Trib. Ragusa, sentenza 15/10/2024, n. 1585

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ragusa, sentenza 15/10/2024, n. 1585
Giurisdizione : Trib. Ragusa
Numero : 1585
Data del deposito : 15 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile

N. R.G. 359 2017
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel procedimento in epigrafe, promosso da AL VA (c.f.
[...]), con l'avv. MICIELI GIUSEPPA;
attore contro
CARIFIN ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE (c.f. 02186491201), con l'avv.
MARINONI ILARIA;
convenuto nonché nei confronti di
RUBICON SPV S.R.L. (c.f. 10376700968), tramite la propria procuratrice
CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A. (c.f. 06374460969), con l'avv.
MARINONI ILARIA;

IFIS NPL INVESTING S.P.A. (c.f. 04494710272), tramite la propria procuratrice
IFIS NPL SERVICING S.P.A. (c.f. 04602210272), con l'avv. PESENTI MARCO
e l'avv. DISTEFANO GIOVANNI;
intervenuti ex art. 111 c.p.c.
avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.

FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18/1/2017 TO
ME proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
2104/2016, emesso da questo Tribunale l'1/12/2016, per il pagamento della complessiva somma di € 13.757,55.
Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 19/4/2017, la
RI IA S.p.A. in liquidazione chiedeva:
- preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

- nel merito, rigettare le domande attoree in quanto infondate.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 27/12/2017 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Espletata la CTU, con ordinanza del 19/6/2018 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con comparsa ex art. 111 c.p.c. del 16/12/2020 si costituiva Rubicon SPV S.r.l., quale cessionaria del credito azionato.
Con comparsa ex art. 111 c.p.c. del 21/12/2022 si costituiva Ifis NPL Investing
S.p.A., e per essa la mandataria Ifis NPL Servicing S.p.A., quale cessionaria del credito azionato.
L'attore ha contestato l'effettività della prima di tali cessioni, peraltro evidenziando che la stessa sarebbe avvenuta ancor prima dell'introduzione del giudizio.
***
Va premesso che la modalità di trattazione di cui all'art. 127 ter c.p.c. può sostituire anche l'udienza di discussione orale e decisione della causa. Infatti la collocazione sistematica di tale disposizione e la sua lettura congiunta con l'art. 281 sexies c.p.c. portano a ritenere che tale modulo procedimentale possa essere adottato per lo svolgimento di tutte le attività processuali che altrimenti si sarebbero svolte in un'udienza che non avrebbe richiesto la presenza di soggetti diversi da quelli ivi indicati, e che pertanto il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note ben può essere la sentenza.
Le parti, del resto, non esercitando la facoltà di cui all'art. 127 ter co. 2 c.p.c., hanno acconsentito a tale modalità di decisione della causa.
Ciò posto, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della Rubicon SPV S.r.l. è inammissibile per difetto d'interesse. Occorre in primo luogo rilevare la questione dell'intervenuta cessione non incide sull'esistenza né sulla consistenza del debito, ma solo sull'individuazione del soggetto a favore del quale il debitore dovrà eseguire la prestazione. L'interesse del debitore ceduto a contestare la titolarità del credito in capo alla cedente od alla cessionaria che gli richieda il pagamento deriva quindi esclusivamente dalla possibilità che analoga richiesta possa successivamente provenire anche rispettivamente dalla cessionaria o dalla cedente.
Quando al medesimo giudizio partecipino tutti i soggetti coinvolti nella cessione, la questione attiene esclusivamente ai rapporti tra cedente e cessionario e il ceduto non ha alcun interesse a dedurre sul punto perché la relativa statuizione giudiziale, facendo stato nei confronti di tutte queste parti, impedisce a chi tra cedente e cessionario risulti soccombente di successivamente richiedere il pagamento al ceduto. Del resto, la totale estraneità del ceduto alla questione della titolarità dell'obbligazione dal lato passivo si evince dall'art. 109 c.p.c. che ne consente
l'estromissione quando tale questione costituisca l'unico oggetto del giudizio.
Nel caso di specie, Rubicon SPV s.r.l. ha dedotto di aver acquistato il credito da
RI IA S.p.A. in liquidazione la quale, omettendo di partecipare alle fasi successive del giudizio, non ha contestato tale affermazione. Ne deriva che
l'intervenuta cessione, e quindi la titolarità del credito in capo a Rubicon SPV s.r.l.
è pacifica tra cedente e cessionaria, il che, per quanto sopra esposto, fa venir meno
l'interesse degli opponenti a contestare l'intervenuta cessione.
Venendo al merito, la pretesa azionata in sede monitoria (per euro 13.757,55 oltre interessi e spese) si fonda sul contratto di finanziamento n. 106663 del 12/10/2004 concesso a TO ME dalla RI IA S.p.A. (cfr. all. 1 al ricorso per decreto ingiuntivo).
Con i primi due motivi di opposizione l'opponente ha eccepito che le somme portate dal decreto ingiuntivo non sarebbero dovute per mancanza di idoneo supporto probatorio del credito. In particolare, lamenta il fatto che la opposta, in sede monitoria, si sia limitata a produrre non un estratto conto certificato ex art. 50
D.lgs. n. 385/93
, bensì un mero saldaconto. Tale doglianza è manifestamente infondata in quanto la citata disposizione prevede che “la BA d'IA e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno
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