Trib. Palermo, sentenza 02/12/2024, n. 5876

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 02/12/2024, n. 5876
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 5876
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6959 dell'anno 2022 del Ruolo Generale de- gli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. BONFIGLIO MARINA parte ricorrente
CONTRO
(C.F. , con il patroci- Controparte_1 C.F._2
nio dell'avv. PULEO PATRIZIA parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario

OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza dell'11 giugno 2024 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia;

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del giudizio di se- parazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
La separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribu- nale di Palermo con sentenze n. 4997/2018 del 19 novembre 2018 e
n. 5038/2021 del 29 dicembre 2021.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione mate- riale e spirituale interrotta con la separazione.
Ne discende che deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente uf- ficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
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Con riferimento alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente va evidenziato che la sussistenza di una sperequazione tra
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le condizioni economico-patrimoniali delle parti, di sé sola, non può essere sufficiente ad attribuire il diritto all'assegno di divorzio, an- che alla luce della rilettura dei presupposti per l'attribuzione del re- lativo diritto, come fissati, da ultimo dalla Corte di Cassazione, con la nota sentenza 11/07/2018, n. 18287.
Secondo l'iter procedendi stabilito dall'orientamento da ultimo con- solidatosi, infatti, al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio si impone pre- liminarmente di verificare se il richiedente non sia titolare di redditi propri e sia privo di
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