Trib. Venezia, sentenza 08/01/2025, n. 93
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE DI VENEZIA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
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Il Giudice di Tribunale, dott. Fulvio Tancredi, ha pronunciato ex art. 281-terdecies c.p.c. la seguente
Sentenza nella causa civile n. 6701/2023 Ruolo Generale
Oggetto: diritto di cittadinanza promossa da
RO UI RE
EO AL RE
OM UI RE NI
IP CA AK RA
AR CA RA con l'avv. Sergio D'Acuti, come da procura in atti contro
Ministero dell'Interno con l'intervento del
Pubblico Ministero
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In data 07.01.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni nel merito come precisate dalle parti nelle note scritte depositate nel termine concesso ex art. 127-ter c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di RA FI, cittadina italiana nata a [...] con EL (RO) il 01.04.1895 (doc.1), emigrato in Brasile ed ivi deceduta, senza mai naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto i ricorrenti hanno dettagliatamente dedotto nel proprio ricorso introduttivo, il tutto come rappresentato dalla documentazione dimessa in giudizio dai medesimi ricorrenti, da intendersi qui integralmente
1
richiamata e riprodotta.
Il Ministero resistente non si è costituito in giudizio.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del
Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al
Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'ava RA FI era nata in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va osservato che la linea di discendenza rappresentata ed
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TRIBUNALE DI VENEZIA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
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Il Giudice di Tribunale, dott. Fulvio Tancredi, ha pronunciato ex art. 281-terdecies c.p.c. la seguente
Sentenza nella causa civile n. 6701/2023 Ruolo Generale
Oggetto: diritto di cittadinanza promossa da
RO UI RE
EO AL RE
OM UI RE NI
IP CA AK RA
AR CA RA con l'avv. Sergio D'Acuti, come da procura in atti contro
Ministero dell'Interno con l'intervento del
Pubblico Ministero
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In data 07.01.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni nel merito come precisate dalle parti nelle note scritte depositate nel termine concesso ex art. 127-ter c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di RA FI, cittadina italiana nata a [...] con EL (RO) il 01.04.1895 (doc.1), emigrato in Brasile ed ivi deceduta, senza mai naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto i ricorrenti hanno dettagliatamente dedotto nel proprio ricorso introduttivo, il tutto come rappresentato dalla documentazione dimessa in giudizio dai medesimi ricorrenti, da intendersi qui integralmente
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richiamata e riprodotta.
Il Ministero resistente non si è costituito in giudizio.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del
Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al
Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'ava RA FI era nata in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va osservato che la linea di discendenza rappresentata ed
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