Trib. Milano, sentenza 04/12/2024, n. 2115
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Testo completo
N. R.G. 9870/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09.09.2024 da
1) Parte_1
Nato a Comilla (Bangladesh), il 03.04.1980 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Martina INTRA presso il quale ha eletto domicilio telematico ( Email_1
e
2) Parte_2
Nata a Milano, il 02.08.1971 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Fabio RIZZO presso il quale ha eletto domicilio telematico ( Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito CIVILE in Milano, in data 30.04.2011
(anno 2011, n. 363, reg. 01, p. 01)
□ separati consensualmente con verbale in data 11.04.2022 omologato con decreto del 22.04.2022
con il seguente figlio: , nato a [...] il [...], cittadino italiano Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.09.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore resterà affidato in modo condiviso ai genitori, con residenza e collocazione prevalente Pt_3 presso la mamma dove vivrà il figlio;
2) La casa familiare, di proprietà della IG , resta alla stessa assegnata, che vi abiterà con il figlio Pt_2 minore.
3) entrambi i genitori, avranno ed eserciteranno la responsabilità genitoriale, di comune accordo tenendo conto
delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio minore, il quale manterrà rapporti
continuativi ed equilibrati con ciascuno dei genitori, avendo diritto a ricevere cura, educazione, istruzione ed
assistenza morale da entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione
naturale e delle aspirazioni del figlio. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione,
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
4) salvo diversi accordi tra i genitori e sempre tenendo conto degli impegni ed esigenze del figlio minore, il
sig. potrà vedere e tener con sé : Parte_1 Pt_3
- due pomeriggi alla settimana,compatibilmente con gli impegni di lavoro e con gli impegni e le esigenze del figlio, dall'uscita dalla scuola con riaccompagnamento alla sera presso l'abitazione materna;
- nel fine-settimana, nella giornata di sabato o domenica, accordandosi preventivamente con la madre, sempre compatibilmente con gli impegni e le esigenze del figlio, anche per ripetizioni e recuperi scolastici, sempre con riaccompagnamento alla sera presso l'abitazione materna;
potrà pernottare presso il padre, quando quest'ultimo avrà un'abitazione autonoma, idonea a ospitare il Pt_3 minore.
Per i periodi di vacanza, il padre si accorderà con la madre, in relazione alle esigenze del figlio e ai rispettivi impegni di lavoro ed in mancanza di accordo si osserverà il seguente calendario:
per le vacanze estive i genitori si accorderanno ogni anno entro la data del 31 maggio. In mancanza di accordo
i genitori alterneranno di anno in anno il periodo dal 2/8 al 16/8 con un genitore e dal 17/8 al 31/8 con l'altro.
I genitori si comunicheranno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09.09.2024 da
1) Parte_1
Nato a Comilla (Bangladesh), il 03.04.1980 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Martina INTRA presso il quale ha eletto domicilio telematico ( Email_1
e
2) Parte_2
Nata a Milano, il 02.08.1971 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Fabio RIZZO presso il quale ha eletto domicilio telematico ( Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito CIVILE in Milano, in data 30.04.2011
(anno 2011, n. 363, reg. 01, p. 01)
□ separati consensualmente con verbale in data 11.04.2022 omologato con decreto del 22.04.2022
con il seguente figlio: , nato a [...] il [...], cittadino italiano Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.09.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore resterà affidato in modo condiviso ai genitori, con residenza e collocazione prevalente Pt_3 presso la mamma dove vivrà il figlio;
2) La casa familiare, di proprietà della IG , resta alla stessa assegnata, che vi abiterà con il figlio Pt_2 minore.
3) entrambi i genitori, avranno ed eserciteranno la responsabilità genitoriale, di comune accordo tenendo conto
delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio minore, il quale manterrà rapporti
continuativi ed equilibrati con ciascuno dei genitori, avendo diritto a ricevere cura, educazione, istruzione ed
assistenza morale da entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione
naturale e delle aspirazioni del figlio. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione,
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
4) salvo diversi accordi tra i genitori e sempre tenendo conto degli impegni ed esigenze del figlio minore, il
sig. potrà vedere e tener con sé : Parte_1 Pt_3
- due pomeriggi alla settimana,compatibilmente con gli impegni di lavoro e con gli impegni e le esigenze del figlio, dall'uscita dalla scuola con riaccompagnamento alla sera presso l'abitazione materna;
- nel fine-settimana, nella giornata di sabato o domenica, accordandosi preventivamente con la madre, sempre compatibilmente con gli impegni e le esigenze del figlio, anche per ripetizioni e recuperi scolastici, sempre con riaccompagnamento alla sera presso l'abitazione materna;
potrà pernottare presso il padre, quando quest'ultimo avrà un'abitazione autonoma, idonea a ospitare il Pt_3 minore.
Per i periodi di vacanza, il padre si accorderà con la madre, in relazione alle esigenze del figlio e ai rispettivi impegni di lavoro ed in mancanza di accordo si osserverà il seguente calendario:
per le vacanze estive i genitori si accorderanno ogni anno entro la data del 31 maggio. In mancanza di accordo
i genitori alterneranno di anno in anno il periodo dal 2/8 al 16/8 con un genitore e dal 17/8 al 31/8 con l'altro.
I genitori si comunicheranno
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