Trib. Terni, sentenza 09/01/2024, n. 39
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luca Ponzillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g.22/2021 promossa da:
MEDICENTER GROUP S.R.L. (C.F.04816131009) in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. STRINATI EMILIANO e dell'avv. CLERICÒ FRANCESCA elettivamente domiciliata presso i difensori
ATTRICE contro
COMUNE DI NARNI (C.F.00178930558) in persona del sindaco p.t., con il patrocinio dell'avv. MARINI FABIO, elettivamente domiciliato presso il difensore
CONVENUTO
OGGETTO: responsabilità p.a.
CONCLUSIONI: come in atti e da verbale di precisazione delle stesse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la NT Group srl premesso di essere risultata affidataria del servizio di farmacia comunale evocava in giudizio il
Comune di Narni chiedendone la condanna al pagamento di euro 75.691,15 di cui euro 11.892,33 a titolo di sanzioni comminate a seguito di verifica amministrativa alla direttrice dr.ssa Di Pompeo, dirigente della farmacia, dipendente comunale, euro 15.085,16 a titolo di esborsi sostenuti per la sostituzione della stessa, euro
33.671,06 per le giacenze di magazzino, euro 13.725,00 per il laboratorio galenico pagina 1 di 7
ed euro 1.317,00 per una bilancia calibrata. Instava altresì per il ristoro del danno da mancato guadagno per la restituzione nel giugno 2018 della farmacia al
Comune, avendo fatto affidamento sulla normale durata prevista per la concessione della farmacia.
Premetteva la società attrice di aver partecipato ad una gara ad evidenza pubblica per la gestione della farmacia comunale indetta dal Comune convenuto e di essere risultata aggiudicataria.
Quindi allegava che il Comune aveva deciso nella concessione di indicare quale direttrice della farmacia la dr.ssa Di Pompeo, dipendente comunale, i cui stipendi erano stati rimborsati da essa attrice all'ente locale, inoltre che nulla si era indicato nella delibera comunale con cui si era indetta la gara circa la necessaria esclusività dell'oggetto sociale circa la gestione di farmacie, la necessità in compagine sociale di farmacisti e/o l'incompatibilità della gestione di farmacie con lo svolgimento dell'attività medico sanitaria.
Allegato di aver partecipato in buona fede alla gara, predisponendo le risorse necessarie per svolgere l'attività, incluso allestimento di scorte di farmaci e laboratorio galenico e di non aver partecipato ad altre gare, soggiungeva che a seguito di ispezione dei n.a.s. di Perugia del marzo 2016, nel successivo giugno, la
ASL n.2 dell'Umbria aveva negato l'autorizzazione all'apertura della farmacia, rilevando l'incompatibilità tra l'attività di farmacia e la struttura societaria della
NT e il fatto che quest'ultima fosse titolare anche di strutture sanitarie.
Dedotto che il Comune di Narni aveva impugnato la delibera della ASL innanzi al
TAR e che nelle more della definizione del merito il Tar aveva accolto inizialmente
l'istanza di sospensione con prosecuzione dell'attività, che infine il Tar aveva rigettato nel merito il ricorso, che l'appello al Consiglio di Stato era stato dichiarato inammissibile avendo il Comune nel 2018 ripreso in gestione diretta la farmacia con restituzione della stessa, concludeva come riportato in epigrafe.
Costituitosi il Comune convenuto chiedeva in via principale rigettarsi le domande avversarie ed in via riconvenzionale accertarsi la responsabilità della società attrice nell'aver determinato perdite di fatturato e diminuzione dell'avviamento della farmacia comunale, danni da quantificarsi in corso di causa, oltre alla responsabilità per la mancata stipulazione della concessione ventennale e relative
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entrate cui aggiungere gli esborsi sostenuti per il passaggio alla gestione diretta pari ad euro 291.369,77.
Deduceva il Comune di aver affidato la farmacia comunale alla società attrice in via provvisoria per la durata di sei mesi, ciò a seguito di convenzione stipulata il
3.02.2016 e nelle more dello svolgimento di procedura ad evidenza pubblica con aggiudicazione del servizio alla società attrice, cui, tuttavia, non aveva potuto far seguito la stipulazione del contratto di concessione, in quanto la ASL Umbria aveva negato all'odierna attrice la prescritta autorizzazione, ex art.1 l.n.475/1968, richiamando l'art.102 del R.D. n.1265/1934, circa il divieto di commistione nella gestione di attività riconducibili alle professioni di medico e di farmacista, essendo
l'attrice titolare di diverse strutture sanitarie.
Allegato di aver presentato ricorso al Tar
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