Trib. Busto arsizio, sentenza 09/01/2025, n. 30
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Testo completo
R.G. 955/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 955/2023 del Ruolo Generale promossa da:
BATELCO S.R.L. (c.f. 04789570969), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Emanuela Bettini;
ATTRICE contro
HBB S.R.L. (c.f. 02827960127), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Marco Dell'Acqua;
CONVENUTA nonché contro
GENERALI ITALIA S.P.A. (c.f. 00409920584), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Elena Macchi e Giuseppe Macchi;
TERZA CHIAMATA
Conclusioni delle parti
Per la parte attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Busto Arsizio, contrariis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO: accertare e dichiarare la responsabilità della HBB S.r.l. nella causazione dei danni patiti dall'autocarro Fiat Iveco Tg.DK996JP in conseguenza dei fatti esposti in premessa e per l'effetto condannare la predetta HBB S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla refusione delle spese sostenute dall'attrice per la riparazione dell'autocarro nella misura pari a € 5.569,93 o in quell'altra diversa accertata in corso di causa
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ecc.Mo Tribunale di Busto Arsizio, contrariis reiectis, cosi giudicare: Nel merito: limitare la condanna di HBB S.r.l. al risarcimento dei danni patiti da Batelco S.r.l. nella misura che sarà accertata in corso di causa e per l'effetto dichiarare che la ER AL S.p.A. deve tenere indenne la società HBB S.r.l. da ogni esborso e conseguentemente condannare la predetta ER AL
pagina 1 di 4 S.p.A. al pagamento in favore della società Batelco S.r.l. di una somma pari a quella che la società
HBB S.r.l. sarà tenuta a pagare in favore della Batelco S.r.l.
Con vittoria di spese e compenso di lite ex DM 147/22”.
Per la parte terza chiamata:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, dichiarare la non operatività, nella fattispecie, della garanzia assicurativa in mancanza del rapporto di terzietà tra la società attrice e la società convenuta e per l'effetto assolvere la terza chiamata ER AL S.p.a. da ogni domanda contro la stessa proposta. In ogni caso, nel merito, assolvere la terza chiamata da ogni domanda contro la stessa proposta.
Col favore delle spese e dei compensi di causa”.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Batelco S.r.l., dopo avere premesso di essere proprietaria dell'autocarro marca FIAT targato DK996JP, danneggiato in data 08.07.2021 da un albero caduto mentre sostava sull'area di proprietà di HBB S.r.l. a Rovellasca (CO), conveniva in giudizio quest'ultima per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, quantificati in € 5.569,93, ovvero nella diversa somma ritenuta dovuta all'esito della causa.
HBB S.r.l. si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 02.05.2023, con la quale aderiva alla ricostruzione dei fatti proposta dalla società attrice e non contestava l'ammontare dei danni dalle stessa lamentati. Esponeva, altresì, di essere titolare di polizza assicurativa a copertura del rischio di danni a terzi in essere con ER AL S.p.A. (già Toro Assicurazioni S.p.A.) e, pertanto, domandava il differimento della prima udienza per consentirne la chiamata in giudizio e di essere tenuta indenne da qualsivoglia esborso in favore dell'attrice Batelco S.r.l.
Autorizzata l'evocazione in giudizio della compagnia assicurativa e differita l'udienza ex art. 183 c.p.c., ER AL S.p.A. si costituiva con comparsa depositata il 06.09.2023,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 955/2023 del Ruolo Generale promossa da:
BATELCO S.R.L. (c.f. 04789570969), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Emanuela Bettini;
ATTRICE contro
HBB S.R.L. (c.f. 02827960127), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Marco Dell'Acqua;
CONVENUTA nonché contro
GENERALI ITALIA S.P.A. (c.f. 00409920584), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Elena Macchi e Giuseppe Macchi;
TERZA CHIAMATA
Conclusioni delle parti
Per la parte attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Busto Arsizio, contrariis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO: accertare e dichiarare la responsabilità della HBB S.r.l. nella causazione dei danni patiti dall'autocarro Fiat Iveco Tg.DK996JP in conseguenza dei fatti esposti in premessa e per l'effetto condannare la predetta HBB S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla refusione delle spese sostenute dall'attrice per la riparazione dell'autocarro nella misura pari a € 5.569,93 o in quell'altra diversa accertata in corso di causa
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ecc.Mo Tribunale di Busto Arsizio, contrariis reiectis, cosi giudicare: Nel merito: limitare la condanna di HBB S.r.l. al risarcimento dei danni patiti da Batelco S.r.l. nella misura che sarà accertata in corso di causa e per l'effetto dichiarare che la ER AL S.p.A. deve tenere indenne la società HBB S.r.l. da ogni esborso e conseguentemente condannare la predetta ER AL
pagina 1 di 4 S.p.A. al pagamento in favore della società Batelco S.r.l. di una somma pari a quella che la società
HBB S.r.l. sarà tenuta a pagare in favore della Batelco S.r.l.
Con vittoria di spese e compenso di lite ex DM 147/22”.
Per la parte terza chiamata:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, dichiarare la non operatività, nella fattispecie, della garanzia assicurativa in mancanza del rapporto di terzietà tra la società attrice e la società convenuta e per l'effetto assolvere la terza chiamata ER AL S.p.a. da ogni domanda contro la stessa proposta. In ogni caso, nel merito, assolvere la terza chiamata da ogni domanda contro la stessa proposta.
Col favore delle spese e dei compensi di causa”.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Batelco S.r.l., dopo avere premesso di essere proprietaria dell'autocarro marca FIAT targato DK996JP, danneggiato in data 08.07.2021 da un albero caduto mentre sostava sull'area di proprietà di HBB S.r.l. a Rovellasca (CO), conveniva in giudizio quest'ultima per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, quantificati in € 5.569,93, ovvero nella diversa somma ritenuta dovuta all'esito della causa.
HBB S.r.l. si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 02.05.2023, con la quale aderiva alla ricostruzione dei fatti proposta dalla società attrice e non contestava l'ammontare dei danni dalle stessa lamentati. Esponeva, altresì, di essere titolare di polizza assicurativa a copertura del rischio di danni a terzi in essere con ER AL S.p.A. (già Toro Assicurazioni S.p.A.) e, pertanto, domandava il differimento della prima udienza per consentirne la chiamata in giudizio e di essere tenuta indenne da qualsivoglia esborso in favore dell'attrice Batelco S.r.l.
Autorizzata l'evocazione in giudizio della compagnia assicurativa e differita l'udienza ex art. 183 c.p.c., ER AL S.p.A. si costituiva con comparsa depositata il 06.09.2023,
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