Trib. Firenze, sentenza 31/01/2025, n. 342

TRIB Firenze
Sentenza
31 gennaio 2025
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TRIB Firenze
Sentenza
31 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 31/01/2025, n. 342
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 342
Data del deposito : 31 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 12182/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Maria Filomena De Cecco, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. indicato in epigrafe, promossa da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (C.F. 00884060526), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv.
GIORDANO BALOSSI del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
MARIA VITTORIA MORETTI in Firenze (FI), Viale Spartaco Lavagnini n. 20;

RICORRENTE

contro

:
IMPRESA INDIVIDUALE DIVINE DI CO ER (C.F. 06087100480),
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: occupazione senza titolo di immobile.
CONCLUSIONI per parte ricorrente: nel merito -accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'occupazione senza titolo da parte dell'Impresa Individuale Divine di RC IN (P.IVA 06087100480), in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in AS (FI) – Via Rossini n. 8, del fondo ad uso negozio sito nel Comune di AS (FI) Loc. Sieci, Via Rossini n. 8, piano terreno, censita al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio di mappa 94, part. 229 sub 4, piano T, cat. C/2, come meglio descritto nel relativo atto di compravendita (cfr. doc. 7) e, per l'effetto, ordinare all'Impresa Individuale Divine di RC IN (P.IVA 06087100480), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in AS (FI) – Via Rossini n. 8, la riconsegna immediata nei confronti della ricorrente, libero e sgombero da persone e cose, del fondo ad uso negozio sito nel
Comune di AS (FI) Loc. Sieci, Via Rossini n. 8, piano terreno, censita al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio di mappa 94, part. 229 sub 4, piano T, cat. C/2, come meglio descritto nel
pagina 1 di 5 relativo atto di compravendita (cfr. doc. 7), libero e vuoto da persone e cose, con efficacia del provvedimento anche nei confronti di eventuali terzi occupanti;
- condannare l'Impresa Individuale

Divine di RC IN (P.IVA 06087100480), in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in AS (FI) – Via Rossini n. 8, per le causali di cui in premessa, al risarcimento del danno in favore della ricorrente per la perdurante occupazione dell'immobile de quo, versando in favore di
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a titolo di indennità di occupazione la somma mensile di Euro
935,61 oltre IVA, pari all'ammontare del canone contrattualmente dovuto (cfr. doc. 5), da calcolarsi a partire da luglio 2018 (data della risoluzione del contratto di leasing, cfr. doc. 8) sino all'effettivo rilascio del bene o comunque quella diversa somma ritenuta di giustizia, occorrendo in via equitativa.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oneri fiscali compresi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., premesso di essere proprietaria dell'immobile sito nel Comune di AS (FI), Loc. Sieci, Via Rossini n. 8, piano terreno, destinato ad uso negozio, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune, al Foglio 94,
Part. 229, Sub 4, piano T, Cat. C/2 e che l'IMPRESA INDIVIDUALE
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