Trib. Bologna, sentenza 04/01/2025, n. 7
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Silvia Migliori Giudice, dott.ssa Carmen Giraldi Giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8499/2024 r.g., promossa da
, nata a San Giovanni in [...] il 1° marzo 1969 (c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Chiarini del Foro di C.F._1
Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore e
[...]
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Carbonaro del Foro C.F._2
di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“I coniugi sottoscrivono il verbale alla presenza del sottoscritto cancelliere e contestualmente, unitamente ai propri difensori, chiedono che il Tribunale accolga il ricorso, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate” e riportate a verbale.
1 Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto”.
Il Tribunale, vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il il 5 luglio 2024 da e Parte_1 Parte_2
osservato che i ricorrenti, sentiti all'udienza del 10 dicembre 2024, hanno escluso una riconciliazione ed hanno confermato la volontà di divorziare espressa nel ricorso introduttivo, alle condizioni ivi previste e riportate a verbale;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio a San Giovanni in Persiceto (Bologna) il 6 settebre 1992 e che dall'unione dei coniugi sono nati tre figli, ora tutti maggiorenni, e , dei Per_1 Per_2 Per_3
quali quest'ultimo regolarmente occupato a tempo pieno indeterminato;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione prodotta, ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, essendosi la separazione dei coniugi protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dall'udienza presidenziale del 21 febbraio 2023, nel procedimento di separazione personale omologato con decreto del Tribunale di
Bologna del 6 marzo 2023;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni del divorzio concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
2
rilevato, in particolare, che fra le condizioni del divorzio concordate dai coniugi in sede di domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermata all'udienza del 10 giugno 2024, è previsto il trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“ Trasferimento immobiliare
I Signori e al fine di dare compiuta definizione dei Parte_1 Parte_2
reciproci rapporti economici e patrimoniali derivanti dal loro matrimonio ed a tacitazione di ogni altra questione economica tra loro esistente, ai sensi dell'art. 1376
c.c., convengono di effettuate il seguente trasferimento immobiliare:
Art. 1) Consenso ed oggetto
A tal fine la signora cede e trasferisce al sig. , che Parte_1 Parte_2
accetta ed acquista, e che essendo già titolare della restante quota di un mezzo diviene pieno proprietario dell'intero, la proprietà in ragione di 1/2 (un mezzo), che ad esso compete, di porzione di fabbricato sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO),
Viale della Repubblica n. 56 costituito da appartamento posto al piano 2 con annessa autorimessa al piano terra così, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune:
- foglio 71, Particella 427, Subalterno 13, categoria A/3 , classe 4, piano 2, vani 6, superficie catastale totale 108 mq, superficie catastale totale escluse aree scoperte
105 mq, rendita catastale € 790,18 (appartamento);
- foglio 71, Particella 427, Subalterno 9, categoria C/6, classe 5, piano T, consistenza 18 mq, superficie catastale 18 mq, rendita catastale € 111,55
(autorimessa);
Confini: vano scala, parti comuni, salvo altri (appartamento);
Testimone_1
la corte condominiale e parti comuni, salvo altri Controparte_1 Controparte_2
(autorimessa).
3
Alle unità immobiliari in oggetto competono la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione, il tutto come meglio specificato nel rogito di provenienza infra citato che qui viene integralmente richiamato;
art. 2) Provenienza
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla parte cedente per acquisto con atto del notaio di Bologna in data 26.09.1994 repertorio n. Persona_4
30758 raccolta n. 10614, registrato a Bologna il 11.10.1994 al n. 10780 e trascritto a
Bologna in data 06.10.1994 al registro generale n. 26724, registro particolare n.
16354, rettificato con trascrizione in data 29.01.1997, reg. gen. 4274, reg. part. 3100.
La quota in oggetto viene trasferita con riferimento ai beni descritti presi a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trovano con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e
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