Trib. Palermo, sentenza 28/11/2024, n. 4869
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta
della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
25/11/2024, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che
ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di
note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 864/2021 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. PETRULLI GRAZIA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
, Controparte_1 CP_2
(contumaci)
[...] CP_3
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente
pronunciando:
◊ rigetta il ricorso;
◊ nulla sulle spese.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Con ricorso depositato in data 30/01/2021 la ricorrente ha esposto di avere
prestato la sua attività lavorativa, in favore della dal giorno CP_1
02/10/2018 al giorno 02/01/2019, svolgendo mansioni di responsabile
amministrativa “… presso la sede della società ove viene esercitata CP_1
l'attività sportiva dilettantistica (palestra), denominata “ ”, che è CP_2
anch'essa una società a r.l. … oggi in liquidazione …”;
ha precisato che, sebbene il
rapporto di lavoro instaurato fosse formalmente un rapporto di collaborazione a
termine per un periodo di tre mesi, si era trattato nella realtà di un rapporto di
lavoro subordinato, svolto dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 14:30 e
dalle ore 16:00 alle ore 20:30, nonché, per tre soli sabati, dalle ore 9:00 alle ore
13:00. Sulla scorta di tali premesse la ricorrente ha concluso chiedendo al
Tribunale – previamente accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro
Controparte_ subordinato sia con sia con – di volere condannare le CP_4
società resistenti e la sig.ra , quale amministratore di fatto di CP_3
entrambe le società e liquidatore della , al pagamento in suo favore della CP_2
somma di euro 5.324,49, al netto degli acconti versati, nonché al risarcimento del
danno non patrimoniale patito da liquidarsi in via equitativa.
Rinnovata più volte la notificazione del ricorso al fine di garantire la corretta
instaurazione del contraddittorio, la causa è stata istruita attraverso l'escussione
dei testi indicati dalla ricorrente e, fissata udienza di discussione e decisione,
viene oggi decisa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate con le note del
25/11/2024, con il deposito di questa sentenza.
◊
In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia delle parti resistenti, che,
sebbene ritualmente evocate in giudizio, non si sono costituite.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Nel merito, giova premettere che il ricorso impone il preventivo accertamento
della sussistenza, per il lasso temporale suindicato, di un rapporto di lavoro fra le
parti atteggiatosi concretamente in forma subordinata: solo in virtù di tale
accertamento la ricorrente potrebbe pretendere gli emolumenti retributivi
connotanti, a suo dire, un credito complessivo di € 5.324,49.
Sennonché ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia
di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo, a seconda
delle modalità del suo svolgimento. E l'elemento tipico che contraddistingue il
primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito – giustappunto - dalla
subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore
di lavoro con assoggettamento al potere direttivo di questo ed alle relative
esigenze aziendali, ciò che impone al soggetto che intende vedere accertata
l'esistenza di una subordinazione dimostrare la propria soggezione al potere
direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende
dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di
vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa (cfr. Cass. n. 2622 del 11/02/2004, Cass. n. 2728 del 08/02/2010). E se normalmente altri elementi
- come l'osservanza di un orario, la continuità della prestazione e l'erogazione di
un compenso continuativo - possono avere valore meramente indicativo (Cass. n.
2622 del 11/02/2004 cit.), ove l'assoggettamento del lavoratore alle direttive
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta
della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
25/11/2024, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che
ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di
note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 864/2021 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. PETRULLI GRAZIA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
, Controparte_1 CP_2
(contumaci)
[...] CP_3
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente
pronunciando:
◊ rigetta il ricorso;
◊ nulla sulle spese.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Con ricorso depositato in data 30/01/2021 la ricorrente ha esposto di avere
prestato la sua attività lavorativa, in favore della dal giorno CP_1
02/10/2018 al giorno 02/01/2019, svolgendo mansioni di responsabile
amministrativa “… presso la sede della società ove viene esercitata CP_1
l'attività sportiva dilettantistica (palestra), denominata “ ”, che è CP_2
anch'essa una società a r.l. … oggi in liquidazione …”;
ha precisato che, sebbene il
rapporto di lavoro instaurato fosse formalmente un rapporto di collaborazione a
termine per un periodo di tre mesi, si era trattato nella realtà di un rapporto di
lavoro subordinato, svolto dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 14:30 e
dalle ore 16:00 alle ore 20:30, nonché, per tre soli sabati, dalle ore 9:00 alle ore
13:00. Sulla scorta di tali premesse la ricorrente ha concluso chiedendo al
Tribunale – previamente accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro
Controparte_ subordinato sia con sia con – di volere condannare le CP_4
società resistenti e la sig.ra , quale amministratore di fatto di CP_3
entrambe le società e liquidatore della , al pagamento in suo favore della CP_2
somma di euro 5.324,49, al netto degli acconti versati, nonché al risarcimento del
danno non patrimoniale patito da liquidarsi in via equitativa.
Rinnovata più volte la notificazione del ricorso al fine di garantire la corretta
instaurazione del contraddittorio, la causa è stata istruita attraverso l'escussione
dei testi indicati dalla ricorrente e, fissata udienza di discussione e decisione,
viene oggi decisa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate con le note del
25/11/2024, con il deposito di questa sentenza.
◊
In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia delle parti resistenti, che,
sebbene ritualmente evocate in giudizio, non si sono costituite.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Nel merito, giova premettere che il ricorso impone il preventivo accertamento
della sussistenza, per il lasso temporale suindicato, di un rapporto di lavoro fra le
parti atteggiatosi concretamente in forma subordinata: solo in virtù di tale
accertamento la ricorrente potrebbe pretendere gli emolumenti retributivi
connotanti, a suo dire, un credito complessivo di € 5.324,49.
Sennonché ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia
di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo, a seconda
delle modalità del suo svolgimento. E l'elemento tipico che contraddistingue il
primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito – giustappunto - dalla
subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore
di lavoro con assoggettamento al potere direttivo di questo ed alle relative
esigenze aziendali, ciò che impone al soggetto che intende vedere accertata
l'esistenza di una subordinazione dimostrare la propria soggezione al potere
direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende
dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di
vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa (cfr. Cass. n. 2622 del 11/02/2004, Cass. n. 2728 del 08/02/2010). E se normalmente altri elementi
- come l'osservanza di un orario, la continuità della prestazione e l'erogazione di
un compenso continuativo - possono avere valore meramente indicativo (Cass. n.
2622 del 11/02/2004 cit.), ove l'assoggettamento del lavoratore alle direttive
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