Trib. Forli, sentenza 13/11/2024, n. 200

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Forli, sentenza 13/11/2024, n. 200
Giurisdizione : Trib. Forli
Numero : 200
Data del deposito : 13 novembre 2024

Testo completo

N. 812 /2024 R.G.A.C.C.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Danilo Maffa Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nata a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1

2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti rispettivamente dall'avv. BRUNELLI LINDA con ricorso depositato in data 10/04/2024, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler disciplinare di comune accordo i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli , nato a Cesena (FC) in [...]_1
24/07/2015 (c.f. ) e , nato a [...] C.F._3 Parte_2
(FC) in data 08/08/2017 (c.f. ). C.F._4
Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo:
disporre l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i Per_1 Pt_2 genitori, che continueranno a provvedere alla loro educazione ed istruzione, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, precisandosi che al compimento di quanto costituisce ordinaria amministrazione i genitori provvederanno anche disgiuntamente.
I genitori continueranno a collaborare nell'interesse preminente dei figli, affinché sia loro garantita la bigenitorialità e, quindi, il rapporto concreto e stabile con ognuno di essi, così come quello con i nonni di ciascun ramo genitoriale, garantendo parimenti il loro diritto a frequentare i nipoti e a far mantenere loro significativi rapporti con i bambini.
Il sig. e la sig.ra si faranno carico in via diretta, per la parte di Pt_1 CP_1 propria competenza e in maniera paritetica, del mantenimento ordinario dei figli, stabilendo che nessun contributo a tale titolo sarà corrisposto vicendevolmente.
I genitori si faranno carico, altresì, nella misura pari al 50% ciascuno, delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, richiamando espressamente la previsione di cui all'art. 15 del Protocollo adottato dal Tribunale di Forlì, che si
1


allega sottoscritto dalle parti, quale parte integrante ed inscindibile del presente accordo, anche se non qui trascritto e al cui contenuto si rimanda, salvo le precisazioni espresse in questa sede (doc. n. 5 – Protocollo spese straordinarie Tribunale di Forlì).
A tal proposito, in deroga al punto 2 del summenzionato art. 15 del Protocollo del Tribunale di Forlì, i genitori prestano sin da ora il loro consenso a ripartirsi in parti uguali le spese dentistiche e oculistiche per il figlio e, allo stesso Per_1 modo, a suddividersi equamente ogni spesa inerente e necessaria al percorso terapeutico in essere per l'ADHD di cui è affetto il figlio . Perimenti i Pt_2 genitori prestano il consenso a far frequentare ai figli il post-scuola tutti i giorni in cui non hanno lezione ordinaria, suddividendo in parti uguali tra
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