Trib. Civitavecchia, sentenza 01/02/2024, n. 51
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Irene Abrusci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1376 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2020 e vertente
TRA
UL TO GH, rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Murineddu per procura alle liti
RICORRENTE
E
INPS, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carla Fiorillo sito in Via delle
Clivie n. 22 Civitavecchia, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Ruperto in forza di procura generale alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 7.10.2020, UL TO GH, sostenendo la scorrettezza della determinazione dell'ammontare della pensione con decorrenza 1 ottobre
2005 e dei supplementi di pensione con decorrenza 1 febbraio 2011 e 1 giugno 2014 in quanto, a suo avviso, sarebbe stata erroneamente conteggiata solo una parte dei contributi effettivamente versati e/o accreditati e per errata e/o parziale applicazione dell'art. 4, comma
8, D.Lgs. 181/1997 chiedeva al Tribunale di:
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- accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti dell'INPS (in qualità di successore a titolo universale dell'ENPALS – Ente Nazionale di Previdenza ed
Assistenza dei Lavoratori dello Spettacolo, soppresso ex art. 21 d.l. 06.12.2011 n.
201 pubblicato sulla G.U. n. 284 del 06.12.2011, convertito ex lege 214 del
22.12.2011) di liquidazione della pensione e dei supplementi con decorrenza rispettivamente dal 1 OTTOBRE 2005, 1 FEBBRAIO 2011 e 1 GIUGNO 2014 nella parte in cui determinano la Quota B della pensione e del supplemento utilizzando un numero di contributi giornalieri “inferiore” rispetto a quelli risultanti dall'estratto contributivo in atti e utilizzando come base di calcolo la media delle retribuzioni, “ridotte” al limite di lire 315.000, rivalutate, a decorrere dal 1 gennaio
1998, anno per anno sulla base dell'indice ISTAT;
- accertare e dichiarare che il numero di contributi giornalieri di competenza: della
Quota B della pensione è pari a 2.826;
della Quota B del supplemento con decorrenza 1.02.2011 è pari a 836;
della Quota B del supplemento con decorrenza
1.06.2014 è pari a 642;
salvo per tutti i diversi numeri ritenuti di giustizia;
- accertare e dichiarare che gli importi della Quota B devono essere determinati utilizzando come base di calcolo, per la pensione, la media delle migliori 1.900 retribuzioni, ridotte al limite della retribuzione imponibile a fini previdenziali, pari a lire 1.000.000, rivalutate secondo indice ISTAT a decorrere dal 1.1.1998, e per i supplementi la media delle retribuzioni del periodo di competenza di ognuno
(sempre ridotte al limite della retribuzione imponibile a fini previdenziali, pari a lire
1.000.000, rivalutate secondo indice ISTAT a decorrere dal 1.1.1998), e quindi utilizzando come base di calcolo un importo pari a € 650,04, per la pensione, a €
538,94 per il supplemento con decorrenza 1 febbraio 2011 ed a € 569,89 per il supplemento con decorrenza 1 giugno 2014, salvo, per tutti, quelli diversi ritenuti di giustizia;
utilizzando “tutti” i contributi giornalieri del periodo di competenza risultanti dall'estratto contributivo in atti e pari rispettivamente a 2.826 per la pensione, a 836 per il supplemento con decorrenza 1 febbraio 2011 ed a 642 per il supplemento con decorrenza 1 giugno 2014, salvo per tutti il diverso numero ritenuto di giustizia;
- accertare e dichiarare che la Quota B della pensione e dei supplementi devono
quindi essere determinati in un importo mensile lordo complessivo pari rispettivamente a € 1.681,18 per la pensione, € 447,44 per il supplemento con
2
decorrenza 1 FEBBRAIO 2011, ed a € 364,59 per il supplemento con decorrenza 1
GIUGNO 2014, o in quello diverso ritenuto di giustizia;
- per l'effetto, condannare l'INPS, a procedere alla
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