Trib. Caltanissetta, sentenza 12/07/2024, n. 327

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Caltanissetta, sentenza 12/07/2024, n. 327
Giurisdizione : Trib. Caltanissetta
Numero : 327
Data del deposito : 12 luglio 2024

Testo completo

Nr. 1114/2022 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine dell'11/6/2024, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo”, promossa da:
IO CA (C.F.: [...]) con il patrocinio dell'avv. MASSIMO AMICO (C.F.:[...]), con domicilio eletto in San Cataldo (CL), Viale della Rinascita n. 6/F, ricorrente contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore (C.F. 80185250588), UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SICILIA, (C.F.80018500829) in persona del Direttore Generale p.t, AMBITO TERRITORIALE DI CALTANISSETTA ED ENNA (C.F. 80002120865), in persona del Dirigente p.t., IISS LUIGI RUSSO, in persona del dirigente scolastico (C.F. 80004840858), con il patrocinio ope legis dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (C.F. 80008320857), elettivamente domiciliati in via Libertà n. 174, Caltanissetta resistenti

CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
«Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente a svolgere l'incarico di docente a tempo determinato di scuola secondaria di secondo grado alle dipendenze del MIUR, contestualmente allo svolgimento dell'incarico e delle funzioni di Giudice di Pace;- Per l'effetto, annullare e/o revocare e/o comunque ritenere e dichiarare illegittimo
e/o nullo e/o inefficace il decreto del 04/01/2022 con il quale l'I.I.S.S. IG SO di Caltanissetta ha dichiarato il prof. GI ST decaduto dall'impiego di docente a tempo determinato presso il medesimo Istituto dichiarando, nel contempo, risolto il contratto di lavoro stipulato tra le parti in data 09/10/2021;
per l'effetto, ritenere
e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione delle retribuzioni non percepite dal 17.12.2021, data di efficacia della impugnata risoluzione contrattuale, sino alla naturale scadenza del contratto a tempo determinato prevista per il 30/06/2022 o al medesimo importo, o differente così come determinato dal Giudice in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno, condannando le Amministrazioni resistenti al relativo pagamento;
- adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente, ivi incluso, il riconoscimento del punteggio ai sensi di legge per il servizio che il ricorrente avrebbe prestato sino a completamento dell'incarico».

Per parte resistente:
1

«Nel merito, respingere il ricorso proposto, perché infondato in punto di fatto e di diritto;
- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di tutte le Amministrazioni intimate a differenza del Ministero dell'Istruzione».

Ragioni della decisione
CA IO, con ricorso depositato in data 08/08/2022, ha agito per
l'annullamento e/o la revoca del decreto di decadenza dall'impiego pubblico dell'IISS
IG SO di Caltanissetta, prot.0000143 del 4.1.22 e della conseguente risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato notificato in data 04/01/2022 (cfr. doc. 1), impugnato in data 22/02/2022 (cfr. doc. 2), nonché per il risarcimento del danno conseguente.
Ha allegato in fatto di essere stato docente non di ruolo di scuola secondaria di secondo grado, su posto di sostegno per la classe di concorso A046, presso l'IISS IG SO di Caltanissetta come da contratto del 09/10/2021 prot. 11017 (cfr. doc. 3).
Ha rappresentato inoltre di ricoprire l'incarico di Giudice di Pace presso l'Ufficio di
Caltanissetta, dal 1° giugno 2020, giusto provvedimento del C.S.M. del 09/12/2020, prot. 553/2020 (cfr. doc. 4).
Per tale ragione è stato invitato, con nota prot. n. 0012976 del 12/11/2021 redatta dall'I.I.S.S. IG SO (cfr. doc. n. 6), a produrre autorizzazione allo svolgimento dell'attività di docente ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs 165/2001. Ha risposto alla superiore richiesta con nota del 16/11/2021 (cfr. doc. 7), evidenziando l'assenza dell'incompatibilità tra i due incarichi, con conseguente impossibilità di chiedere
l'autorizzazione in argomento, attesa l'intervenuta riforma della magistratura onoraria, perfezionatasi a mezzo della L. n. 57/2016 e del successivo D. Lgs. n.116/2017.
In seguito, con nota del 03/12/2021 prot. 0014192 (cfr. doc. 8) l'IISS IG SO, ha comunque invitato il docente a rimuovere l'asserita incompatibilità entro il termine di giorni 15, pena la decadenza dall'impiego di docente a tempo determinato.
Con nota del 04/01/2022 (cfr. doc. 1) l'IISS IG SO, ritenendo, sussistente l'asserita incompatibilità ha dichiarato, con decorrenza dal 17.12.2021, la decadenza dall'impiego di docente a tempo determinato con conseguente risoluzione del contratto di lavoro del
09/10/2021.
Il ricorrente ha aggiunto che sono stati vani i tentativi di una revoca dei provvedimenti di decadenza assunti dall'Amministrazione scolastica.
Per tali ragioni ha adito il Giudice del lavoro per l'accoglimento delle domande riportate in epigrafe.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituita
l'Avvocatura dello Stato, anche per le amministrazioni scolastiche convenute, che ha resistito contestando il
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi