Trib. Lucca, sentenza 03/12/2024, n. 499
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Testo completo
N. R.G. 4286/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 27/11/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 24/9/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato STEFANIA Parte_1 C.F._1
BERNARDINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Piano di Coreglia (LU), via di Coreglia n. 84, giusta procura in atti
e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
ILARIA PELLEGRINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Castelnuovo
Garfagnana (LU), viale Giovanni Pascoli n. 44, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. I coniugi vivranno separati liberi di fissare la propria residenza, domicilio o dimora ove riterranno più opportuno, con reciproco impegno a comunicarsi tempestivamente ogni eventuale mutamento fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio . Per_1
2. Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi. La potestà genitoriale sarà Per_1 esercitata dai genitori congiuntamente per le decisioni di carattere straordinario e di particolare importanza, mentre sarà esercitata dal singolo genitore presso cui il figlio si troverà per le decisioni di carattere quotidiano ed ordinario. In ordine alla frequentazione del figlio con i genitori, Per_1 viene stabilito che la collocazione del minore avrà carattere paritario e seguirà un calendario concordato (che potrà variare nel corso del tempo in ragione delle esigenze scolastiche del figlio)
1
che prevede ed approvato dalle parti il seguente calendario:
a) alternanza dei fine settimana con uno e l'altro genitore ed a seguire il seguente schema:
PRIMA SETTIMANA SECONDA SETTIMANA
Lunedi - babbo – mamma Per_2
– babbo – mamma Per_3 Per_3
- babbo – mamma Per_4 Per_4
– mamma – babbo Per_5 Per_5
– mamma – babbo Per_6 Per_6
– babbo – mamma Per_7 Per_7
– babbo – mamma Per_8 Per_8
e così a seguire, prevedendo che, nei giorni infrasettimanali in cui il minore si trova con il padre, la madre possa andare a fargli visita, mentre in quelli in cui è con la madre, il padre possa andare a fargli visita, il tutto, ovviamente, compatibilmente con gli impegni, scolastici ed extrascolastici, di
;
Per_1
b) le parti concordano fin d'ora che nel caso in cui la madre, per ragioni lavorative, o per qualsiasi altra ragione, non possa accudire il figlio e tenerlo presso di sé nei giorni a lei assegnati, lo terrà il padre e quindi, a tal fine la madre dovrà avvertire il padre il quale, essendo pensionato, è sempre disponibile a sostituire la madre ed a tenere il figlio con sé ed a seguirlo nei suoi impegni scolastici