Trib. Grosseto, sentenza 11/02/2025, n. 130

TRIB Grosseto
Sentenza
11 febbraio 2025
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TRIB Grosseto
Sentenza
11 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Grosseto, sentenza 11/02/2025, n. 130
Giurisdizione : Trib. Grosseto
Numero : 130
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo

R.G. 1768/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 1768/2021, promossa da:
GO CI (C.F.: [...]), rapp.ta e difesa dall'Avv. Stefano Severi
ATTRICE
Nei confronti di
RR DA (C.F.: [...]), rapp.to e difeso dall'Avv. Laura Fabbiani
CONVENUTO
Con la chiamata in causa di
IS OL (C.F. [...]), nato a Magliano in [...] il [...] e residente in [...],
TERZO CHIAMATO - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
16.07.2024 celebrata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, GO CI ha convenuto in giudizio RR
DA, per ivi ottenerne la condanna, previo riconoscimento della responsabilità di questo ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito di un sinistro occorso in data 10.05.2020, alle ore 08,30 in Grosseto, S.P. 16 di Montiano n.15.
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre stava raggiungendo a piedi l'immobile di proprietà di RI DA, locato a SC OL, avrebbe messo un piede in fallo in un pericoloso vuoto creato tra la depressione del terreno e lo scalino non perfettamente aderente al suolo, posto appena prima di salire sul marciapiede lastricato che pagina 1 di 8
circonda l'intero fabbricato, per questo cadendo rovinosamente a terra. L'attrice ha riferito altresì di aver riportato, in conseguenza della caduta, lesioni personali, chiedendo quindi la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni patite, quantificandoli in € 29.200,00 ovvero nella somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ove dovuti, dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 23.11.2021, si è costituito in giudizio RI DA, chiedendo in via preliminare autorizzazione alla chiamata in causa di SC OL nella sua qualità di conduttore e custode, all'epoca dei fatti per cui è causa, dell'immobile locato nonché detentore esclusivo della corte antistante lo stesso, al fine di essere tenuto indenne dalle pretese risarcitorie di parte attrice;
nel merito, in via principale, ha chiesto il rigetto della domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto e non provata, nel caso negando il risarcimento anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. secondo comma;
in via subordinata ha chiesto ridursi il risarcimento nella misura effettivamente provata in corso di causa, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. primo comma;
in ogni caso, ha chiesto dichiararsi il terzo chiamato in causa SC OL tenuto a manlevare e tenere indenne il signor RI DA da ogni e qualsivoglia pregiudizievole conseguenza derivante dall'accoglimento anche parziale della domanda attrice;
il tutto con vittoria di spese.
Autorizzata la chiamata in causa, non si è costituito in giudizio, benché ritualmente citato, SC
AO, sicché all'udienza del 20.04.2022 ne è stata dichiarata la contumacia.
In data 07.02.2023 è stata depositata memoria di costituzione di nuovo difensore per GO IA, con richiamo a tutte le difese, eccezioni, deduzioni e richieste già svolte nell'interesse della parte rappresentata dal precedente difensore.
Nel corso del giudizio sono state depositate memorie istruttorie dopodiché, all'udienza del 24.07.2024, ritenute superflue le prove orali articolate dalle parti e la causa matura per la decisione, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, si osserva che l'odierna causa deve essere inquadrata nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c.
Ebbene, per costante giurisprudenza, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. 05 febbraio 2013, n. 2660; n.
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3297/2015). L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché l'esistenza del rapporto di custodia;
mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore.
Più precisamente, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass.
29/07/2016, n. 15761).
In questo complessivo contesto va, quindi, elaborata la conclusione, tradizionale nella giurisprudenza di legittimità, dell'accollo al danneggiato della sola prova del nesso causale tra la cosa e il danno: ove la cosa oggetto di custodia abbia avuto un ruolo nella produzione, a tanto deve limitarsi l'allegazione e la prova da parte del danneggiato;
incombe poi al custode o negare la riferibilità causale dell'evento
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