Trib. Pisa, sentenza 16/07/2024, n. 386
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1268/2022
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Laura Pastacaldi, lette le note scritte in sostituzione di udienza dell'8/5/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da:
(C.F. , nata a [...] il 1°/3/1968, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Pisa, piazza del Pozzetto n. 9, presso lo studio degli Avv.ti Simona Baldi
e Nicola Favati (C.F. ) (C.F. ), che la rappresentano e C.F._2 C.F._2
difendono
- ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, e CP_2 [...]
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 in persona del suo Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliati presso l' in Controparte_3
Pisa, via G. Pascoli n. 8, rappresentati ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Domenica Togo (C.F.
), quale funzionari delegata dall' resistente C.F._3 Controparte_4
- resistenti
OGGETTO: carta docente
Conclusioni:
Per la parte ricorrente: “Che il Tribunale di Pisa, Giudice del Lavoro, per le causali di cui alla narrativa voglia 1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al beneficio economico di cui dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015;
2. Per l'effetto condannare il , già , a corrispondere a Controparte_1 Controparte_1 [...]
l'importo di € 3.000 per le annualità arretrate e non corrisposte, in ogni caso Parte_1 quell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia e oltre interessi legali;
Vittoria di spese e onorari del giudizio comprese le spese della diffida, ai procuratori che si dichiarano antistatari.”
Per la parte resistente: “- preliminarmente, dichiararsi l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatorio ai sensi dell'art. 3 del DL
132/2014;
- in subordine, preliminarmente dichiarare la prescrizione e, nel merito, dichiarare il rigetto dell'avverso ricorso per insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della carta elettronica del docente nonché per la sua richiesta di monetizzazione e non di erogazione attraverso
l'applicazione informatica all'uopo dedicata;
S.J. Il tutto, con il favore delle spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/12/2022, ha esposto di essere dipendente Parte_1
del convenuto e di aver prestato in precedenza servizio con contratti a tempo determinato, CP_1 sempre in favore dell'amministrazione resistente, nel seguente modo:
- A.S. 2017/2018, con decorrenza dal 10/10/2017 al 26/10/2017, dal 27/10/2017 al 27/10/2017, dal
30/10/2017 al 09/11/2017, dal 10/11/2017 al 10/11/2017, dal 13/11/2017 al 16/11/2017 e dal
17/11/2017 al 17/11/2017 presso l'IC Vicopisano Ilaria Alpi Vicopisano di Pisa, mentre con decorrenza dal 20/11/2017 al 30/06/2018, dal 23/11/2017 al 24/11/2017 e dal 29/11/2017 al
30/11/2017 presso IC N. Pisano Marina di Pisa;
- 2A.S. 2018/2019, con decorrenza dal 19/9/2018 al 30/6/2019 presso l'I.C. Strenta Tongiorni di
Pisa e dal 6/10/2019 al 30/6/2019 presso IC G. Gamerra di Pisa;
- A.S. 2019/2020, con decorrenza dal 21/09/2019 al 30/06/2020 presso I.C. G. Gamerra di Pisa;
- A.S. 2020/2021, con decorrenza dal 15/09/2020 al 30/06/2021 presso I.C. G. Gamerra di Pisa;
- A.S. 2021/2021, con decorrenza dal 7/09/2021 al 30/06/2022 presso I.C. G. Gamerra di Pisa;
- A.S. 2022/2023, con decorrenza dall'1/09/2022 al 31/08/2023 presso I.C. TR
.
[...]
La ricorrente ha, dunque, lamentato di non aver percepito il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015e pedissequo DPCM del 23/9/2015, che ha istituito la c.d. “Carta elettronica docente”, beneficio consistente nell'erogazione dell'importo di € 500, per ogni anno scolastico, finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo e la valorizzazione;
di aver svolto le stesse mansioni dei colleghi docenti di ruolo a tempo determinato, a cui la legge riconosce il beneficio predetto, e al pari di essi è stata impegnata in costante attività di aggiornamento;
di aver inutilmente rivendicato tale diritto all'assegnazione del beneficio con diffida del 23/5/2022.
In particolare, ha dedotto: che l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto e dovere fondamentale di tutto il personale docente personale docente (artt. 282 e 440 d.l.gs. 297/1994, art. 28 del CCNL
Comparto Scuola 4/8/1995, art. 64 CCNL Comparto Scuola del 27/11/2007);
che, infatti,
l'Amministrazione ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e a tempo determinato, gli strumento e le opportunità che garantiscano la formazione in servizio (art. 63 del CCNL Comparto Scuola 27/11/2007);
che l'art. 2 del DPCM del 23/9/2015 nel riconoscere il beneficio ai soli docenti di ruolo a tempo determinato non solo contrasta con il quadro normativo delineato, ma viola anche il principio di non discriminazione tra il personale a tempo determinato e indeterminato, di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES,
UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato, approvato con la Direttiva 1990/70/CE;
che la l.
107/2015 deve essere interpretata alla luce degli artt. 3, 35 e 97 Cost., così da riconoscere il beneficio anche ai docenti a tempo determinato.
Ha concluso chiedendo il riconoscimento del beneficio, con condanna al convenuto CP_1 all'erogazione della somma complessiva di € 3.000,00, pari alle sei annualità di servizio prestato.
Si sono costituiti in giudizio il e l' Controparte_1 RO
, che in via preliminare hanno eccepito l'improcedibilità del ricorso per mancato
[...] esperimento del procedimento di negoziazione assistita, trattandosi di condanna al pagamento di somma inferiore ad € 50.000,00;
sempre in via preliminare, hanno eccepito la prescrizione del credito eccedente il quinquennio antecedente al ricorso introduttivo ovvero altro atto interruttivo.
Nel merito, hanno rilevato: che alla docente non spetta il beneficio, avendo prestato servizio con supplenze brevi e saltuarie, in particolar modo nell'A.S. 2020/2021;
che, per tale ragione - anche alla luce dell'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 27/10/2023, n. 29961 – non spetta alla ricorrente il beneficio, che, infatti, la carta elettronica del docente, non essendo correlata alla prestazione lavorativa, non rientra tra le “condizioni di impiego” per le quali è sancita
l'uguaglianza tra docenti a tempo determinato e
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