Trib. Lodi, sentenza 29/02/2024, n. 18
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Testo completo
RG 20/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
SEZIONE CONCORSUALE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei giudici: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Ada Cappello Giudice dott.ssa Francesca Varesano Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA visto il ricorso con cui Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lodi ha chiesto che sia dichiarata la liquidazione giudiziale di Grafic 2008 srl (C.F. 06167300968) con sede legale in
TT AN (LO) via G. Garibaldi n. 72;
vista la mancata costituzione dell'impresa debitrice all'udienza del 16.01.2024;
vista la regolarità della notifica degli atti del procedimento a mezzo PEC a cura della cancelleria in data 05.12.2023;
vista la documentazione allegata al ricorso;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII avendo la società resistente sede legale in TT AN (LO) via G. Garibaldi n. 72 e non essendo emersi elementi tali da collocare aliunde il centro principale degli interessi di Grafic 2008 S.r.l.;
B) il ricorso per la liquidazione giudiziale di Grafic 2008 S.r.l. già sottoposta a procedura di concordato preventivo liquidatorio, omologato in data 18.11.2015, deve ritenersi ammissibile e validamente proposto, atteso che:
- il ricorso è stato iscritto a ruolo in data 23.11.2023, ovvero in data successiva all'entrata in vigore del CCII e che, dunque, deve ritenersi correttamente richiesta la liquidazione giudiziale in luogo della dichiarazione di fallimento atteso che l'art. 390 CCII, nel dettare la disciplina transitoria, prevede
l'ultrattività del R.D. 267/1942 per i ricorsi per la dichiarazione di fallimento, le proposte di concordato fallimentare e i ricorsi per l'apertura di concordato preventivo depositati prima
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dell'entrata in vigore del CCII, nonché per le procedure di fallimento e le altre procedure concorsuali pendenti al momento dell'entrata in vigore del CCII;
- tra le ipotesi annoverate dall'art. 390 CCII non rientra il concordato preventivo già omologato, atteso che a seguito dell'emissione del decreto di omologa la procedura cessa di essere pendente e si chiude
a tutti gli effetti, residuando esclusivamente una fase esecutiva sulla quale il Giudice delegato esercita poteri di mera vigilanza;
- la chiusura della procedura per effetto dell'intervenuta omologazione, espressamente prevista dall'art. 181 l.fall., è stata altresì confermata dalla Suprema Corte che, con plurime pronunce, ha rilevato che “con la sentenza di omologazione, la procedura di concordato preventivo, tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori o dal debitore e che attengono all'esecuzione del concordato, danno luogo a controversie che sono del tutto sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore o di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente;
(Cass.
16598/08;
Cass. 14797/00;
Cass. 523/99). (…) e che “la funzione del giudice delegato rimane circoscritta all'eventuale determinazione delle modalità per il versamento delle somme dovute alle singole scadenze (L. Fall., art. 181, con riferimento all'art. 130), alla determinazione dei modi per il deposito delle somme dovute ad alcune categorie di creditori (art. 185, in relazione all'art. 136) ed alla relazione al tribunale circa i fatti, comunicatigli dal commissario giudiziale, idonei a provocare
l'annullamento o la risoluzione del concordato. (…) tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori e che attengono all'esecuzione del concordato - che possono sorgere in ordine alla sussistenza, all'entità ed al rango del credito, dal momento che nel concordato preventivo manca la promozione di uno stato passivo - danno luogo a controversie che sono del tutto sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore interessato, dinanzi al giudice competente nei confronti del debitore e di chiunque altro sia tenuto all'adempimento o all'esecuzione delle obbligazioni concordatarie (in termini, Cass. 523/99;
Cass. 6083/78)” (così Cass. n. 13897/2010);
- non è necessario transitare dalla revoca del concordato preventivo omologato per accedere alla procedura liquidatoria, atteso che, già la Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 4696 del 14 febbraio 2022, aveva ritenuto che “il debitore ammesso al concordato preventivo omologato, che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari, può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori,