Trib. Cosenza, sentenza 15/01/2025, n. 61

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cosenza, sentenza 15/01/2025, n. 61
Giurisdizione : Trib. Cosenza
Numero : 61
Data del deposito : 15 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 2151/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Manuela Gallo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2151 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 26 settembre 2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
TI LO, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Urso;

Ricorrente
E
Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. (incorporante Equitalia Sud s.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Bavasso;

Resistente
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.
CONCLUSIONI: come in atti.
Svolgimento del processo
TI LO ha proposto opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. avverso l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973 dell'11.5.2015, notificato il 25.52015, con il quale Equitalia Sud
s.p.a. ha sottoposto a vincolo presso Poste Italiane s.p.a. tutte le somme a lui dovute fino a concorrenza dell'importo di euro 31.017,28.
Il pignoramento presso terzi opposto è fondato su tre cartelle di pagamento (cartella n.
03420120022040659000, notificata il 13/06/2014;
cartella n. 034220130013871000000, notificata il
13/06/2014;
cartella n. 63412009549429000000, notificata il 27/06/2012) aventi ad oggetto crediti di natura tributaria.
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A fondamento della spiegata opposizione, il ricorrente ha dedotto l'assoluta illegittimità e/o nullità e/o inefficacia del pignoramento, in ragione del fatto che le cartelle esattoriali in virtù delle quali lo stesso è stato notificato sono relative a crediti vantati da Equitalia Sud s.p.a. nei confronti della Security Service
s.r.l. - società di cui il ricorrente è socio - che non possono essere azionati nei confronti dei singoli soci in ragione della c.d. autonomia patrimoniale perfetta propria delle società a responsabilità limitata;
ha concluso chiedendo la dichiarazione di illegittimità/nullità/inefficacia del pignoramento opposto.
Si è costituita in
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