Trib. Roma, sentenza 17/05/2024, n. 5837
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa S R, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10266 /2022 R.G. promossa
Da
, rappresentata e difesa dall'avv.to R. Stefano Parte_1
ricorrente
contro
, rappresentato e difeso dai Controparte_1
Funzionari Delegati
Resistente
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 29.3.22 e regolarmente notificato, esponeva in fatto Parte_1 quanto segue: era stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze dell' in CP_2
22.12.2003 e prendeva servizio il 19.01.2004 presso la Direzione Generale in via CP_2
Monzambano,10, con la qualifica :posizione organizzativa ed economica B1- nel profilo professionale “operatore Amministrativo (All.1) l con nota del 27.9.2012, comunicava CP_2 Org_ singolarmente a ciascun dipendente in servizio presso l' che, con decorrenza dall'1.10.2012, la titolarità del proprio contratto di lavoro sarebbe stata trasferita ex lege e senza soluzione di continuità dall al ;
il predetto , CP_2 Organizzazione_2 CP_1 con D.M. n. 341 del 1.10.2012, adottava disposizioni per l'istituzione, al proprio interno, della c.d. Org_
“ , in seguito denominata che tra Organizzazione_3
1
l'altro sancisce : al personale trasferitosi si applica la disciplina dei CCNL di categoria relativi al comparto dei e dell'Area I della dirigenza. Il personale trasferito mantiene il trattamento CP_3 economico fondamentale ed accessori, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento Nonché l'inquadramento previdenziale. ……” Ritenuto che il trasferimento della ricorrente dall al è avvenuto per disposizione di Org_5 CP_1 legge, è incontestabile che nel disporlo il legislatore ha statuito con l'art. 36, com. 5, del d.l.
n.98/2011, che è norma speciale, ed il suo precetto ha trovato conferma nell'art. 4, com. 3 del
D.M. di attuazione n. 341/2012 che: “……… Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. Nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti ”.
Quanto sopra è stato poi confermato nel DPCM del 30.9.2014, reso pubblico e registrato il
17.12.2014 che, a pag. 3 riporta integralmente quanto disposto dell'art. 36 del Dlgs,: “VISTO l'art.
36 com5, del decreto legge n.98 del 6 luglio 2011 convertito nelle legge n.111 del 15 luglio2011 il quale dispone……….., prevedendo altresì che il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento, nonché l'inquadramento previdenziale e che nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti . La volontà legislativa con quanto disposto dall'art. 36, 5° com. del D.L.
98/2011, poi dall'art.4 com. 3 del DM 341/12 per ultimo confermato dal DPCM del 17.12.2014, è uniforme nella direzione di conservare al personale transitato alle dipendenze del le CP_2 CP_4 voci delle retribuzioni accessorie che siano state corrisposte fino al momento del trasferimento in modo fisso e continuativo. La previsione di un assegno ad personam che cumuli il differenziale economico rispetto al trattamento spettante per CCNL di comparto. Infine il legislatore ha statuito Org_ che l'ispettorato di vigilanza (ex ) dell' trasferito al esercita ogni competenza CP_2 CP_1
e attività già attribuite e svolte presso “l'art. 36 del D.L. 98/11, com. 5, stabilisce infatti che CP_2 Cont l'agenzia (ossia la struttura di Vigilanza istituita presso il considerato che l'agenzia è stata soppressa ai sensi dell'art. 11, com.5 del D.L. 216/2011) : “esercita ogni competenza già attribuita in materia all'Ispettorato di Vigilanza sulle concessionarie autostradali e ad altri uffici CP_2 ovvero ad uffici di amministrazioni dello Stato, i quali sono conseguentemente soppressi a decorrere dal 1à gennaio 2012. Il personale degli uffici soppressi con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto,
è trasferito all' , per formarne il relativo ruolo organico”. Nello stesso senso il DM 341/2012 CP_5 Cont che ha confermato l'istituzione all'interno del della “ Organizzazione_3
, composta dagli ex dipendenti del settore IVCA che si occupavano solo e
[...] CP_2 specificatamente delle attività di Vigilanza non ponendo alcuna Organizzazione_6 distinzione tra le mansioni svolte dai ricorrenti nell'ente cedente con quelle espletate nell'ente cessionario. Infatti, l'art. 4, com.2, del suddetto D.M. stabilisce che: “che fino al definitivo inquadramento con Decreto del Presidente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il personale in servizio presso l'Ispettorato di vigilanza sulla concessionarie autostradali alla data del 31 maggio
2
2012 con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato prosegue la propria attività presso le attuali sedi di servizio continuando a svolgere i compiti attribuiti . Le disposizione dell'art.
36 del D.L. 98/11 del D.M. n.341 del 01.10.2012 sono state confermate successivamente nel
DPCM, registrato il 17.12.2014 La ricorrente per l'effetto della normativa sopra citata è stata trasferita da al ora CP_2 Organizzazione_2 [...]
a decorrere dal 1 ottobre 2012 in base all'art. 36 Organizzazione_7 del D.L. n. 98/2011.2. Continua ad espletare al Controparte_1 le mansioni che svolgeva in . Per tutto il periodo in cui ha lavorato in la
[...] Org_8 CP_2 ricorrente ha percepito le voci accessorie fisse e continuative :” premio di produzione” dal 19 gennaio 2004 ed “indennità di rischio” oltre il valore “dell' Sanitaria Integrativa”, con il Org_9 passaggio al Ministero, non sono state
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa S R, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10266 /2022 R.G. promossa
Da
, rappresentata e difesa dall'avv.to R. Stefano Parte_1
ricorrente
contro
, rappresentato e difeso dai Controparte_1
Funzionari Delegati
Resistente
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 29.3.22 e regolarmente notificato, esponeva in fatto Parte_1 quanto segue: era stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze dell' in CP_2
22.12.2003 e prendeva servizio il 19.01.2004 presso la Direzione Generale in via CP_2
Monzambano,10, con la qualifica :posizione organizzativa ed economica B1- nel profilo professionale “operatore Amministrativo (All.1) l con nota del 27.9.2012, comunicava CP_2 Org_ singolarmente a ciascun dipendente in servizio presso l' che, con decorrenza dall'1.10.2012, la titolarità del proprio contratto di lavoro sarebbe stata trasferita ex lege e senza soluzione di continuità dall al ;
il predetto , CP_2 Organizzazione_2 CP_1 con D.M. n. 341 del 1.10.2012, adottava disposizioni per l'istituzione, al proprio interno, della c.d. Org_
“ , in seguito denominata che tra Organizzazione_3
1
l'altro sancisce : al personale trasferitosi si applica la disciplina dei CCNL di categoria relativi al comparto dei e dell'Area I della dirigenza. Il personale trasferito mantiene il trattamento CP_3 economico fondamentale ed accessori, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento Nonché l'inquadramento previdenziale. ……” Ritenuto che il trasferimento della ricorrente dall al è avvenuto per disposizione di Org_5 CP_1 legge, è incontestabile che nel disporlo il legislatore ha statuito con l'art. 36, com. 5, del d.l.
n.98/2011, che è norma speciale, ed il suo precetto ha trovato conferma nell'art. 4, com. 3 del
D.M. di attuazione n. 341/2012 che: “……… Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. Nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti ”.
Quanto sopra è stato poi confermato nel DPCM del 30.9.2014, reso pubblico e registrato il
17.12.2014 che, a pag. 3 riporta integralmente quanto disposto dell'art. 36 del Dlgs,: “VISTO l'art.
36 com5, del decreto legge n.98 del 6 luglio 2011 convertito nelle legge n.111 del 15 luglio2011 il quale dispone……….., prevedendo altresì che il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento, nonché l'inquadramento previdenziale e che nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti . La volontà legislativa con quanto disposto dall'art. 36, 5° com. del D.L.
98/2011, poi dall'art.4 com. 3 del DM 341/12 per ultimo confermato dal DPCM del 17.12.2014, è uniforme nella direzione di conservare al personale transitato alle dipendenze del le CP_2 CP_4 voci delle retribuzioni accessorie che siano state corrisposte fino al momento del trasferimento in modo fisso e continuativo. La previsione di un assegno ad personam che cumuli il differenziale economico rispetto al trattamento spettante per CCNL di comparto. Infine il legislatore ha statuito Org_ che l'ispettorato di vigilanza (ex ) dell' trasferito al esercita ogni competenza CP_2 CP_1
e attività già attribuite e svolte presso “l'art. 36 del D.L. 98/11, com. 5, stabilisce infatti che CP_2 Cont l'agenzia (ossia la struttura di Vigilanza istituita presso il considerato che l'agenzia è stata soppressa ai sensi dell'art. 11, com.5 del D.L. 216/2011) : “esercita ogni competenza già attribuita in materia all'Ispettorato di Vigilanza sulle concessionarie autostradali e ad altri uffici CP_2 ovvero ad uffici di amministrazioni dello Stato, i quali sono conseguentemente soppressi a decorrere dal 1à gennaio 2012. Il personale degli uffici soppressi con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto,
è trasferito all' , per formarne il relativo ruolo organico”. Nello stesso senso il DM 341/2012 CP_5 Cont che ha confermato l'istituzione all'interno del della “ Organizzazione_3
, composta dagli ex dipendenti del settore IVCA che si occupavano solo e
[...] CP_2 specificatamente delle attività di Vigilanza non ponendo alcuna Organizzazione_6 distinzione tra le mansioni svolte dai ricorrenti nell'ente cedente con quelle espletate nell'ente cessionario. Infatti, l'art. 4, com.2, del suddetto D.M. stabilisce che: “che fino al definitivo inquadramento con Decreto del Presidente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il personale in servizio presso l'Ispettorato di vigilanza sulla concessionarie autostradali alla data del 31 maggio
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2012 con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato prosegue la propria attività presso le attuali sedi di servizio continuando a svolgere i compiti attribuiti . Le disposizione dell'art.
36 del D.L. 98/11 del D.M. n.341 del 01.10.2012 sono state confermate successivamente nel
DPCM, registrato il 17.12.2014 La ricorrente per l'effetto della normativa sopra citata è stata trasferita da al ora CP_2 Organizzazione_2 [...]
a decorrere dal 1 ottobre 2012 in base all'art. 36 Organizzazione_7 del D.L. n. 98/2011.2. Continua ad espletare al Controparte_1 le mansioni che svolgeva in . Per tutto il periodo in cui ha lavorato in la
[...] Org_8 CP_2 ricorrente ha percepito le voci accessorie fisse e continuative :” premio di produzione” dal 19 gennaio 2004 ed “indennità di rischio” oltre il valore “dell' Sanitaria Integrativa”, con il Org_9 passaggio al Ministero, non sono state
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