Trib. Ravenna, sentenza 14/11/2024, n. 289

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ravenna, sentenza 14/11/2024, n. 289
Giurisdizione : Trib. Ravenna
Numero : 289
Data del deposito : 14 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 1966/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa M P Presidente dott.ssa E O Giudice rel. e est. dott. P G Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1966/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), nato a Faenza il 09.07.1991, residente in Parte_1 C.F._1
Ravenna, via Gian B B n.17, con il patrocinio dell'avv. P E B ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Ravenna, Via Le Corbusier n. 33 e (C.F. , nata a Ravenna il 05.12.1990, ivi residente in via Parte_2 C.F._2
Gian B B n.17, con il patrocinio dell'avv. P E B ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a Ravenna, Via Le Corbusier n. 33

- RICORRENTI -

e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÁ GENITORIALE FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti concludevano congiuntamente come da note scritte autorizzate depositate telematicamente in data 14.06.2024. In data 31.05.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 337 bis ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 09.05.2024, e Parte_1 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver instaurato dall'anno 2020 una relazione Parte_2 more uxorio presso l'abitazione familiare sita in Ravenna, via Gian B B n.17, di proprietà esclusiva della sig.ra e gravata da un mutuo ipotecario, che, dalla suddetta relazione, era nato a Pt_2
Ravenna in data 21.08.2023 il figlio , e che, da tempo, era venuta a mancare tra di loro Persona_1
l'unione spirituale ed affettiva e che pertanto avevano deciso di interrompere la convivenza. Le parti davano quindi atto di aver raggiunto un accordo nell'interesse del figlio e chiedevano Per_1 pertanto al Tribunale di disciplinare i rapporti tra gli stessi e il minore alle seguenti condizioni:
“1) resta affidato ad entrambi i genitori mantenendo la residenza con la madre Persona_1 Parte_2 in Ravenna via Gian B B n.17, mentre il padre trasferirà altrove la propria residenza, Parte_1 impegnandosi a lasciare la casa famigliare entro e non oltre il 30 maggio 2024;
Per_
2) L'affidamento del figlio minore sarà condiviso da parte di entrambi i genitori, impegnandosi i medesimi a farsi carico della sua cura, crescita ed educazione, nel rispetto delle caratteristiche, delle esigenze, delle aspirazioni e delle inclinazioni del medesimo, secondo un progetto educativo concordato e coerente nonché condiviso. I genitori si impegnano, altresì, a comunicarsi Per_ tempestivamente ogni notizia, circostanza e/o informazione relativa all'interesse, alla crescita ed all'educazione di , ed a far rispettare al minore gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi fissati nei momenti in cui è collocato presso di loro. Essi si impegno, altresì, a rispettare la privacy e la vita privata reciproca con impegno a mantenere un contegno vicendevolmente Per_ rispettoso della persona altrui, soprattutto in presenza del figlio ed assumono l'ulteriore impegno a mantenere ben chiaro al predetto il ruolo genitoriale di entrambi. I genitori si impegnano, nell'esclusivo e supremo interesse del minore, ad un inserimento graduale di eventuali nuovi partner nella vita del figlio, previa condivisione e reciproco accordo.
3) - che resta affidato ad entrambi i genitori con residenza e collocazione prevalente presso la residenza Persona_1 materna - trascorrerà con il padre 2 ore tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì (tempo corrispondente al Parte_1 congedo parentale di cui gode il padre ) fino al 21.08.2024 e nel fine settimana la giornata del sabato o della domenica (alternandosi con la madre) dalla mattina alle 8.30/9.30 sino alla sera 20/21.30. Per_ Con il compimento del 1° anno di età sino al 4° anno (21.08.2027) dormirà sempre presso la propria residenza ovvero presso l'abitazione materna e trascorrerà con il padre 3 giorni alla settimana – indicativamente il martedì ed il
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