Trib. Catania, sentenza 02/12/2024, n. 5812
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente rel dott. Lidia Greco Giudice dott. Davide Capizzello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1654/2024 R.G. promossa da:
, n. a GIARRE (CT) il 28/10/1991 (C.F.: ), rappr. e dif. Parte_1 C.F._1
dall'avv. VITALE LUCIA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
e da
, n. a CATANIA (CT) il 27/01/1993, (C.F.: ), rappr. e Parte_2 C.F._2
dif. dall'avv. ALESSI ANTONIO CRISTOFERO, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da accordo in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 10/04/2024 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto
d.lgs. 149 del 2022, e chiedevano a questo tribunale Parte_1 Parte_2
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la pronuncia della scioglimento del matrimonio celebrato in Riposto il 18/09/2014 e dal quale erano nati i figli e , rispettivamente, nel 2015 e nel 2016 Per_1
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano il decreto di omologa della separazione di questo Tribunale del 19.07.20223 esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente nominava sé stesso relatore ed assegnava termine per il deposito di note scritte in sostituzione