Trib. Firenze, sentenza 03/12/2024, n. 3831
TRIB Firenze
Sentenza
3 dicembre 2024
Sentenza
3 dicembre 2024
0
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05:06:40
TRIB Firenze
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3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 13400/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13400/2021 tra
RA AR
PARTE ATTRICE
e
DE COSTRUZIONI SRLS
PARTE CONVENUTA
RU IV
ER CHIAMATO
Oggi 03/12/2024 alle ore 11,15 innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero sono comparsi:
Per RA AR l'avv.to SPINOSA LETIZIA e la parte personalmente
Per DE COSTRUZIONI SRLS, l'avv.to MAZZOLI ELISABETTA
Per il terzo chiamato IV RU l'avv. Chiara Fiordelli e la parte personalmente
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
pagina 1 di 18
L'avv. Spinosa si riporta integralmente agli atti ed alla memoria di discussione depositata che per brevità deve qui intendersi integralmente richiamata, facendo presente che la chiamata in causa dell'arch. IV è derivata da un accordo tra le parti, prodotto in atti. Sottolinea altresì come al tentativo di conciliazione proposto dal CTU, la signora CI è stata l'unica ad aver aderito.
L'avv. Mazzoli si riporta integralmente agli atti ed alla memoria di discussione che per brevità deve qui intendersi integralmente richiamata. Quanto alla proposta conciliativa del CTU fa rilevare che in realtà non c'è stata una proposta da parte dell'CI, come risulta dalla stessa CTU. Aderisce a quanto scritto dalla Collega Fiordelli in ordine a presunti danni di terzi soggetti.
L'avv. Fiordelli si riporta integralmente agli atti ed alla memoria di discussione che per brevità deve qui intendersi integralmente richiamata.
Su invito del Giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
I difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza e abbandonano l'aula virtuale.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Vincenza Ruggiero
pagina 2 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13400/2021 promossa da:
RA AR (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. SPINOSA LETIZIA elettivamente domiciliato in VIA PASQUALE VILLARI 50136 FIRENZE presso il difensore avv.
SPINOSA LETIZIA
PARTE ATTRICE contro
DE COSTRUZIONI SRLS (C.F. 02355630977), con il patrocinio dell'avv. MAZZOLI
ELISABETTA elettivamente domiciliato in VIA GIANFRANCESCO PAGNINI 28 50134 FIRENZE presso il difensore avv. MAZZOLI ELISABETTA
PARTE CONVENUTA
RU IV (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. FIORDELLI CHIARA ([...])
VIALE MATTEOTTI 25 FIRENZE;
elettivamente domiciliato in VIA BONIFACIO LUPI 14 50129 FIRENZE presso il difensore
ER CHIAMATO
Oggetto: appalto
Conclusioni
Parte opponente ha così concluso: “Voglia il Tribunale di Firenze adito per tutto quanto esposto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 4148/21 (Rg. 10074/21) dell'11.10.21 emesso dal
Tribunale di Firenze anche per difetto di legittimazione passiva dell'Arch. CI per quanto riguarda la fattura n. 3/21 e comunque revocarlo e/o dichiararlo nullo e/o annullarlo per i motivi tutti di cui in
pagina 3 di 18 narrativa, dichiarando che l'opponente non e tenuta a corrispondere altri importi alla convenuta opposta oltre alla somma di euro 20.130,00 già corrisposta, con condanna della DE
COSTRUZIONI SRLS al pagamento a titolo di risarcimento di tutti i danni che all'esito della causa risulteranno essere derivati alla odierna parte opponente per colpa, negligenza, imperizia e comunque per fatto della convenuta opposta oltre rivalutazione e interessi.
- Voglia il Tribunale di Firenze adito per tutto quanto esposto, accertare la mancata ultimazione dei lavori e la presenza dei lamentati vizi e difetti dei lavori, con individuazione delle relative cause e quantificazione di tutti gli importi necessari anche per la loro eliminazione, comprese tutte le necessarie pratiche urbanistiche, dichiarare la riferibilità della interruzione dei lavori e dei lamentati vizi e difetti anche a responsabilità dell'Arch. RU IV, quale Direttore lavori, ed illegittime anche le dimissioni rassegnate da questo, accertare la sua responsabilità professionale, rigettare la domanda riconvenzionale e condannare il medesimo al pagamento di tutti i danni, nessuno escluso, che all'esito della causa risulteranno essere derivati alla odierna parte opponente per la negligenza, imprudenza, imperizia nello svolgimento dell'incarico affidatogli e comunque per colpa e responsabilità dello stesso in solido con la BA TR srls e con la ditta Termoidraulica Alex di Musteqja Aleksander e/o per quota di spettanza in considerazione della responsabilità esclusiva o concorrente oltre rivalutazione e interessi dal di del dovuto al saldo, con condanna dell'Arch. RU IV anche a rilevare indenne l'Arch. BA CI delle somme che questa dovesse essere condannata a pagare alla
BA TR srls per fatti o richieste riferibili al D.L e comunque per responsabilità contrattuale
o per fatto illecito del D.L. stesso.
- Voglia il Tribunale di Firenze accertare l'esclusiva responsabilità della BA TR e dell'Arch.IV in relazione ai danni cagionati nell'immobile dei sig.ri LE NI e/o altri soggetti terzi e manlevare integralmente parte attrice da tutti i danni patiti e patiendi da quest'ultimi.
Con vittoria delle competenze e delle spese legali”.
Parte opposta ha così concluso: “affinché l'Ecc.mo Tribunale di Firenze Voglia, contrariis reiectis, - accertare la legittimazione passiva dell'Arch. BA CI per la fattura n. 03/2021 nonché
l'esistenza del requisito della esigibilità ai fini dell'emissione del D.I per la fattura n. 05/2021 per i motivi tutti esposti in narrativa;
- per l'effetto rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto infondata in fatto e diritto e di conseguenza confermare integralmente il decreto ingiuntivo n° 4148/2021 di complessivi € 10.835,00=
pagina 4 di 18 oltre interessi legali al tasso previsto dell'art. 1284 IV comma c.c., con decorrenza dal termine di scadenza per il pagamento delle singole fatture al saldo, oltre spese legali come liquidate nel decreto;
- condannare l'Arch. BA CI al pagamento dell'ulteriore somma di € 12.814,62= (IVA inclusa) oltre interessi come per legge, oppure a quella diversa somma che verrà provata o ritenuta di giustizia all'esito dell'espletamento dell'attività istruttoria e comunque all'esito del giudizio. Con vittoria di competenze e spese del giudizio.”
Parte terza chiamata ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni avversaria domanda, eccezione e deduzione: preliminarmente, disporre Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. comprendendo nel quesito anche la questione relativa alle competenze dell'Arch. IV richieste in via riconvenzionale;
nel merito, rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto;
sempre nel merito, in via riconvenzionale, si richiede che l'attrice
Sig.ra BA CI sia condannata al pagamento delle competenze dovute per le prestazioni professionali svolte in suo favore dall'Arch. RU IV, come meglio descritte in narrativa e quantificate in € 4.071,86. In via istruttoria, ci si riserva richiedere l'ammissione di prove e depositare documenti entro il termine previsto dall'art. 183 comma 6 c.p.c.;
in ogni caso con vittoria di spese di lite, ivi comprese spese vive, spese generali come per legge ed accessori.”
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.. Trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima considerando integralmente richiamati sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa;
tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata della cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle pagina 5 di 18
difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra l'opposto e l'opponente e il terzo chiamato.
Passando alla disamina della res controversa, va rilevato, in punto di fatto, che in data 20.11.20 la committente sig.ra CI e la ditta appaltatrice DE COSTRUZIONI SRLS sottoscrivevano un contratto di appalto. L'inizio lavori, la cui durata era stimata in sessanta
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13400/2021 tra
RA AR
PARTE ATTRICE
e
DE COSTRUZIONI SRLS
PARTE CONVENUTA
RU IV
ER CHIAMATO
Oggi 03/12/2024 alle ore 11,15 innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero sono comparsi:
Per RA AR l'avv.to SPINOSA LETIZIA e la parte personalmente
Per DE COSTRUZIONI SRLS, l'avv.to MAZZOLI ELISABETTA
Per il terzo chiamato IV RU l'avv. Chiara Fiordelli e la parte personalmente
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
pagina 1 di 18
L'avv. Spinosa si riporta integralmente agli atti ed alla memoria di discussione depositata che per brevità deve qui intendersi integralmente richiamata, facendo presente che la chiamata in causa dell'arch. IV è derivata da un accordo tra le parti, prodotto in atti. Sottolinea altresì come al tentativo di conciliazione proposto dal CTU, la signora CI è stata l'unica ad aver aderito.
L'avv. Mazzoli si riporta integralmente agli atti ed alla memoria di discussione che per brevità deve qui intendersi integralmente richiamata. Quanto alla proposta conciliativa del CTU fa rilevare che in realtà non c'è stata una proposta da parte dell'CI, come risulta dalla stessa CTU. Aderisce a quanto scritto dalla Collega Fiordelli in ordine a presunti danni di terzi soggetti.
L'avv. Fiordelli si riporta integralmente agli atti ed alla memoria di discussione che per brevità deve qui intendersi integralmente richiamata.
Su invito del Giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
I difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza e abbandonano l'aula virtuale.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Vincenza Ruggiero
pagina 2 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13400/2021 promossa da:
RA AR (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. SPINOSA LETIZIA elettivamente domiciliato in VIA PASQUALE VILLARI 50136 FIRENZE presso il difensore avv.
SPINOSA LETIZIA
PARTE ATTRICE contro
DE COSTRUZIONI SRLS (C.F. 02355630977), con il patrocinio dell'avv. MAZZOLI
ELISABETTA elettivamente domiciliato in VIA GIANFRANCESCO PAGNINI 28 50134 FIRENZE presso il difensore avv. MAZZOLI ELISABETTA
PARTE CONVENUTA
RU IV (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. FIORDELLI CHIARA ([...])
VIALE MATTEOTTI 25 FIRENZE;
elettivamente domiciliato in VIA BONIFACIO LUPI 14 50129 FIRENZE presso il difensore
ER CHIAMATO
Oggetto: appalto
Conclusioni
Parte opponente ha così concluso: “Voglia il Tribunale di Firenze adito per tutto quanto esposto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 4148/21 (Rg. 10074/21) dell'11.10.21 emesso dal
Tribunale di Firenze anche per difetto di legittimazione passiva dell'Arch. CI per quanto riguarda la fattura n. 3/21 e comunque revocarlo e/o dichiararlo nullo e/o annullarlo per i motivi tutti di cui in
pagina 3 di 18 narrativa, dichiarando che l'opponente non e tenuta a corrispondere altri importi alla convenuta opposta oltre alla somma di euro 20.130,00 già corrisposta, con condanna della DE
COSTRUZIONI SRLS al pagamento a titolo di risarcimento di tutti i danni che all'esito della causa risulteranno essere derivati alla odierna parte opponente per colpa, negligenza, imperizia e comunque per fatto della convenuta opposta oltre rivalutazione e interessi.
- Voglia il Tribunale di Firenze adito per tutto quanto esposto, accertare la mancata ultimazione dei lavori e la presenza dei lamentati vizi e difetti dei lavori, con individuazione delle relative cause e quantificazione di tutti gli importi necessari anche per la loro eliminazione, comprese tutte le necessarie pratiche urbanistiche, dichiarare la riferibilità della interruzione dei lavori e dei lamentati vizi e difetti anche a responsabilità dell'Arch. RU IV, quale Direttore lavori, ed illegittime anche le dimissioni rassegnate da questo, accertare la sua responsabilità professionale, rigettare la domanda riconvenzionale e condannare il medesimo al pagamento di tutti i danni, nessuno escluso, che all'esito della causa risulteranno essere derivati alla odierna parte opponente per la negligenza, imprudenza, imperizia nello svolgimento dell'incarico affidatogli e comunque per colpa e responsabilità dello stesso in solido con la BA TR srls e con la ditta Termoidraulica Alex di Musteqja Aleksander e/o per quota di spettanza in considerazione della responsabilità esclusiva o concorrente oltre rivalutazione e interessi dal di del dovuto al saldo, con condanna dell'Arch. RU IV anche a rilevare indenne l'Arch. BA CI delle somme che questa dovesse essere condannata a pagare alla
BA TR srls per fatti o richieste riferibili al D.L e comunque per responsabilità contrattuale
o per fatto illecito del D.L. stesso.
- Voglia il Tribunale di Firenze accertare l'esclusiva responsabilità della BA TR e dell'Arch.IV in relazione ai danni cagionati nell'immobile dei sig.ri LE NI e/o altri soggetti terzi e manlevare integralmente parte attrice da tutti i danni patiti e patiendi da quest'ultimi.
Con vittoria delle competenze e delle spese legali”.
Parte opposta ha così concluso: “affinché l'Ecc.mo Tribunale di Firenze Voglia, contrariis reiectis, - accertare la legittimazione passiva dell'Arch. BA CI per la fattura n. 03/2021 nonché
l'esistenza del requisito della esigibilità ai fini dell'emissione del D.I per la fattura n. 05/2021 per i motivi tutti esposti in narrativa;
- per l'effetto rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto infondata in fatto e diritto e di conseguenza confermare integralmente il decreto ingiuntivo n° 4148/2021 di complessivi € 10.835,00=
pagina 4 di 18 oltre interessi legali al tasso previsto dell'art. 1284 IV comma c.c., con decorrenza dal termine di scadenza per il pagamento delle singole fatture al saldo, oltre spese legali come liquidate nel decreto;
- condannare l'Arch. BA CI al pagamento dell'ulteriore somma di € 12.814,62= (IVA inclusa) oltre interessi come per legge, oppure a quella diversa somma che verrà provata o ritenuta di giustizia all'esito dell'espletamento dell'attività istruttoria e comunque all'esito del giudizio. Con vittoria di competenze e spese del giudizio.”
Parte terza chiamata ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni avversaria domanda, eccezione e deduzione: preliminarmente, disporre Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. comprendendo nel quesito anche la questione relativa alle competenze dell'Arch. IV richieste in via riconvenzionale;
nel merito, rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto;
sempre nel merito, in via riconvenzionale, si richiede che l'attrice
Sig.ra BA CI sia condannata al pagamento delle competenze dovute per le prestazioni professionali svolte in suo favore dall'Arch. RU IV, come meglio descritte in narrativa e quantificate in € 4.071,86. In via istruttoria, ci si riserva richiedere l'ammissione di prove e depositare documenti entro il termine previsto dall'art. 183 comma 6 c.p.c.;
in ogni caso con vittoria di spese di lite, ivi comprese spese vive, spese generali come per legge ed accessori.”
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.. Trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima considerando integralmente richiamati sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa;
tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata della cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle pagina 5 di 18
difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra l'opposto e l'opponente e il terzo chiamato.
Passando alla disamina della res controversa, va rilevato, in punto di fatto, che in data 20.11.20 la committente sig.ra CI e la ditta appaltatrice DE COSTRUZIONI SRLS sottoscrivevano un contratto di appalto. L'inizio lavori, la cui durata era stimata in sessanta
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