Trib. Civitavecchia, sentenza 18/09/2024, n. 353

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Civitavecchia, sentenza 18/09/2024, n. 353
Giurisdizione : Trib. Civitavecchia
Numero : 353
Data del deposito : 18 settembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa Elisa BERTILLO, all'udienza del 18 settembre 2024, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 492 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
BI FE, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea BAVA e dall'avv. Enrico ROSSI
RICORRENTE
E
MINISTERO DELLA DIFESA
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 11 marzo 2022, il ricorrente in epigrafe indicato, riconosciuto soggetto equiparato alle vittime del dovere, ha convenuto in giudizio il Ministero della difesa chiedendo al Tribunale di:
«rivalutare il punteggio di invalidità di pertinenza del ricorrente quale vittima del dovere tramite la applicazione della formula ex art. 4 comma 1 lettera d dpr 181/09, co valutazione anche della patologia “Disturbo post traumatico da stress cronico” previa disapplicazione in parte qua dei decreti del Ministero della Difesa 196 del 14.07.16, all. 17, e 289 del 12.01.2017, all. 17 bis rideterminare nel 100%, o nella percentuale determinanda tramite CTU, la percentuale di invalidità indennizzabile in favore del ricorrente
Condannare per l'effetto l'amministrazione alla liquidazione per l'intero (eventualmente ex art. 3 l. 466/80)
o in subordine sulla base della così rideterminata percentuale di invalidità complessiva la speciale elargizione ex art.
5 comma 1 l. 206/04 come estesa alle vittime del dovere ex art. 34 d.l. 159/07 convertito in l. 222/07, con la perequazione ex lege dalla data della creazione del beneficio, 01.01.2003, o dalla data meglio vista, detratto
l'importo di euro 145.240,00 corrispondente alla quota di speciale elargizione già percepita,
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Condannare l'amministrazione alla retrodatazione dal 13.08.2011, o in subordine dal 17.07.12, o dalla data meglio vista eventualmente tramite CTU,
- dell'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98, (da riliquidarsi nell'importo di euro 500,00 oltre perequazione ex lege dal 01.01.2004) nonchè
- dello speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 l. 206/04,
Vinte spese, diritti ed onorari, con distrazione in favore dei difensori».

1.1. Il Ministero della Difesa, regolarmente intimato, è rimasto contumace.

1.2. Nelle more del giudizio, l'Amministrazione ha provveduto a rideterminare
l'importo dell'assegno vitalizio mensile nella misura di € 500,00, a decorrere dal 17 novembre 2014.

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