Trib. Roma, sentenza 05/11/2024, n. 16794
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Testo completo
N. R.G. 33163/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
SI MO srl già denominata SI MO di SI AB & C. Sas,
con l'Avv. Francesco Santangelo del Foro di Piacenza indirizzo di posta certificata
avv.f.santangelo@pec.it elettivamente domiciliato come in atti.
ATTRICE
Contro
Prefettura di Roma – in persona del Prefetto – rappresentata e difesa all'avvocatura
generale normativamente domiciliata nella sua nota sede di Roma, Via dei Portoghesi n. 2
CONVENUTA
Oggetto: disapplicazione atto amministrativo e condanna al pagamento di crediti.
pagina1 di 6 Conclusioni per parte attrice. “ Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del D.L. 269/03, ricostruite le singole posizioni della
SI MO di SI AB & C. S.A.S. e le tariffe vigenti ed applicate dal
Commissario di Governo, condannare la PREFTTURA DI ROMA, Ufficio Territoriale del
Governo, in persona del Prefetto pro-tempore, cod. fisc. 80197350582, con sede in Roma,
Via IV Novembre 119/a, al pagamento, in favore della SI MO di SI AB
& C. S.A.S, della somma di € 288.050,79 oltre IVA come liquidato dal CTU in atti, ovvero
di quella somma maggiore o minore risultante in corso di causa;
oltre interessi moratori e
rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”
Conclusioni per parte convenuta: “Voglia il Tribunale adito rigettare le domande attrici ,
con ogni conseguente statuizione in ordine a spese , competenze ed onorari “.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla parte attrice è fondata e dev'esser accolta.
In sostituzione del giudice originariamente incaricato dell'istruzione e decisione della presente controversia giusto decreto di riassegnazione del 10.11.2023 lo scrivente rende la presente sentenza a senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa
e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parisi Motors s.r.s. società depositaria di autoveicoli, premesso di aver svolto il servizio di recupero e custodia di autoveicoli in favore della convenuta ha fatto richiamo alla pronuncia della sentenza della Corte
Costituzionale 92/2013 che aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art 38 del D.L.
269/2003, ed ha chiesto che il giudice adito., operata la ricostruzione delle singole posizioni dei mezzi custoditi per la convenuta, e disapplicato il provvedimento amministrativo di liquidazione emesso sulla base della norma dichiarata incostituzionale condannasse alla pagamento dei dovuti oneri di custodia sulla base della legislazione previgente che quantificava nei termini.
pagina2 di 6
Si è costituita la Prefettura per il tramite dell'avvocatura generale dello stato ed ha chiesto il rigetto della domanda proposta dall'attrice. Dopo aver ricostruito l'evoluzione del sistema che aveva portato alla emanazione dell'articolo 38 D.L. 269/2003, ha evidenziato, in diritto, che l'efficacia retroattiva di una sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di una norma di legge non si estende ai rapporti esauriti, ossia a quei rapporti che, sorti precedentemente alla pronuncia della Corte Costituzionale, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche oramai consolidate ed intangibili, in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività dei provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del loro decorso dei termini di prescrizione o di decadenza, ovvero del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale (Tribunale di Roma, 14 febbraio 1995).
Precisamente, ha evidenziato esser notorio che una sentenza della Corte
Costituzionale statuisca soltanto per il futuro e non per il passato, facendo salvi i diritti acquisiti. E' vero quanto si deduce, la pronuncia di illegittimità costituzionale comporta non l'abrogazione o la declaratoria di inesistenza o di nullità, o l'annullamento della norma dichiarata contraria alla Costituzione, bensì la disapplicazione della stessa, dando luogo ad un fenomeno che si colloca, sul piano effettuale, in una posizione intermedia tra
l'abrogazione, avente di regola efficacia ex nunc, e l'annullamento che, normalmente, produce effetti ex tunc.
Fuori dalle ipotesi, aventi carattere di eccezionalità, in cui essa travolge tutti gli effetti degli atti compiuti in base alla norma illegittima, la dichiarazione di incostituzionalità comporta la caducazione dei soli effetti non definitivi e, nei rapporti ancora in corso di svolgimento, anche degli effetti successivi alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale, restando quindi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
SI MO srl già denominata SI MO di SI AB & C. Sas,
con l'Avv. Francesco Santangelo del Foro di Piacenza indirizzo di posta certificata
avv.f.santangelo@pec.it elettivamente domiciliato come in atti.
ATTRICE
Contro
Prefettura di Roma – in persona del Prefetto – rappresentata e difesa all'avvocatura
generale normativamente domiciliata nella sua nota sede di Roma, Via dei Portoghesi n. 2
CONVENUTA
Oggetto: disapplicazione atto amministrativo e condanna al pagamento di crediti.
pagina1 di 6 Conclusioni per parte attrice. “ Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del D.L. 269/03, ricostruite le singole posizioni della
SI MO di SI AB & C. S.A.S. e le tariffe vigenti ed applicate dal
Commissario di Governo, condannare la PREFTTURA DI ROMA, Ufficio Territoriale del
Governo, in persona del Prefetto pro-tempore, cod. fisc. 80197350582, con sede in Roma,
Via IV Novembre 119/a, al pagamento, in favore della SI MO di SI AB
& C. S.A.S, della somma di € 288.050,79 oltre IVA come liquidato dal CTU in atti, ovvero
di quella somma maggiore o minore risultante in corso di causa;
oltre interessi moratori e
rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”
Conclusioni per parte convenuta: “Voglia il Tribunale adito rigettare le domande attrici ,
con ogni conseguente statuizione in ordine a spese , competenze ed onorari “.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla parte attrice è fondata e dev'esser accolta.
In sostituzione del giudice originariamente incaricato dell'istruzione e decisione della presente controversia giusto decreto di riassegnazione del 10.11.2023 lo scrivente rende la presente sentenza a senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa
e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parisi Motors s.r.s. società depositaria di autoveicoli, premesso di aver svolto il servizio di recupero e custodia di autoveicoli in favore della convenuta ha fatto richiamo alla pronuncia della sentenza della Corte
Costituzionale 92/2013 che aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art 38 del D.L.
269/2003, ed ha chiesto che il giudice adito., operata la ricostruzione delle singole posizioni dei mezzi custoditi per la convenuta, e disapplicato il provvedimento amministrativo di liquidazione emesso sulla base della norma dichiarata incostituzionale condannasse alla pagamento dei dovuti oneri di custodia sulla base della legislazione previgente che quantificava nei termini.
pagina2 di 6
Si è costituita la Prefettura per il tramite dell'avvocatura generale dello stato ed ha chiesto il rigetto della domanda proposta dall'attrice. Dopo aver ricostruito l'evoluzione del sistema che aveva portato alla emanazione dell'articolo 38 D.L. 269/2003, ha evidenziato, in diritto, che l'efficacia retroattiva di una sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di una norma di legge non si estende ai rapporti esauriti, ossia a quei rapporti che, sorti precedentemente alla pronuncia della Corte Costituzionale, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche oramai consolidate ed intangibili, in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività dei provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del loro decorso dei termini di prescrizione o di decadenza, ovvero del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale (Tribunale di Roma, 14 febbraio 1995).
Precisamente, ha evidenziato esser notorio che una sentenza della Corte
Costituzionale statuisca soltanto per il futuro e non per il passato, facendo salvi i diritti acquisiti. E' vero quanto si deduce, la pronuncia di illegittimità costituzionale comporta non l'abrogazione o la declaratoria di inesistenza o di nullità, o l'annullamento della norma dichiarata contraria alla Costituzione, bensì la disapplicazione della stessa, dando luogo ad un fenomeno che si colloca, sul piano effettuale, in una posizione intermedia tra
l'abrogazione, avente di regola efficacia ex nunc, e l'annullamento che, normalmente, produce effetti ex tunc.
Fuori dalle ipotesi, aventi carattere di eccezionalità, in cui essa travolge tutti gli effetti degli atti compiuti in base alla norma illegittima, la dichiarazione di incostituzionalità comporta la caducazione dei soli effetti non definitivi e, nei rapporti ancora in corso di svolgimento, anche degli effetti successivi alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale, restando quindi
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