che il signor ha visto la figlia per l'ultima volta nel periodo CP_1 pasquale del 2019. Nel colloquio con gli operatori il convenuto ha inizialmente mostrato confusione in ordine al suo desiderio di incontrare in quanto da un lato ha chiesto di Per_1 organizzare un colloquio e dall'altro lato ha riferito di non essere sicuro di volerla vedere perché non desidera avere alcun contatto con la signora (cfr. Parte_1 relazione datata 25 maggio 2023). Successivamente ha dichiarato che desidera incontrare la bambina almeno due volte al mese (cfr. relazione del 26 settembre 2023). I servizi hanno rilevato che la minore è bene inserita e frequenta regolarmente la scuola, senza che siano segnalati problemi di alcun tipo. Hanno inoltre osservato che nel corso del colloquio si è mostrata molto affettuosa con la madre e con il Per_1 compagno di lei, Hanno infine evidenziato che sia la scuola che il Persona_2 pediatra hanno riferito di non avere mai avuto contatti con il signor (cfr. CP_1 relazione 25 maggio 2023, cit.). In entrambe le menzionate relazioni hanno concluso suggerendo che la minore sia affidata in via esclusiva alla madre, che sia collocata presso la stessa, che qualora il padre intenda incontrare la bambina lo faccia inizialmente in forma protetta e con l'ausilio di uno psicologo. Il quadro che emerge dagli accertamenti dei servizi sociali e dalle dichiarazioni della signora è quello di un abbandono della figlia da parte del padre, che Parte_1 non la incontra da anni e non se ne occupa in alcun modo. In particolare, va evidenziato che il fatto che la solo la madre e il compagno di lei hanno rapporti con le autorità scolastiche e con la pediatra è emerso non solo dalle citate informazioni acquisite dagli operatori, ma anche dalle testimonianze rese dalla maestra Testimone_1
e della pediatra nell'udienza del 29 marzo 2023. Persona_3
Né convince l'allegazione del signor secondo cui la responsabilità CP_1 dell'interruzione dei rapporti tra lui e la figlia sarebbe da ascrivere all'attrice. Invero, anche ammettendo che la signora si sia opposta ai suoi rapporti con la Parte_1 bambina, se egli avesse voluto mantenere una stabile relazione con la medesima avrebbe potuto instaurare una causa e in ogni caso avrebbe potuto assumere informazioni dall'istituto scolastico e dalla pediatra. Inoltre, quando gli operatori gli hanno domandato se intendeva vedere la minore il convenuto non si è dimostrato entusiasta, ma dubbioso, e anche in seguito ha proposto un calendario “minimale”, incompatibile con un forte e reale desiderio di ricostruire una solida relazione con Per_1
Dunque, non può che rilevarsi che il padre per anni ha dato prova di un sostanziale disinteresse per la sua primogenita, delegando alla signora e al Parte_1 compagno di lei l'accudimento morale ed economico e l'educazione della stessa. pagina 4 di 8
D'altro canto, l'attrice si è dimostrata una madre attenta e capace di occuparsi della figlia, per la quale i servizi sociali non hanno evidenziato criticità ed elementi di pregiudizio.
In conclusione, si deve ritenere che -in deroga alla regola generale- nel caso in esame il regime di affidamento maggiormente aderente agli interessi della minore sia quello esclusivo rafforzato alla madre. Quest'ultima potrà pertanto autonomamente prendere le decisioni di maggiore rilevanza per la figlia in materia scolastica, sanitaria, di residenza ed espletare tutte le pratiche burocratiche relative alla medesima. deve essere collocata presso la madre (come del resto domandato da entrambi Per_1
i genitori), in quanto tale sistemazione, in essere da anni, si sta rivelando pienamente adeguata e confacente ai bisogni e all'interesse della stessa. Per quanto riguarda le visite paterne, qualora egli desideri incontrarla i servizi sociali
-dopo un'attenta verifica dell'effettività e della fermezza di tale proposito e raccolta la disponibilità della minore- organizzeranno le visite inizialmente con modalità protetta e con la presenza di uno psicologo e avranno la facoltà di modificare la forma, la durata e la frequenza dei colloqui sulla base del loro andamento e anche di sospenderli se si rivelino pregiudizievoli per la bambina. 3c. Per quanto riguarda il contributo da porre a carico del signor per il CP_1 mantenimento ordinario e straordinario della prole, occorre evidenziare che, come noto, l'art. 316 bis, primo comma, c.c. impone ai genitori di concorrervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Ai fini della determinazione dell'ammontare dell'assegno va osservato che la signora : Parte_1
- abita con il loro figlio (nato il 12 ottobre 2019) e Persona_2 Per_4 Per_1 in un appartamento di proprietà della madre del compagno, il quale tuttavia versa un canone di 350, 00 euro mensili;
- dal 2017 al 2019 ha lavorato alle dipendenze della , ma all'ultima CP_2 scadenza il contratto non è stato rinnovato perché era in stato di gravidanza;dal dicembre 2021 è impiegata come oss presso la ” in forza di contratto a Org_2 tempo indeterminato
- per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 ha percepito redditi annui netti rispettivamente di 9.462,00 euro dall' per il periodo dal 1° gennaio al 30 novembre (788,00 Org_3 mensili), di 1.311,00 euro da per il mese di dicembre (importo a cui deve Org_2 verosimilmente sommato quello, non prodotto, versato dall' ) e di 16.987,00 euro Org_3
(1.416,00);
- dato che è assunta a tempo indeterminato si deve ritenere che quest'ultimo reddito sia anche sostanzialmente quello attuale. Dal canto suo, il signor CP_1
- vive in un appartamento di proprietà della compagna con Controparte_3 quest'ultima e la loro bambina, nata il 18 settembre 2020;l'allegazione secondo Per_5 cui egli contribuirebbe al pagamento del mutuo non trova riscontro atteso che l'unica
pagina 5 di 8
intestataria del prestito è la signora la quale risulta anche avere versato CP_3 integralmente la rata (doc. 11 fascicolo convenuto);
- per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 ha denunciato redditi netti annui pari rispettivamente a 15.757,00 euro (1.313,00 mensili), a 17.956,00 euro (1.496,00 mensili) e a 18.734,00 euro (1.561,00 mensili);
- sta inoltre rimborsando in rate da 126,00 euro mensili un finanziamento contratto per l'acquisto di una vettura (documento 12 convenuto) e in rate di 50,00 euro mensili una pendenza con per le bollette della ex casa coniugale delle parti;Org_4
- ha infine un debito di circa 14.000,00 euro con l' . Organizzazione_5
Oltre che delle sopra esposte circostanze (e in particolare del fatto che le due parti non hanno oneri abitativi) si deve altresì tenere conto delle seguenti circostanze:
- il convenuto non provvederà in via diretta al mantenimento della bambina, che almeno nei prossimi mesi incontrerà, se lo chiederà, in forma protetta;
- nata nel 2014, ha esigenze e bisogni limitati. Per_1
Alla luce delle sopra esposte considerazioni appare equo e congruo quantificare il contributo a suo carico per il mantenimento dei minori in 250,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Deve darsi inoltre atto che il convenuto ha espresso il proprio espresso consenso a che la signora percepisca integralmente l'assegno unico universale. Parte_1
4. Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
In particolare, i compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5 Co.6 D.M. cit. e quantificando il dovuto in valori compresi per tutte e quattro e fasi tra quelli minimo e medio, data la complessità sostanzialmente modesta della controversia. Essendosi il procedimento concluso sotto la vigenza del D.M. 147/22, i compensi del legale debbono essere quantificati alla luce di tale normativa.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Bologna, composto dai signori Magistrati: dr.ssa S MRI Presidente rel. dr.ssa F N Giudice dr.ssa Arianna D'ADDABBO Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile sopra emarginata posta in deliberazione all'udienza del 12 ottobre 2023 e promossa da: (C.F. , nata a Callao (PERÙ) il 16 Parte_1 C.F._1 maggio 1992, rappresentata e difesa dagli Avv.ti F A e M G ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Bologna, via San Marcellino n.3-2\A;ATTRICE contro (C.F. , nato a Bologna, il 3 novembre 1989; CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
***** CONCLUSIONI L'attore ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente il 10 ottobre 2023:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, nel merito, in via principale,
- confermare l'ordinanza presidenziale 10.05.22, con la quale la minore è stata affidata in via esclusiva alla madre, ex art. 337 quater comma 3, -ossia con il cosiddetto affidamento super esclusivo
o rafforzato- e conseguentemente, come anche indicato dai Servizi Sociali, disporre che le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, educazione e salute potranno essere adottate dalla sola madre in via super esclusiva, tenendo conto dell'interesse e delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni della minore;
pagina 1 di 8 - disporre che il regime di visita padre-figlia, laddove il padre ne faccia richiesta venga ritenuto opportuno, sia regolamentato con le modalità previste nell'ordinanza presidenziale, in modalità protetta e nell'ambito di un percorso di vigilanza e sostegno al padre da parte del Servizio Sociale territorialmente competente, come dallo stesso Servizio Sociale evidenziato;
- disporre, confermandolo, a carico del Sig. il contributo al mantenimento della figlia CP_1 nella misura di euro 250,00 mensili, con adeguamento ISTAT, o di quella che dovesse emergere dall'istruttoria o che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, o della diversa misura che dovesse emergere dall'istruttoria o che il Tribunale riterrà di giustizia;nel merito, solo in via di estremo subordine, disporre, nella sola denegata ed increduta ipotesi che l'Ill.mo Tribunale adito, pur alla luce delle risultanze istruttorie e delle indicazioni del Servizio Sociale, non dovesse ritenere sussistenti i presupposti per l'applicazione del regime di affidamento cosiddetto super esclusivo\rafforzato, come già disposto nell'ordinanza presidenziale, eventualmente sulla base delle risultanze di una eventuale CTU che dovesse ravvisare come necessaria, che la minore venga comunque affidata in via esclusiva alla madre. Con vittoria di spese e compensi, oltre 15% spese generali, CPA 4%”.
Il convenuto ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 5 ottobre 2023:
“Voglia il Tribunale di Bologna:
- individuare e disporre la modalità di affido ritenuta più tutelante per la minore disponendone Per_1 la collocazione presso la residenza materna;
- disporre che il sig. provveda al mantenimento di sino al raggiungimento della sua CP_1 Per_1 indipendenza economica, con una contribuzione indiretta di euro 200,00 mensili, da rivalutarsi Org_ secondo indici mediante bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dalla ricorrente;
- disporre che il sig. provveda al rimborso del 50% delle spese straordinarie riguardanti CP_1 Per_1 in conformità con il Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del
Tribunale di Bologna, da intendersi in questa sede integralmente richiamato;
- disporre che la sig.ra richieda e benefici in via esclusiva degli importi relativi all'Assegno Pt_1
Unico e/o Assegni Familiari;
- disporre che il sig. possa riprendere gradualmente il rapporto con inizialmente con CP_1 Per_1 l'ausilio e sotto la supervisione dei Servizi Sociali competenti, successivamente secondo un calendario di visita suggerito dai medesimi Servizi;
- con vittoria di spese e compenso professionale”.
Il P.M. è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno contratto matrimonio a Castel Parte_1 CP_1
Maggiore (BO) il 19 novembre 2016. Dalla loro unione è nata il 15 dicembre 2014 a Bologna. Per_1
Con decreto n. 122/2020 del 14 gennaio 2020 il Tribunale di Bologna ha omologato il verbale di separazione consensuale sottoscritto dai coniugi il precedente 29 ottobre 2019. In particolare, ha disposto che la figlia fosse affidata ad entrambi i genitori Per_1 in via condivisa con collocamento presso la madre e con conseguente assegnazione della casa coniugale;ha regolamentato il diritto di visita del padre e ha posto in capo al medesimo l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando alla moglie la pagina 2 di 8
somma mensile di 250,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie;inoltre, ha dichiarato i coniugi economicamente autosufficienti. Successivamente alla separazione l'unione non si è ricostituita.
2 Con ricorso depositato il 19 febbraio 2022 ha chiesto Parte_1 che: a) sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti; b) sia disposto in suo favore l'affido in via super esclusiva della minore con collocazione presso di lei;Per_1
c) sia regolamentato il diritto di visita del genitore non allocatario;d) sia posto a carico del signor l'obbligo di corrisponderle, a titolo di contributo per il mantenimento CP_1 della figlia, la somma mensile di 250,00 euro o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il convenuto, pur se regolarmente citato, non si è costituito né è comparso all'udienza presidenziale celebrata il 10 maggio 2022. All'esito di quest'ultima il Presidente delegato ha parzialmente modificato le condizioni di separazione e in particolare:
- ha disposto l'affidamento in via esclusiva di alla madre;Per_1
- ha stabilito che qualora il signor desideri vedere la bambina, gli incontri CP_1 siano organizzati dai servizi sociali inizialmente con modalità protette e con cadenza quindicinale e con facoltà per gli operatori di modificare la forma delle visite, di aumentarne o diminuirne la frequenza o anche si sospenderle, se disturbanti per la minore.
Ha per il resto confermato le condizioni di separazione e ha nominato il Giudice istruttore. Nell'udienza del 20 settembre 2022 i procuratori dell'attrice hanno precisato le conclusioni e hanno contestualmente chiesto la rimessione della causa in istruttoria per la definizione delle ulteriori questioni. Con sentenza pubblicata il 22 settembre 2022 il Tribunale di Bologna ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti e con ordinanza emessa nella stessa data ha rimesso la causa in istruttoria per la decisione sulle domande accessorie. Nella fase di merito si è costituito il signor domandando che: a) sia previsto il CP_1 regime di affidamento più consono all'interesse di b) quest'ultima sia collocata Per_1 presso la madre;c) sia previsto che egli riprenda gradualmente il rapporto con la figlia, inizialmente con l'ausilio e sotto la supervisione dei servizi sociali competenti e successivamente secondo un calendario di visita suggerito dai medesimi servizi;d) sia posto a suo carico un contributo di 200,00 euro per il mantenimento ordinario della bambina, oltre al carico del 50% delle spese straordinarie. Nell'udienza del 12 ottobre 2023 le parti hanno presentato le proprie conclusioni e la Giudice ha rimesso la causa alla decisione del Collegio concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
3. Ciò posto in fatto, possono essere esaminate le questioni sottoposte al vaglio del Collegio. pagina 3 di 8 3a. Va premesso che nulla va disposto sullo scioglimento del matrimonio che è già stato pronunciato con la sentenza non definitiva n. 2367/23, depositata il 22 settembre 2022.
3b. Deve essere accolta la richiesta della signora ordine Parte_2 all'affidamento della figlia minorenne. Invero, è pacifico che il signor ha visto la figlia per l'ultima volta nel periodo CP_1 pasquale del 2019. Nel colloquio con gli operatori il convenuto ha inizialmente mostrato confusione in ordine al suo desiderio di incontrare in quanto da un lato ha chiesto di Per_1 organizzare un colloquio e dall'altro lato ha riferito di non essere sicuro di volerla vedere perché non desidera avere alcun contatto con la signora (cfr. Parte_1 relazione datata 25 maggio 2023). Successivamente ha dichiarato che desidera incontrare la bambina almeno due volte al mese (cfr. relazione del 26 settembre 2023). I servizi hanno rilevato che la minore è bene inserita e frequenta regolarmente la scuola, senza che siano segnalati problemi di alcun tipo. Hanno inoltre osservato che nel corso del colloquio si è mostrata molto affettuosa con la madre e con il Per_1 compagno di lei, Hanno infine evidenziato che sia la scuola che il Persona_2 pediatra hanno riferito di non avere mai avuto contatti con il signor (cfr. CP_1 relazione 25 maggio 2023, cit.). In entrambe le menzionate relazioni hanno concluso suggerendo che la minore sia affidata in via esclusiva alla madre, che sia collocata presso la stessa, che qualora il padre intenda incontrare la bambina lo faccia inizialmente in forma protetta e con l'ausilio di uno psicologo. Il quadro che emerge dagli accertamenti dei servizi sociali e dalle dichiarazioni della signora è quello di un abbandono della figlia da parte del padre, che Parte_1 non la incontra da anni e non se ne occupa in alcun modo. In particolare, va evidenziato che il fatto che la solo la madre e il compagno di lei hanno rapporti con le autorità scolastiche e con la pediatra è emerso non solo dalle citate informazioni acquisite dagli operatori, ma anche dalle testimonianze rese dalla maestra Testimone_1
e della pediatra nell'udienza del 29 marzo 2023. Persona_3
Né convince l'allegazione del signor secondo cui la responsabilità CP_1 dell'interruzione dei rapporti tra lui e la figlia sarebbe da ascrivere all'attrice. Invero, anche ammettendo che la signora si sia opposta ai suoi rapporti con la Parte_1 bambina, se egli avesse voluto mantenere una stabile relazione con la medesima avrebbe potuto instaurare una causa e in ogni caso avrebbe potuto assumere informazioni dall'istituto scolastico e dalla pediatra. Inoltre, quando gli operatori gli hanno domandato se intendeva vedere la minore il convenuto non si è dimostrato entusiasta, ma dubbioso, e anche in seguito ha proposto un calendario “minimale”, incompatibile con un forte e reale desiderio di ricostruire una solida relazione con Per_1
Dunque, non può che rilevarsi che il padre per anni ha dato prova di un sostanziale disinteresse per la sua primogenita, delegando alla signora e al Parte_1 compagno di lei l'accudimento morale ed economico e l'educazione della stessa. pagina 4 di 8
D'altro canto, l'attrice si è dimostrata una madre attenta e capace di occuparsi della figlia, per la quale i servizi sociali non hanno evidenziato criticità ed elementi di pregiudizio.
In conclusione, si deve ritenere che -in deroga alla regola generale- nel caso in esame il regime di affidamento maggiormente aderente agli interessi della minore sia quello esclusivo rafforzato alla madre. Quest'ultima potrà pertanto autonomamente prendere le decisioni di maggiore rilevanza per la figlia in materia scolastica, sanitaria, di residenza ed espletare tutte le pratiche burocratiche relative alla medesima. deve essere collocata presso la madre (come del resto domandato da entrambi Per_1
i genitori), in quanto tale sistemazione, in essere da anni, si sta rivelando pienamente adeguata e confacente ai bisogni e all'interesse della stessa. Per quanto riguarda le visite paterne, qualora egli desideri incontrarla i servizi sociali
-dopo un'attenta verifica dell'effettività e della fermezza di tale proposito e raccolta la disponibilità della minore- organizzeranno le visite inizialmente con modalità protetta e con la presenza di uno psicologo e avranno la facoltà di modificare la forma, la durata e la frequenza dei colloqui sulla base del loro andamento e anche di sospenderli se si rivelino pregiudizievoli per la bambina. 3c. Per quanto riguarda il contributo da porre a carico del signor per il CP_1 mantenimento ordinario e straordinario della prole, occorre evidenziare che, come noto, l'art. 316 bis, primo comma, c.c. impone ai genitori di concorrervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Ai fini della determinazione dell'ammontare dell'assegno va osservato che la signora : Parte_1
- abita con il loro figlio (nato il 12 ottobre 2019) e Persona_2 Per_4 Per_1 in un appartamento di proprietà della madre del compagno, il quale tuttavia versa un canone di 350, 00 euro mensili;
- dal 2017 al 2019 ha lavorato alle dipendenze della , ma all'ultima CP_2 scadenza il contratto non è stato rinnovato perché era in stato di gravidanza;dal dicembre 2021 è impiegata come oss presso la ” in forza di contratto a Org_2 tempo indeterminato
- per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 ha percepito redditi annui netti rispettivamente di 9.462,00 euro dall' per il periodo dal 1° gennaio al 30 novembre (788,00 Org_3 mensili), di 1.311,00 euro da per il mese di dicembre (importo a cui deve Org_2 verosimilmente sommato quello, non prodotto, versato dall' ) e di 16.987,00 euro Org_3
(1.416,00);
- dato che è assunta a tempo indeterminato si deve ritenere che quest'ultimo reddito sia anche sostanzialmente quello attuale. Dal canto suo, il signor CP_1
- vive in un appartamento di proprietà della compagna con Controparte_3 quest'ultima e la loro bambina, nata il 18 settembre 2020;l'allegazione secondo Per_5 cui egli contribuirebbe al pagamento del mutuo non trova riscontro atteso che l'unica
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intestataria del prestito è la signora la quale risulta anche avere versato CP_3 integralmente la rata (doc. 11 fascicolo convenuto);
- per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 ha denunciato redditi netti annui pari rispettivamente a 15.757,00 euro (1.313,00 mensili), a 17.956,00 euro (1.496,00 mensili) e a 18.734,00 euro (1.561,00 mensili);
- sta inoltre rimborsando in rate da 126,00 euro mensili un finanziamento contratto per l'acquisto di una vettura (documento 12 convenuto) e in rate di 50,00 euro mensili una pendenza con per le bollette della ex casa coniugale delle parti;Org_4
- ha infine un debito di circa 14.000,00 euro con l' . Organizzazione_5
Oltre che delle sopra esposte circostanze (e in particolare del fatto che le due parti non hanno oneri abitativi) si deve altresì tenere conto delle seguenti circostanze:
- il convenuto non provvederà in via diretta al mantenimento della bambina, che almeno nei prossimi mesi incontrerà, se lo chiederà, in forma protetta;
- nata nel 2014, ha esigenze e bisogni limitati. Per_1
Alla luce delle sopra esposte considerazioni appare equo e congruo quantificare il contributo a suo carico per il mantenimento dei minori in 250,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Deve darsi inoltre atto che il convenuto ha espresso il proprio espresso consenso a che la signora percepisca integralmente l'assegno unico universale. Parte_1
4. Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
In particolare, i compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5 Co.6 D.M. cit. e quantificando il dovuto in valori compresi per tutte e quattro e fasi tra quelli minimo e medio, data la complessità sostanzialmente modesta della controversia. Essendosi il procedimento concluso sotto la vigenza del D.M. 147/22, i compensi del legale debbono essere quantificati alla luce di tale normativa.
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