Trib. Catanzaro, sentenza 29/07/2024, n. 1550
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5583/2018 R.G.A.C. vertente
TRA
DA TT (c.f. [...]) e DA NT (c.f.
[...]), elettivamente domiciliati in LI PO (KR), Via Vico Castello I,
n. 8, presso lo Studio dell'Avv. Antonio Ierardi, che li rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione
-ATTORI-
E
POSTE ITALIANE S.P.A. (c.f. 97103880585), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Catanzaro, Piazza Luigi Rossi, n. 1, presso l'Ufficio legale della società, rappresentata e difesa in giudizio sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Anita
Corigliano e Annamaria Agosto, giusta procura notarile in atti
-CONVENUTA-
Oggetto: azione di esatto adempimento.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 09.04.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e il giudice istruttore ha assegnato la causa a sentenza concedendo, ai sensi dell'articolo 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, parte attrice ha dedotto di essere titolare di un buono postale fruttifero a termine, rilasciato dall'Ufficio Postale di Cardinale in data 12.09.1995.
Segnatamente, trattasi del buono postale fruttifero n. 03.394.841 13 della serie AD, per l'importo di
₤ 5.000.000,00, in favore di TT ND e NT ND.
Più in particolare, gli attori hanno dedotto, innanzitutto, di aver presentato, nel novembre del 2016, presso l'Ufficio Postale di Cardinale, il suddetto buono per avere dei chiarimenti “a causa dell'illeggibilità del timbro apposto sul retro del buono in questione”, ed eventualmente riscuotere
1
il predetto buono maggiorato dei relativi interessi. Tuttavia, in quell'occasione l'impiegato aveva riferito “che c'era ancora del tempo, trattandosi di buono trentennale”.
Successivamente, nel mese di dicembre 2017, gli attori si sono recati nuovamente presso il prefato
Ufficio Postale al fine di riscuotere il buono fruttifero senza riuscirvi, poiché l'impiegato ne opponeva la prescrizione.
Questi hanno dedotto, poi, di avere chiesto a mezzo di reclamo scritto il rimborso del buono;
di aver ricevuto risposta negativa da Poste Italiane S.p.A.;
e di avere, successivamente, esperito procedura di negoziazione assistita senza, tuttavia, che questa sortisse alcun effetto.
Quanto alla sussistenza del diritto al rimborso del buono per cui oggi è causa, gli attori hanno dedotto l'illeggibilità del timbro apposto sul retro del buono medesimo, con sua conseguente invalidità;
in ragione di tale dedotta invalidità, la prescrizione non opererebbe.
In conclusione, hanno chiesto: di accogliere la domanda di parte attrice con conseguente conversione del buono fruttifero a termine in buono fruttifero trentennale, per invalidità ed inefficacia del timbro apposto sul retro;
di ordinare alla società convenuta il pagamento ed il rimborso del buono per € 27.500,00, o quelle somme maggiori o minori che dovessero risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
di condannare Poste Italiane S.p.A. alla corresponsione delle spese processuali, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio Poste Italiane S.p.A., deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda avanzata da parte attrice.
Preliminarmente, ha eccepito la propria carenza di legittimazione sostanziale passiva, poiché il buono postale fruttifero n. 03.394.841 13 della serie AD sarebbe stato emesso dalla Cassa Depositi
e Prestiti sulla base del D.M. 23.07.1987, salvo poi subentrare in luogo di questa, con D.M. del
05.12.2003, il Ministero dell'Economia e delle Finanze che, dunque, sarebbe l'attuale titolare dei rapporti che intercorrono con i titolari dei buoni emessi dal 18.11.1953 sino al 13.04.2001.
Poi, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda in ragione dell'intervenuta prescrizione delle pretese avanzate.
In particolare, ha eccepito che il buono per cui è
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5583/2018 R.G.A.C. vertente
TRA
DA TT (c.f. [...]) e DA NT (c.f.
[...]), elettivamente domiciliati in LI PO (KR), Via Vico Castello I,
n. 8, presso lo Studio dell'Avv. Antonio Ierardi, che li rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione
-ATTORI-
E
POSTE ITALIANE S.P.A. (c.f. 97103880585), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Catanzaro, Piazza Luigi Rossi, n. 1, presso l'Ufficio legale della società, rappresentata e difesa in giudizio sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Anita
Corigliano e Annamaria Agosto, giusta procura notarile in atti
-CONVENUTA-
Oggetto: azione di esatto adempimento.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 09.04.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e il giudice istruttore ha assegnato la causa a sentenza concedendo, ai sensi dell'articolo 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, parte attrice ha dedotto di essere titolare di un buono postale fruttifero a termine, rilasciato dall'Ufficio Postale di Cardinale in data 12.09.1995.
Segnatamente, trattasi del buono postale fruttifero n. 03.394.841 13 della serie AD, per l'importo di
₤ 5.000.000,00, in favore di TT ND e NT ND.
Più in particolare, gli attori hanno dedotto, innanzitutto, di aver presentato, nel novembre del 2016, presso l'Ufficio Postale di Cardinale, il suddetto buono per avere dei chiarimenti “a causa dell'illeggibilità del timbro apposto sul retro del buono in questione”, ed eventualmente riscuotere
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il predetto buono maggiorato dei relativi interessi. Tuttavia, in quell'occasione l'impiegato aveva riferito “che c'era ancora del tempo, trattandosi di buono trentennale”.
Successivamente, nel mese di dicembre 2017, gli attori si sono recati nuovamente presso il prefato
Ufficio Postale al fine di riscuotere il buono fruttifero senza riuscirvi, poiché l'impiegato ne opponeva la prescrizione.
Questi hanno dedotto, poi, di avere chiesto a mezzo di reclamo scritto il rimborso del buono;
di aver ricevuto risposta negativa da Poste Italiane S.p.A.;
e di avere, successivamente, esperito procedura di negoziazione assistita senza, tuttavia, che questa sortisse alcun effetto.
Quanto alla sussistenza del diritto al rimborso del buono per cui oggi è causa, gli attori hanno dedotto l'illeggibilità del timbro apposto sul retro del buono medesimo, con sua conseguente invalidità;
in ragione di tale dedotta invalidità, la prescrizione non opererebbe.
In conclusione, hanno chiesto: di accogliere la domanda di parte attrice con conseguente conversione del buono fruttifero a termine in buono fruttifero trentennale, per invalidità ed inefficacia del timbro apposto sul retro;
di ordinare alla società convenuta il pagamento ed il rimborso del buono per € 27.500,00, o quelle somme maggiori o minori che dovessero risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
di condannare Poste Italiane S.p.A. alla corresponsione delle spese processuali, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio Poste Italiane S.p.A., deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda avanzata da parte attrice.
Preliminarmente, ha eccepito la propria carenza di legittimazione sostanziale passiva, poiché il buono postale fruttifero n. 03.394.841 13 della serie AD sarebbe stato emesso dalla Cassa Depositi
e Prestiti sulla base del D.M. 23.07.1987, salvo poi subentrare in luogo di questa, con D.M. del
05.12.2003, il Ministero dell'Economia e delle Finanze che, dunque, sarebbe l'attuale titolare dei rapporti che intercorrono con i titolari dei buoni emessi dal 18.11.1953 sino al 13.04.2001.
Poi, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda in ragione dell'intervenuta prescrizione delle pretese avanzate.
In particolare, ha eccepito che il buono per cui è
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