Trib. Belluno, sentenza 04/12/2024, n. 351
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. Umberto Giacomelli presidente
- dott. ssa Chiara Sandini giudice rel.
- dott. Beniamino Margiotta giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 74/2024 RG promosso da
nata a [...] il [...], assistita in giudizio dall'avv. Parte_1
ALPAGOTTI CLAUDIA
e da
, nato a [...] il [...], assistito in giudizio dall'avv. Controparte_1
RICCITIELLO CRISTIANA
PM INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: “si insiste per le conclusioni formulate nel ricorso
introduttivo dal n. 1 al n. 4;
per quel che riguarda le conclusioni svolte in via subordinata al n. 4,
si chiede che, in aderenza alle stesse indicazioni del Consultorio Familiare, alle pagine 10 e 11
della relazione 5.11.24, sia confermato il collocamento di presso la casa materna, a San Per_1
Gregorio nelle Alpi, loc. Luni, via Don Natale Carli n. 3, con suo trasferimento anagrafico
presso tale alloggio.
Per quel che riguarda le conclusioni di cui al n. 5 del ricorso, in accordo con il patrocinio del
convenuto sig. sia stabilito l'obbligo di quest'ultimo di concorrere al Controparte_1
mantenimento della figlia con la somma di € 100,00 mensili, oltre alla quota parte di spese
straordinarie, con facoltà per la ricorrente di richiedere l'assegno unico universale al 100%.
1 Le parti concordemente rinunciano alla celebrazione dell'udienza e ad eventuali note conclusive, con compensazione delle spese di lite.”
OGGETTO: altri istituti di diritto di famiglia
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/01/2024 agiva in giudizio formulando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Accertato che non sussiste alcun pericolo di pregiudizio per la minore
siano revocate, ai sensi dell'art. 333, comma 2, c.c., le disposizioni del Persona_2
Tribunale per i Minorenni di Venezia (all. 3 e 4) limitative della responsabilità genitoriale della ricorrente sig.ra e sia la medesima pienamente reintegrata nella potestà Parte_1
genitoriale sulla predetta minore.
2. Disposto il reintegro della ricorrente nella piena potestà genitoriale sulla figlia Persona_2 sia altresì disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con
[...]
autorizzazione al trasferimento della sua residenza presso l'attuale alloggio familiare della sig.ra sito a San Gregorio nelle Alpi, loc. Luni, via Don Natale Carli n. 3;
i Parte_1 nonni materni continueranno a contribuire all'accudimento della minore, sulla scorta del piano genitoriale allegato sub 14 e della loro dichiarazione prodotta sub 15.
3. Il rapporto fra la minore ed il padre permanga in capo ai Servizi Sociali, ed in particolare all'U.O.C. Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori- Sede di EL.
4. In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di revoca delle disposizioni limitativa della responsabilità genitoriale e di pieno reintegro della ricorrente nella potestà genitoriale, siano stabilite in modo preciso le competenze dei Servizi Sociali e dei genitori a potestà affievolita.
5. In ogni caso, sia disposto l'obbligo per il sig. di corrispondere a titolo di Controparte_1 concorso al mantenimento della figlia la somma di € 300,00 per 12 mesi l'anno, e di Per_1
corrispondere la metà delle spese straordinarie, per la cui individuazione si terrà conto del protocollo del Tribunale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. Umberto Giacomelli presidente
- dott. ssa Chiara Sandini giudice rel.
- dott. Beniamino Margiotta giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 74/2024 RG promosso da
nata a [...] il [...], assistita in giudizio dall'avv. Parte_1
ALPAGOTTI CLAUDIA
e da
, nato a [...] il [...], assistito in giudizio dall'avv. Controparte_1
RICCITIELLO CRISTIANA
PM INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: “si insiste per le conclusioni formulate nel ricorso
introduttivo dal n. 1 al n. 4;
per quel che riguarda le conclusioni svolte in via subordinata al n. 4,
si chiede che, in aderenza alle stesse indicazioni del Consultorio Familiare, alle pagine 10 e 11
della relazione 5.11.24, sia confermato il collocamento di presso la casa materna, a San Per_1
Gregorio nelle Alpi, loc. Luni, via Don Natale Carli n. 3, con suo trasferimento anagrafico
presso tale alloggio.
Per quel che riguarda le conclusioni di cui al n. 5 del ricorso, in accordo con il patrocinio del
convenuto sig. sia stabilito l'obbligo di quest'ultimo di concorrere al Controparte_1
mantenimento della figlia con la somma di € 100,00 mensili, oltre alla quota parte di spese
straordinarie, con facoltà per la ricorrente di richiedere l'assegno unico universale al 100%.
1 Le parti concordemente rinunciano alla celebrazione dell'udienza e ad eventuali note conclusive, con compensazione delle spese di lite.”
OGGETTO: altri istituti di diritto di famiglia
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/01/2024 agiva in giudizio formulando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Accertato che non sussiste alcun pericolo di pregiudizio per la minore
siano revocate, ai sensi dell'art. 333, comma 2, c.c., le disposizioni del Persona_2
Tribunale per i Minorenni di Venezia (all. 3 e 4) limitative della responsabilità genitoriale della ricorrente sig.ra e sia la medesima pienamente reintegrata nella potestà Parte_1
genitoriale sulla predetta minore.
2. Disposto il reintegro della ricorrente nella piena potestà genitoriale sulla figlia Persona_2 sia altresì disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con
[...]
autorizzazione al trasferimento della sua residenza presso l'attuale alloggio familiare della sig.ra sito a San Gregorio nelle Alpi, loc. Luni, via Don Natale Carli n. 3;
i Parte_1 nonni materni continueranno a contribuire all'accudimento della minore, sulla scorta del piano genitoriale allegato sub 14 e della loro dichiarazione prodotta sub 15.
3. Il rapporto fra la minore ed il padre permanga in capo ai Servizi Sociali, ed in particolare all'U.O.C. Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori- Sede di EL.
4. In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di revoca delle disposizioni limitativa della responsabilità genitoriale e di pieno reintegro della ricorrente nella potestà genitoriale, siano stabilite in modo preciso le competenze dei Servizi Sociali e dei genitori a potestà affievolita.
5. In ogni caso, sia disposto l'obbligo per il sig. di corrispondere a titolo di Controparte_1 concorso al mantenimento della figlia la somma di € 300,00 per 12 mesi l'anno, e di Per_1
corrispondere la metà delle spese straordinarie, per la cui individuazione si terrà conto del protocollo del Tribunale
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